Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 3810
CASS
Sentenza 19 dicembre 2008

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In tema di misure cautelari reali, possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d'acquisto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la presunzione di frode di cui all'art. 193 cod. pen., che legittima l'esperibilità dell'azione revocatoria dell'atto d'acquisto, non è assoluta ma "iuris tantum").

In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile.

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  • 1Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 3810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3810
Data del deposito : 19 dicembre 2008

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