Sentenza 21 luglio 1998
Massime • 2
Non è proponibile in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura. (V. C. Cost. 15 marzo 1996, n. 71).
Non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/07/1998, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 21/7/1998
Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere SENTENZA
" Gianfranco TATOZZI " N. 4906
" Carlo GRILLO " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 12841/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AS CL, n. a Napoli il 23 giugno 1968
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 9 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. Edoardo Scardaccione che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il dif. Emilio Ricci del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Antonio Briganti.
Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato il sequestro conservativo, disposto su richiesta delle parti civili, di un immobile di proprietà di CL AS, imputato rinviato a giudizio per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla duplicazione e vendita abusive di compact disc e musicassette.
Hanno rilevato i giudici del merito che, indiscusso il presupposto del fumus boni juris, non contraddetto dall'annullamento di un precedente sequestro conservativo relativo ad altri beni, la prova del periculum in mora si desume sia dall'evidente sproporzione tra le disponibilità economiche dell'imputato e le pretese risarcitorie delle parti civili sia dall'intento di dissimulazione del suo patrimonio manifestato da AS con la richiesta di liquidazione di una società da lui partecipata.
Ricorre per cassazione CL AS che deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e lamenta che, quanto al presupposto del fumus boni juris, il tribunale non abbia tenuto conto della precedente decisione di annullamento di un'analoga misura e, quanto al presupposto del periculum in mora, il tribunale abbia omesso sia di considerare il valore dei beni per oltre centoquaanta milioni di lire già sequestrati sia di determinare l'entità del credito vantato dalle parti civili. Aggiunge che è privo di consistenza il riferimento al programmato scioglimento di una società del tutto priva di capacità produttiva.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al presupposto del fumus boni juris, occorre rilevare che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è proponibile, in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti" una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, perché non ha alcun effetto in proposito la sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc, pen., stante la non omologabilità delle situazioni relative alle misure cautelari personali a quelle riguardanti le misure cautelari reali (Cass., sez. I, 18 settembre 1997, Scibilia, m. 208969, Cass., sez. I, 5 aprile 1996, Baldassar, m. 204820). Sicché è il decreto di rinvio a giudizio, anziché il provvedimento di annullamento di una precedente misura cautelare, a spiegare efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura ora in discussione;
e in un senso esattamente opposto a quello auspicato dal ricorrente.
Quanto al presupposto cautelare della misura, le argomentazioni esibite dai giudici del merito a sostegno della propria decisione sono incensurabili. Infatti non è necessario che l'importo del credito da garantire sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione (Cass., sez. I, 20 dicembre 1993, Ribatti, m. 196240-196242); e le parti civili hanno dedotto in giudizio pretese risarcitorie per vari miliardi di lire. D'altro canto l'indiscusso progetto di liquidazione della società partecipata dall'imputato assume comunque rilievo almeno come indizio di un intento di dispersione della garanzia patrimoniale dei crediti vantati dalle parti civili;
e, quindi, plausibilmente è stato in tal senso valutato dai giudici del merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 1998