Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, il "periculum in mora" va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (In motivazione, la S.C. ha anche precisato che la finalità dell'art. 316 cod. proc. pen. consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato per attuare la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato ai fini del soddisfacimento del suo credito risarcitorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2012, n. 44148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44148 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/09/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 1536
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 14682/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani in data 8 febbraio 2012;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in sede, con la quale è stata accolta in data 8 febbraio 2012, l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro conservativo emesso, contestualmente alla sentenza in data 24 gennaio 2012, con la quale FA TO è stato condannato per i delitti di usura aggravata reiterata, estorsione, detenzione illegale di armi da sparo, abusivo esercizio del credito, alla pena complessiva di anni sedici di reclusione ed Euro 48.000,00 di multa dal Tribunale di Trapani, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 250.000,00 su n. 3 beni immobili di proprietà dell'imputato, convertendo entro il limite del valore sopra indicato il pregresso sequestro preventivo dei beni adottato dal G.I.P. in sede nel corso delle indagini preliminari.
A sostegno dell'impugnazione deduce:
a) Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente sottolinea come il tribunale in sede di cognizione abbia posto a fondamento del provvedimento di sequestro conservativo adottato, il fondato timore che il FA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della ormai accertata indole proclive alla commissione di attività frodatorie e locupletane, potesse fraudolentemente occultare i propri beni, prospettandosi per lui la elevata probabilità di dover pagare all'Erario ingenti somme di denaro con conseguente sopravvenuta necessità di sottrarsi a tale obbligo. Censura in particolare la carenza motivazionale dell'ordinanza del riesame con riferimento agli "indicatori sintomatici" che erano stati evidenziati dal Tribunale della cognizione, consistenti in particolare:
1) Nella capacità dimostrata dal FA di ideare e realizzare un complesso e duraturo meccanismo strutturato per l'erogazione del credito e di evitare per numerosi anni l'attenzione degli organi inquirenti, rendendosi in pratica impermeabile a qualsivoglia investigazione nei suoi confronti;
2) Nella realizzazione, da parte del FA, di condotte fraudolente finalizzate all'incasso di assegni provento del reato di usura;
3) Nell'aver ottenuto, il OF, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato sulla base di una dichiarazione reddituale difforme dal vero;
Secondo il Tribunale della cognizione tali condotte avrebbero evidenziato la reale natura dei suoi comportamenti, tesi comunque ad accrescere, anche nella fase delle indagini e durante il dibattimento, in maniera fraudolenta il proprio patrimonio, dissimulando al contempo i profitti derivanti dalle condotte delittuose. Infatti i flussi finanziari accertati nella sua disponibilità non hanno trovato alcuna rispondenza nella dichiarazione dei redditi. Ovviamente, secondo il ricorrente, è ragionevole ritenere che, dopo la condanna, l'interesse del GA si sarebbe orientato con notevole probabilità, verso l'occultamento, anche attraverso dismissioni, del proprio patrimonio, proprio per evitare di essere costretto, attraverso l'escussione dei suoi beni, a fare fronte al pagamento dei notevoli importi conseguenti alla affermazione della sua penale responsabilità;
2. Secondo il ricorrente, dunque, erroneamente il Tribunale del riesame, pur riconoscendo la pregevolezza delle argomentazioni svolte in sede di cognizione, non ha ritenuto le stesse idonee per formulare una prognosi compatibile con la necessità di adottare provvedimenti tali da escludere il pericolo della perdita delle garanzie patrimoniali dell'imputato - debitore. In particolare sarebbe illogico non ritenere la manifestata volontà di non pagare gli onorari al difensore di fiducia, come dimostrazione concreta di voler depauperare o decurtare il proprio patrimonio, con la conseguente impossibilità di ritenere sussistente il periculum in mora.
3. In sostanza, secondo il ricorrente, tale periculum non dovrebbe essere valutato, allo stato, come ha fatto il Tribunale del riesame, sulla base di condotte processuali o extra processuali, ritenute inesistenti, volte ad alterare il compendio dei beni sequestrati per impedire la riscossione della pene pecuniaria e delle spese, ma piuttosto facendo riferimento alla capacità, già ampiamente dimostrata dal FA, di occultare in modo fraudolento le proprie risorse finanziarie, in modo tale da modificare, all'esito del processo con il relativo giudicato, la riconosciuta attuale capienza patrimoniale dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che la finalità dell'art. 316 c.p.p. consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcito-rio. Il Collegio ritiene, dunque, corretta l'adozione del provvedimento impugnato dai giudici di primo grado, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale in tema di sequestro conservativo, il "periculum in mora" va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass., Sez. 4, 26 ottobre 2005 n. 111. (dep. 05/01/2006), C.E.D. cass. n. 232624).
2. Ciò premesso rileva la Corte che, nel caso in esame, il provvedimento è stato adottato non sulla base di supposizioni e congetture, ma su dati di fatto puntualmente elencati dal Tribunale in sede di cognizione, quali la falsità della dichiarazione dei redditi, la fraudolenta richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'incasso degli assegni provento dell'attività usuraria, anche dopo che l'imputato era stato attinto da misure cautelari personali. Questi elementi fattuali, a parere del collegio, hanno una capacità dimostrativa auto evidente, anche in base ad un ragionamento a contrario, della correttezza della tesi del p.m. ricorrente, trovando logico supporto nelle stesse valutazioni formulate dal Tribunale del riesame, relative al riconoscimento di una personalità del FA caratterizzata da una intensa capacità criminale e dalla spiccata reiterazione di condotte delittuose.
3. Su queste basi appare dunque contraddicono il giudizio dei giudici del riesame, che nega l'assenza di elementi in ordine alla formulazione di una prognosi negativa rispetto all'intenzione di impoverire il proprio patrimonio da parte del FA. Anche il comportamento relativo all'incasso di assegni provento di usura, durante la celebrazione del processo, e mentre si trovava in stato di custodia cautelare, viene letto, a giudizio della Corte, contraddittoriamente dal Tribunale del riesame, non come espressione di capacità criminale, pronta ad atteggiarsi nelle varie circostanze, secondo le finalità contingenti, ma come espressione di una "patologia", espressa in modo consolidato e costante, e tesa ad incrementare solo e comunque, a prescindere dai rischi incombenti derivanti dalla sua condizione processuale, il proprio patrimonio. Ritiene il Collegio che ciò che in sostanza appare l'elemento strutturalmente debole del ragionamento del Tribunale del riesame, è la valutazione di un comportamento che si inquadrerebbe in una situazione in cui il processo, la condanna, pesantissima, e le conseguenti ricadute negative anche sotto il profilo economico, non avrebbero alcuna incidenza rispetto agli interessi finanziari concreti dell'imputato e alla impostazione di una strategia difensiva, che nei fatti, possa comunque tutelare il suo patrimonio;
e che, proprio per questo, non potrebbe che fare ricorso, anche a comportamenti dispersivi, di difficile rintracciabilità e di necessaria fraudolenta copertura rispetto ai prevedibili atti esecutivi, che verrebbero posti in essere nell'interesse dello Stato. La frammentazione del ragionamento del Tribunale del riesame, che non può essere condivisa, trova un ulteriore riscontro nella sottovalutazione dell'attività pluriennale di usuraio svolta nella sua città dall'imputato, nel momento in cui, pur riconducendo alla stessa il fondamento della capacità criminale del FA, si contesta la qualità "ex se" di dimostrazione del periculum in mora. Ma la coerenza logica della prognosi, come ritenuto dal Tribunale di primo grado, deve essere effettuata non sezionando atomisticamente gli indici sintomatici emersi dal dibattimento, ma traendo dagli stessi un giudizio complessivo, che si nutre delle varie interazioni tra i medesimi. Tale operazione, a giudizio della Corte, è assolutamente carente nella motivazione del Tribunale del riesame, che appare piuttosto proclive ad affermazioni ed aperture di credito non coerenti con gli elementi desumibili dal comportamento dell'imputato, non solo relativi al tempo precedente alla celebrazione del processo, ma anche contestuali allo svolgimento dello stesso, di natura diversificata e temporalmente reiterati. Ritenere dunque che i comportamenti del FA non possano modularsi sui suoi interessi, così come modificati e caratterizzati all'esito del processo, appare un' affermazione che non trova una coerente copertura logico - giuridica negli atti processuali.
4. Alla luce di questi principi dovrà dunque valutarsi la sussistenza della condizione di "periculum in mora", che costituisce il presupposto indispensabile del sequestro conservativo (Cass., sez. 2, 14 febbraio 2007, n. 12907, (dep. 29 marzo 2007), C.E.D. cass., 236387); tale vantazione andrà fatta certamente con riferimento all'entità delle pretese restitutorie e/o risarcitorie dello Stato, soprattutto se supportate da fondate ragioni da cui desumere anche la dispersione più che probabile, in concreto, delle garanzie del credito (sulla tutelabilità di tali pretese attraverso lo strumento del sequestro conservativo si veda, Cass., Sez. 2, del 14/07/2011 - dep. 30/09/2011, n. 35577, Lombardi, Rv. 251159).
5. Sulla base di quanto sottolineato la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito dovrà essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l'entità del credito medesimo (pacificamente elevato visto la dimensione dell'attività usuraria, la pena pecuniaria irrogata e le spese processuali maturate) e la natura dei beni oggetto del sequestro, e dall'altro la situazione di probabile depauperamento del patrimonio del debitore "in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale, non evidenziata in modo corretto dagli atti formali, vista la falsità degli stessi, e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo e come sopra evidenziato (v.Cass., sez. 5, 16 febbraio 2010, n. 11291 (dep. 24 marzo 2010), C.E.D. cass., o. 246367; Cass., Sez. 4, 26 ottobre 2005, n. 111. (dep. 05/01/2006 ), C.E.D. cass., n. 232624 ;Cass., Sez. 1, 2 aprile 1996, n. 2128 (dep. 24/04/1996), C.E.D. cass., n. 204414).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Trapani per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012