Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 2
Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ. 31 marzo 2008, n. 8271).
È legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione ad un processo per bancarotta fraudolenta, aveva determinato l'entità della somma sottoposta a sequestro facendo riferimento al numero delle parti civili, alla causale delle pretese risarcitorie ed all'ammontare delle somme richieste).
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- 1. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
Leggi di più… - 2. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2016, n. 16750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16750 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
1 67 5 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente PIERO SAVANI - SENTENZA Dott. N. 501 - Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO N. 51622/2015 Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI PA N. IL 13/10/1959 avverso l'ordinanza n. 121/2015 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.;_ RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 24/09/2015 il Tribunale di Latina ha confermato l'ordinanza del 07/08/2015 con la quale il Tribunale di Latina, nell'ambito del procedimento n. 5574/12, ha disposto nei confronti di NI AO, imputato di plurimi reati ex artt. 216, primo comma, e 223, primo comma, I. fall., il sequestro conservativo di alcune polizze assicurative intestate all'imputato.
2. Avverso l'indicata ordinanza de I 24/09/2015 ha proposto ricorso per cassazione NI AO, attraverso i difensori avv. F. Coppi e avv. R. Archidiacono, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, mancanza della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, e dell'art. 316, comma 1, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è nulla per la mancata esposizione delle motivazioni sulla sussistenza delle condizioni legittimanti il sequestro conservativo, non avendo attribuito alcun valore agli argomenti proposti dalla difesa. Irragionevolmente l'ordinanza impugnata ha ravvisato il periculum in mora nella richiesta di estinzione di tre polizze assicurative, posto che l'affermazione secondo cui la liquidazione di tali polizze, nella piena titolarità dell'odierno ricorrente, si tradurrebbe nella dispersione delle garanzie patrimoniali è del tutto apodittica, integrando una motivazione apparente. Né l'onere motivazionale risulta assolto attraverso il richiamo all'annotazione della Guardia di Finanza e alla segnalazione dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che aveva emesso un provvedimento di sospensione di operazioni sospette, trattandosi di provvedimento adottato su un modulo standard privo di concrete indicazioni circa la sussistenza del pericolo di dispersione di garanzie patrimoniali. Laddove attribuisce alla richiesta di trasferimento delle polizze valenza di ulteriore elemento valutabile ai fini del pericolo di dispersione delle garanzie debitore, l'ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione: nella stessa richiesta di sequestro conservativo delle parti civili si rileva che l'investimento nelle polizie era stato effettuato, per conto di NI, dalla società di intermediazione Cordusio;
nel novembre del 2013 il ricorrente aveva revocato il mandato alla società Cordusio, chiedendo il trasferimento dell'intera posizione amministrata a SI.F.I.R. s.r.l., richiesta, questa, poi revocata dallo stesso NI nel giugno 2014, sicché detta richiesta non ha comportato 2 alcuna estinzione, né lo smobilizzo delle polizze assicurative, tanto è vero che rispetto ad essa il pubblico ministero non aveva avviato alcuna iniziativa cautelare. L'ordinanza impugnata non considera che vi è prova di un comportamento contrario rispetto all'ipotizzata dispersione delle garanzie patrimoniali, in quanto, rispetto all'accantonamento iniziale, il valore attuale è stato incrementato di quasi 700 mila euro, sicché NI non ha monetizzato alcuna somma degli interessi maturati negli anni. A ciò si aggiunga che unico tra i coimputati - il - ricorrente ha prestato in sede civile garanzie volontarie sul proprio patrimonio per l'importo di 1,5 milioni di euro fin dal maggio 2013 e successivamente, su richiesta della curatela, ha costituito un pegno per un valore di 500 mila euro. Ulteriore elemento di palese incoerenza e illogicità è rappresentato dal fatto che risulta del tutto incomprensibile come la costituzione di garanzie reali da parte dell'imputato su beni diversi dalle polizze sequestrate renderebbe più concreto il periculum in mora.
2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento alla sproporzione tra il valore delle polizze sequestrate e il credito da garantire, mancanza della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, e dell'art. 316, n. 1), cod. proc. pen. L'ordinanza genetica aveva fatto riferimento alle rilevanti spese sostenute per le consulenze, ma la difesa ha dimostrato che tali spese ammontavano a circa 41 mila euro, a fronte del valore delle polizie sequestrate pari a circa 4,7 milioni di euro e, dunque, del tutto esorbitante rispetto all'ammontare delle spese erariali e processuali. Per quanto riguarda il danno cagionato alle parti civili, il curatore ha esercitato nei confronti di tutti gli imputati l'azione civile per il risarcimento dei danni patrimoniali causati ai creditori, compresi gli ex lavoratori della società fallita, per un ammontare complessivo di circa 40 milioni di euro, sicché le pretese risarcitorie di cui sono portatrici le parti civili nel presente processo penale sono limitate al riconoscimento del solo danno non patrimoniale, la cui monetizzazione è solo equitativa. L'ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con l'assoluta mancanza di prova certa circa l'esatta quantificazione del danno eventualmente subìto dalle parti civili, avendo, da un lato, affermato la determinabilità in via approssimativa dei danni e, dall'altro, escluso, la necessaria verifica preventiva, anche sommaria, di essi. Il riferimento alla valutazione approssimativa è svolto dai provvedimenti di merito in assenza di qualsiasi concreta indicazione circa l'ordine di grandezza delle somme che potrebbero derivare a titolo risarcitorio, avendo apoditticamente fatto riferimento al numero delle parti civili costituite e alla somma che alcune di esse hanno 3 complessivamente richiesto (circa 3,7 milioni di euro), affermazione, questa, del tutto scollegata da qualsiasi dato fattuale acquisito agli atti del procedimento;
la mancanza assoluta di valutazione critica delle richieste risarcitorie si traduce in un profilo di apparenza della motivazione, che fa riferimento alla "non inverosimiglianza" dell'ammontare dei danni cagionati, rilievo estensibile anche alla parte dell'ordinanza impugnata che richiama, in termini del tutto congetturali e ipotetici, il danno non patrimoniale in questione. Erroneamente è stata ritenuta inconferente la sentenza di legittimità n. 46836 del 2007 (che aveva ritenuto non censurabile un liquidazione in via equitativa dell'importo di 3 mila euro per ciascun dipendente della fallita). In sede di riesame, si era sostenuto che l'insussistenza del periculum derivava anche dalla capienza del compendio patrimoniale riconducibile a tutti gli imputati, compendio che la consulenza della difesa aveva stimato in circa 11 milioni di euro, ma l'ordinanza impugnata, con motivazione apparente, si è limitata a richiamare la natura solidale dell'obbligo risarcitorio. L'ordinanza impugnata è censurabile anche sotto il profilo delle sequestrabilità delle polizze vita oggetto del sequestro conservativo, esclusa dall'art. 1923 cod. civ.
3. Con requisitoria in data 20/01/2016, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. L. Orsi ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria di replica depositata il 25/03/2016, i difensori dei ricorrenti hanno esaminato criticamente la requisitoria del P.G. presso questa Corte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo non merita accoglimento. In premessa, mette conto richiamare l'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come il periculum in mora possa essere ravvisato sia in elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito sia in elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore» (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 - dep. 11/12/2014, Zambito). In linea con questa impostazione, l'ordinanza impugnata ha ravvisato il periculum in mora nell'operazione oggetto di provvedimento di sospensione di operazioni - sospette volta all'estinzione delle tre polizze assicurative intestate a AO- 4 NI: a fronte della tesi difensiva, che negava l'esistenza di una richiesta di estinzione delle polizze o di smobilizzo delle stesse (e affermava, invece, che l'imputato si era limitato a chiedere il trasferimento delle polizze dalla società di intermediazione Cordusio alla società fiduciaria SI.F.I.R. s.r.l.), l'ordinanza impugnata evidenzia che dai documenti acquisiti si evince come, su mandato del fiduciante NI, la società fiduciaria avesse chiesto il riscatto totale delle tre polizze. L'estinzione, osserva il Tribunale di Latina, rende agevole l'occultamento delle somme e comporta un rischio di dispersione delle garanzie del credito, integrando un comportamento del debitore dal quale deriva un pericolo di depauperamento del patrimonio. Nei termini indicati, il nucleo argomentativo essenziale del provvedimento impugnato risulta dotato dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), il che esclude la riconoscibilità di un vizio radicale della motivazione sindacabile in questa sede. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base delle garanzie prestate dall'imputato in sede civile con riguardo all'azione di responsabilità promossa dal curatore, venendo in rilievo, come rilevato dall'ordinanza impugnata, crediti diversi da quelli in relazione ai quali è stata adottata la misura cautelare in esame. La medesima conclusione si impone con riferimento alle censure del ricorrente concernenti l'incremento di valore delle polizze e la mancata liquidazione del relativo ammontare da parte dell'imputato, rilievi, questi, che non inficiano la valutazione dei giudici di merito circa il pericolo di dispersione correlato alla descritta operazione. Le doglianze relative alle pregresse richieste di trasferimento delle polizze ai diversi intermediari non incidono sul nucleo essenziale delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata (incentrato, come si è visto, sulla richiesta di estinzione delle polizze), laddove le ulteriori censure (in merito, segnatamente, alle segnalazioni pervenute al pubblico ministero) denunciano, al più, vizi motivazionali insindacabili in questa sede.
3. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'adozione o del mantenimento del sequestro conservativo in funzione di garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato non è richiesta la determinatezza attuale del loro importo, essendo insita nella misura cautelare la determinabilità sub specie del loro presumibile ammontare che può essere indicato con criterio di approssimazione (Sez. 2, n. 1296 del 16/10/1997 - dep. 04/02/1998, Sannino, Rv. 209920): di conseguenza, non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo 5 sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione (Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009 - dep. 09/07/2009, Turku, Rv. 244201; conf.: Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010 - dep. 01/10/2010, Dal Pozzo, Rv. 248494; Sez. 5, n. 4906 del 21/07/1998 - dep. 19/08/1998, Frattasio, Rv. 211970, che valorizza il dato rappresentato dall'ammontare delle pretese risarcitorie dedotte in giudizio dalle parti civili). L'ordinanza impugnata ha valutato, in via approssimativa, il credito da garantire con la cautela reale richiamando il numero delle parti civili costituite (62) e la circostanza che 37 di esse hanno avanzato una richiesta di risarcitoria pari, complessivamente, a 3,7 milioni di euro: il tipo di danno del quale si chiede il risarcimento, ha osservato ancora il Tribunale di Latina, è il danno non patrimoniale, sicché, in sede di liquidazione, andranno tenute in conto tutte le peculiari modalità del caso di specie, dovendosi, in particolare, considerare che le parti civili sono ex dipendenti della società fallita che hanno perso il lavoro non per motivi connessi ai rischi di impresa, ma per condotte illecite foriere di un grave dissesto in società che godevano di una stabile e florida condizione economica, sicché i dipendenti hanno dovuto affrontare all'improvviso il capovolgimento e il fallimento delle loro legittime aspettative di stabilità lavorativa, trovandosi privi di lavoro, per di più in una situazione di crisi economica, che ha avuto necessariamente una pesante ricaduta sul piano personale. Nei termini indicati, la motivazione dell'ordinanza impugnata rende ragione della irrilevanza dei rilievi del ricorrente circa l'ammontare delle spese di giustizia e di quelli concernenti le pretese risarcitorie azionate in sede civile, posto che l'importo del credito da garantire con il sequestro conservativo è stato valutato con esclusivo riferimento al danno non patrimoniale dedotto dalle parti civili. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure sulla quantificazione di tale danno, compiuta dall'ordinanza impugnata in termini sì approssimativi, ma correlati, per un verso, al dato offerto dal petitum di 37 delle 62 parti civili e, per altro verso, all'esame, in termini necessariamente prognostici, del concreto atteggiarsi del danno non patrimoniale nel caso di specie: rileva dunque il Collegio che non si tratta di una valutazione apodittica, come prospettato dal ricorso, ma di un apprezzamento ancorato a dati obiettivi (le pretese risarcitorie azionate nel processo penale) e ad argomenti sviluppati con riferimento alla fattispecie concreta e in termini idonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), il che esclude la riconoscibilità di vizi sindacabili in questa sede. 6 Tale conclusione non è inficiata dalla doglianza incentrata sulla sentenza n. 46836/07 di questa Corte, né da quella relativa alle disponibilità patrimoniali dei coimputati, alla luce dei rilievi dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato, da un lato, la mancanza di dati conoscitivi relativi alla fattispecie concreta oggetto della citata pronuncia e, dall'altro, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria;
sotto quest'ultimo profilo, può aggiungersi, le valutazioni del Tribunale di Latina sono in linea con le indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte in ordine al sequestro ex art. 671 cod. proc. civ.: si è infatti affermato che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito anche relativamente alla eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido, il quale non è abilitato a dolersi dell'adozione del provvedimento, poiché, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo (Sez. 3, Sentenza n. 702 del 16/01/2006, Rv. 586418), principio di diritto, questo, che valorizza il vincolo di solidarietà nella prospettiva della concentrazione del sequestro sui beni di uno dei condebitori. La censura relativa alla sequestrabilità delle polizze vita è inammissibile. In premessa, deve ribadirsi, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, l'assoggettabilità a sequestro conservativo delle somme derivanti dal riscatto della polizza assicurativa sulla vita qualora, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (Sez. 5, n. 43503 del 13/05/2014 - dep. 17/10/2014, Marengo, Rv. 261077). Esclusa, dunque, la configurabilità di un generalizzato divieto di sottoporre a sequestro conservativo la polizia assicurativa sulla vita o le somme derivanti dal relativo riscatto, la sussistenza delle condizioni che legittimano o escludono detto sequestro deve essere valutata con riguardo al caso di specie e in relazione alla natura e alla finalità della polizza stessa: la relativa valutazione, pertanto, doveva essere sottoposta al giudice di merito, laddove le deduzioni poste a sostegno della richiesta di riesame non investivano la questione in esame, sicché la doglianza proposta a questa Corte comunque generica, non essendo sorretta dal riferimento a dati del processo idonei ad individuare natura e finalità delle polizie - è inammissibile.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/03/2016. Presidente Consigliere estensoreAmpelo Caputo Pine Jam DE CETATAN CANCELLERIA addi 21 APR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Languisofor екзих 8