Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di misure cautelari reali, possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d'acquisto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la presunzione di frode di cui all'art. 193 cod. pen., che legittima l'esperibilità dell'azione revocatoria dell'atto d'acquisto, non è assoluta ma "iuris tantum").
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile.
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- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MONASTERO Francesco - Presidente - del 19/12/2008
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2140
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 035065/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mazzi Francesco Avvocato, quale difensore di:
NI MA (n. 21/11/1969) in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l "CO.ME.FI";
PP TO (n. il 24/04/1967);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in data 24/07/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 26/05/2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dispose il sequestro conservativo delle quote della società a r.l. "CO.ME.FI", società della quale faceva parte LO AN (titolare del 33% delle quote) indagato per il reato di ricettazione.
Avverso tale provvedimento proposero istanza di riesame sia la s.r.l. "CO.ME.FI", sia i soci NI MA (titolare del 51% delle quote avendone acquistato - in data 28/05/2008 - il 17% dal LO) e PP TO (titolare del 49% delle quote avendone acquistato - in data 28/05/2008 - il 16% dal LO). Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 24/07/2008, accolse parzialmente l'istanza di riesame, dissequestrando solo le quote del NI (pari al 34%) e dello PP (pari al 33%), cioè le quote possedute prima della vendita effettuata dal LO in data 28/05/2008 delle sue quote (pari al 33%) ai predetti due suoi soci.
Confermò, invece, il sequestro sulle quote del LO vendute ai due predetti ricorrenti (17% al NI, 16% allo PP). Ricorre per cassazione il difensore della s.r.l "CO.ME.FI", di NI MA e di PP TO deducendo:
1) Violazione, inosservanza, erronea applicazione degli artt. 316 e 317 c.p.p., art. 193 c.p., 2193, artt. 2906, 2914 c.c.; art. 125 c.p.p., comma 3, (vizio motivazionale: motivazione apparente). Art.606 c.p.p., lett. B), C).
La difesa dei ricorrenti sottolinea che il sequestro conservativo può riguardare solo i beni dell'imputato o del responsabile civile. Sottolinea che nel caso di specie è stato sequestrato il 33% delle quote della società, venduto dal LO ai suoi consoci NI e PP in data 28/05/2008, quindi molto prima del momento di esecuzione del sequestro avvenuto in data 08/07/2008 (data di notificazione del verbale di sequestro alla società a r.l. "CO.ME.FI").
Da ciò discende - secondo il ricorrente - l'insequestrabilità delle quote legittimamente acquistate da NI e PP che risultano essere terzi acquirenti in buona fede (buona fede comprovata da tutte le operazioni prodromiche e successive all'acquisto; si veda in propalo la pagina 9 del ricorso, con il richiamo degli allegati).
Alienazione regolare delle quote che essendo avvenuta prima dell'esecuzione del sequestro opera in pregiudizio al creditore sequestrante in forza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2906 c.c., art. 2914 c.c., nn. 1 e 4 e art. 2193 c.c.. La difesa del ricorrente rileva che il Tribunale erra nel ritenere applicabile quanto stabilito dall'art. 193 c.p.. Infatti non è stata esperita alcuna azione revocatoria da parte del creditore (la P.O. del reato); inoltre dagli atti emerge con chiarezza la buona fede dei ricorrenti.
Infine non si può dimenticare che allo stato risulta in sequestro conservativo un bene appartenente a terzi estranei al reato e in buona fede.
2) Violazione, inosservanza, erronea applicazione dell'art. 317 c.p.p., art. 675 c.p.c., art. 125 c.p.p., comma 3; inosservanza di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, d'inammissibilità o di decadenza;
carenza, apparenza della motivazione art. 606 c.p.p., lett. B), C). La difesa del ricorrente eccepisce la decadenza del provvedimento che ha disposto il sequestro, decadenza che deriva dal mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 675 c.p.c. per l'esecuzione del sequestro stesso. Va applicato l'art. 675 c.p.c., perché l'art. 317 c.p.p. prevede che il sequestro sia eseguito dall'Ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal c.p.c. (artt. 671 c.p.c. e ss.) per l'esecuzione dei sequestri dei beni mobili e immobili.
La difesa del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento con restituzione delle quote ai ricorrenti.
Chiede inoltre che si ordini al competente Conservatore del Registro delle imprese la cancellazione dell'ordinanza di sequestro conservativo del G.I.P. di Torino in data 26/05/2008. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso perché il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo e renderebbe, quindi, superfluo l'esame delle altre doglianze. Tale motivo di ricorso è, però, infondato.
Invero in tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all'art.317 c.p.p., comma 3, secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non certo a tutte le altre statuizioni del codice di procedura civile - come quella dell'art. 675 invocato dai ricorrenti - che abbiano finalità diverse e proprie del procedimento civile, (si veda in proposito la sentenza della Sez. 5^, n. 43576 del 19/09/2001 Cc. - dep. 03/12/2001 - Rv. 220262; con tale sentenza questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, che, ritenendo che la esecuzione del sequestro conservativo, in forza di quanto previsto dal c.p.c., dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato il suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all'ufficiale giudiziario.
Questa Corte, proprio sulla base di quanto sopra - e cioè che il precetto dell'art. 317 c.p.p. attiene esclusivamente alle modalità esecutive - ha stabilito che l'onere di iniziativa rimane a carico del giudice penale.)
Inoltre questa Suprema Corte ha stabilito che il sequestro conservativo penale di quote societarie, si esegue, ai sensi del combinato disposto dell'art. 317 c.p.p., comma 3, art. 520 c.p.c., comma 2, e art. 678 c.p.c., nella forma del pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile, al fine di consentire, mediante la necessaria collaborazione degli organi sociali, l'individuazione delle quote;
ne deriva che avvenuta tale individuazione ed iscritto il vincolo di indisponibilità nei libri sociali, ogni eventuale nullità derivante dall'inosservanza delle forme proprie del pignoramento presso terzi, tra le quali la notifica all'organo societario, risulta sanata (Sez. 5^, Sentenza n. 2757 del 12/05/2000 Cc. - dep. 11/07/2000 - Rv. 217810). Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nel senso sotto specificato.
È, infatti, pacifico che il sequestro conservativo non può avere per oggetto beni che non siano dell'imputato o del responsabile civile.
Nel caso di specie il 33% delle quote della società a r.l. "CO.ME.FI" al momento dell'esecuzione del sequestro conservativo risultano essere nella proprietà dei ricorrenti.
L'art. 193 c.p. - che si applica nel caso di specie perché la vendita delle quote è a titolo oneroso ed effettuata dall'imputato dopo la commissione del reato e addirittura due giorni dopo l'emissione del provvedimento di sequestro conservativo - stabilisce, però, una presunzione di frode dell'imputato, da considerarsi "iuris tantum", che consente l'inizio dell'azione revocatoria dell'atto di compravendita.
Per la revocabilità dell'atto è necessario, naturalmente, provare la malafede dell'altro contraente.
Nel caso di specie non è stato, invece, evidenziato dal Tribunale alcun elemento che possa far ritenere la mala fede dei ricorrenti terzi acquirenti o che l'atto di acquisto sia simulato. È chiaro che solo l'evidenziazione di tali elementi può giustificare il mantenimento del sequestro conservativo. Sequestro conservativo che può essere disposto - anche se i beni formalmente risultano di terzi - in forza della presunzione di frode di cui all'art. 193 c.p. e del rigoroso accertamento (da parte dei Giudici di merito) della sussistenza di elementi che, tuttavia, facciano ritenere revocabile l'atto.
Soluzione, questa, che consente di realizzare la finalità dell'art.316 c.p.p. che consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria. È evidente, invero, che se nel caso di specie si ritenesse non consentito il sequestro conservativo, l'eventuale esito positivo dell'azione revocatoria potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene - che solo formalmente non è dell'imputato - non sottoposto a nessun vincolo.
Alla luce di quanto sopra appare, allora, consono il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 c.p.p. non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6^, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003 Cc. - dep. 17/05/2003 - Rv. 226043). Principio che appare confermato anche da una recente sentenza di questa Suprema Corte (Sez. 3^, n. 21910 del 22/05/2007 e depositata il 06/06/2007) che pur riaffermando - per una fattispecie completamente diversa da quella oggi in esame e richiamando sul punto una datata sentenza di questa Suprema Corte (Cass. Sez. 1^ n. 4950/1995) anch'essa afferente, naturalmente, ad un caso del tutto diverso da quello di cui ci si occupa - il principio, condiviso, dell'impossibilità di operare il sequestro conservativo di beni non appartenenti all'imputato o al responsabile civile specifica, però, che: "Nel caso in esame, risulta pacificamente che il sequestro conservativo abbia interessato beni di terzi, non debitori del condannato, in relazione ai quali non sussisteva alcuna controversia sulla proprietà, ne' alcuna rivendicazione da parte dei terzi. Puntualizzato che col rogito 11/11/2004 i coniugi GI e NO hanno mutato il regime di comunione dei beni in quello della separazione procedendo, poi, alla divisione dei beni, compresa l'azienda agricola destinata all'esercizio dell'impresa dell'GI, va osservato che alla ricorrente NO, estranea al processo penale, sono stati sequestrati beni di sua proprietà, pervenutile, in forza di atto di divisione e non già per atto di compravendita asseritamente simulata o revocabile, sicché essa, prima del rogito, era proprietaria per metà dei beni oggetto della comunione".
Da quanto sopra consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Torino che si atterrà al suddetto principio (verifica della sussistenza di elementi che facciano ritenere revocabile l'atto ed evidenziazione degli stessi nella motivazione).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009