Articolo 2905 del Codice civile
Articolo 2652Articolo 2906
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19 aprile 1942
Art. 2905.

(Sequestro nei confronti del debitore o del terzo).

Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile .

Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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