Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2016, n. 16750
CASS
Sentenza 30 marzo 2016

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Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ. 31 marzo 2008, n. 8271).

È legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione ad un processo per bancarotta fraudolenta, aveva determinato l'entità della somma sottoposta a sequestro facendo riferimento al numero delle parti civili, alla causale delle pretese risarcitorie ed all'ammontare delle somme richieste).

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  • 1Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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  • 2La conversione del sequestro conservativo in pignoramento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2016, n. 16750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16750
Data del deposito : 30 marzo 2016

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