Art. 2905.
(Sequestro nei confronti del debitore o del terzo).
Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile .
Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
(Sequestro nei confronti del debitore o del terzo).
Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile .
Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.