Sentenza 20 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice che dispone il sequestro conservativo deve valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente e verificare la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire ed ammontare del debito, dovendo ritenersi applicabile anche nel procedimento penale l'art. 496 cod. proc. civ., che consente al giudice, ove risulti l'esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all'ammontare del credito, la riduzione del pignoramento. (La Corte ha anche precisato che spetta all'interessato che denunci la sproporzione dare la prova del proprio assunto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2009, n. 46626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46626 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/11/2009
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1574
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 25199/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL Ivan, n. 25.4.1956;
avverso l'ordinanza in data 9.6.2009 del Tribunale del riesame di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. Dr. Salvi G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 9 giugno 2009 il Tribunale del riesame di Genova confermava il provvedimento della Corte di appello delle stessa città con il quale era stato disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili riconducibili a EL Ivan, già condannato in secondo grado per vari episodi di falso ed estorsione (commessi in Genova fino al novembre del 2003).
2. Considerava il Tribunale, individuati vari comportamenti ritenuti sintomatici dell'intenzione di eludere le obbligazioni civili nascenti dal reato in favore dell'Erario e delle persone offese, che dovesse ricomprendersi tra questi, e dunque non ostasse all'imposizione della cautela reale, la circostanza che i beni immobili oggetto del sequestro fossero stati conferiti dall'imputato ad un trust denominato "Torre di Davide", da lui costituito e trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari il 21.7.2007, cioè dopo la sentenza di primo grado che riconosceva alle parti civili il diritto al risarcimento e ad una provvisionale;
osservava in proposito il giudice di merito che il trust, al quale erano stati destinati tutti i beni mobili ed immobili dell'imputato, che ne è l'amministratore, non potesse considerasi soggetto terzo in buona fede, atteso che la tempistica della dismissione degli unici beni aggredibili svelava la finalità fraudolenta della sua costituzione.
3. Avverso tale ordinanza il EL ha proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria, con il quale denuncia:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 della convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 ratificata con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, e dell'art. 316 c.p.p.; rileva il ricorrente come in base all'art. 2 della predetta convenzione i beni conferiti in trust formino una massa distinta e non siano parte del patrimonio del trustee: essi costituiscono infatti un patrimonio separato sia rispetto a quello del disponente (nella specie esso ricorrente), sia rispetto a quello del trustee, con la conseguenza che i creditori personali del primo e del secondo non hanno alcuna possibilità di rivalersi sui beni che sono oggetto del trust, residuando a loro tutela esclusivamente, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione revocatoria prevista e disciplinata dall'art. 2901 c.c.; osserva in proposito, altresì, come il Tribunale del riesame, in evidente violazione dell'indicato quadro normativo, abbia ritenuto l'assoggettabilità a sequestro dei beni conferiti in trust semplicemente limitandosi all'affermazione che questo "non appare soggetto terzo in buona fede", senza considerare che "un requisito psicologico come la buona fede può trovare applicazione solo nei riguardi di una persona fisica e non certo di un istituto giuridico". manifesta illogicità della motivazione quanto all'assoggettabilità a sequestro dei beni destinati al trust;
rileva il ricorrente come il Tribunale, dopo aver premesso che i beni immobili conferiti sono usciti dal patrimonio personale dell'imputato, che li avrebbe così fraudolentemente sottratti all'azione esecutiva, contraddittoriamente ne riconosce la sottoponibilità a sequestro, con ciò implicitamente affermando il contrario della premessa, e cioè che tali beni ancora facciano parte di quel patrimonio.
- violazione dell'art. 2645 ter c.c.; deduce il ricorrente che i giudici di merito abbiano omesso di trarre le dovute conseguenze dalla circostanza, pacificamente ammessa, dell'avvenuta iscrizione del trust nei pubblici registri e dunque della sua opponibilità ai terzi per l'utilizzo delle forme di pubblicità previste;
ribadisce pertanto l'irrilevanza dell'elemento soggettivo evocato dal tribunale (anche in capo al disponente, al trustee o al beneficiario) perché si realizzino gli effetti di separazione patrimoniale discendenti ex lege dalla semplice istituzione e trascrizione del trust, i quali possono essere travolti, ricorrendone i presupposti, solo ed unicamente da un'azione esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c.. 4. Le doglianze sono infondate.
Premesso che il conferimento dei beni nel trust costituisce pacificamente - come peraltro riconosce lo stesso ricorrente reiteratamente utilizzando il termine "disponente" ed evocando come unica possibile forma di tutela, il rimedio della revocatoria ex art.2901 c.c. un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito, la sua inefficacia relativa nei confronti dei creditori indicati nell'art. 189 c.p. (Erario e persone danneggiate) discende direttamente dalla legge (art. 192 c.p.), non essendo in discussione che l'atto medesimo sia stato compiuto (21 luglio 2007) successivamente alla commissione dei reati, contestati fino al novembre del 2003.
5. L'applicazione del vincolo cautelare, pertanto, contrariamente all'assunto difensivo non abbisognava di alcuna previa dichiarazione giudiziale di inefficacia a seguito di esperimento dell'azione revocatoria;
ed il periculum, come congruamente illustrato dai giudici di merito, appare in re ipsa.
Così si intenda corretta la motivazione fornita dal giudice del riesame ex art. 619 c.p.. 6. Il EL denuncia altresì l'omessa motivazione sulla domanda di riduzione del sequestro e la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza;
osserva il ricorrente come, nella richiesta di riesame ed in sede di discussione, avesse sollecitato la riduzione del sequestro conservativo nei limiti del valore per il quale si agiva, avendo tuttavia in risposta esclusivamente l'inconferente rinvio al disposto dell'art. 319 c.p.p.; rileva, in proposito, che la prestazione di cauzione è altro dalla riduzione del sequestro, per la quale si instava attesa la originaria sproporzione tra l'oggetto del provvedimento cautelare e l'entità dei crediti che lo stesso intendeva tutelare.
7. La doglianza è fondata.
L'art. 316 c.p.p., invero, nel richiamare, a proposito dei beni possibili oggetto di sequestro, i limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, deve essere inteso nel senso di un rinvio globale ai principi che informano la relativa disciplina e non solo ai divieti di cui agli artt. 514 e 516 c.p.c.; ne deriva che deve ritenersi applicabile anche nel procedimento penale la disposizione (art. 496 c.p.c.) che consente al giudice, ove risulti l'esorbitanza dei beni originariamente staggiti rispetto all'ammontare del credito, la riduzione del pignoramento;
disposizione ritenuta peraltro applicabile anche in sede di sequestro conservativo civile, proprio in virtù del rinvio, analogo a quello contenuto nell'art. 316 c.p.p., comma 1 che l'art. 671 c.p.c. opera verso la disciplina del pignoramento (sez. 1^ civ., 27.4.1985, n. 2746; sez. 2^ civ., 7.11.1992, n. 12050). 8. È dunque compito del giudice penale che dispone il sequestro conservativo valutare che il vincolo sia mantenuto nei limiti in cui la legge lo consente (sez. 6^, 22.5.1997, Lentini) e verificare la ragionevole proporzionalità fra crediti da garantire e ammontare del debito, fermo restando che spetta all'interessato che denunci la sproporzione dare la prova del proprio assunto.
9. Il tribunale del riesame, pur sollecitato espressamente, ha omesso di provvedere sulla richiesta dell'imputato inerente alla originaria legittimità del vincolo, che non può colpire indiscriminatamente i beni del debitore senza alcun rapporto con l'ammontare - sia pure non specificamente determinato ma determinabile sulla base delle indicazioni che i soggetti richiedenti ex art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, sono onerati di fornire - dei crediti che con esso si intendono tutelare;
ne' può essere considerata risposta congrua il richiamo all'art. 319 c.p.p., il quale inerisce al diverso istituto della prestazione di cauzione che consente di evitare il sequestro conservativo.
9. Le predette carenze integrano una mancanza, grafica e concettuale, della motivazione, dunque una violazione di legge denunciatale con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (sez. un., 28.1.2004, p.c. Ferazzi). 10. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione del sequestro;
valuterà il giudice di rinvio la sussistenza o meno delle condizioni per l'accoglimento della domanda dell'interessato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla proporzionalità della misura con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009