Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 1
In materia cautelare competente all'emanazione dell'ordinanza di sospensione dei termini di fase, nella pendenza dei termini di deposito della motivazione, è il giudice procedente. Tuttavia l'eventuale omissione è emendabile, purché i termini non siano scaduti, da parte dello stesso giudice, con ordinanza emessa successivamente, e da parte di un giudice diverso purché investito della cognizione della ulteriore fase processuale nella quale provvede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1998, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 6/4/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. CO Marrone Consigliere N. 2139
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfonso Amato Consigliere N. 4362/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto DI CC CO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza emessa in data 1.8.97 dal Tribunale di Bologna- sezione riesame- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Giuseppe Antonio Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
udito il difensore, avv. Titta Mazzucca che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza
IL PROCEDIMENTO
DI CC veniva condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Bologna per sequestro di persona e omicidio. La condanna veniva confermata dalla Corte di Assise di Appello con sentenza depositata, a norma dell'art.544,terzo comma, c.p.p., entro novanta giorni dalla lettura del dispositivo. La decisione veniva annullata in sede di legittimità e il giudice del rinvio disponeva, a richiesta della Procura Generale, la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art.304,comma 1, lett.c) c.p.p., per giorni novanta cioè per il tempo occorso per la stesura e il deposito della sentenza di appello, poi annullata dalla Corte di Cassazione.
L'ordinanza veniva confermata dal Tribunale della Libertà. La difesa dell'imputato ricorreva in cassazione e deduceva, anche con i motivi nuovi, l'illegittimità della sospensione perche disposta da un giudice diverso da quello che aveva emanato la sentenza e che la sospensione investiva soltanto" i termini di fase e non già quelli massimi di custodia cautelare -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-La prima censura non è fondata
La fattispecie non è disciplinata dall'art.297,comina quarto, c.p.p. che prevede l'automatico congelamento dei termini di fase, senza necessità di un provvedimento del giudice, per il tempo necessario per la deliberazione della sentenza, ma dal successivo art.304,primo comma lett.c), che postula la sospensione dei termini, con ordinanza appellabile, nella pendenza dei termini di deposito della motivazione. In tale ipotesi, e in quelle previste dalle lett. a) e b) della citata norma, la sospensione non è discrezionale, ma obbligatoria, in quanto consegue ex lege ai provvedimenti o alle situazioni processuali che la legittimano, pur se deve essere dichiarata con ordinanza, impugnabile ex art.3 10 c.p.p.41 provvedimento non ha valore costitutivo, ma dichiarativo ed ha soltanto la funzione di rendere possibile il controllo della legittimità della sospensione, sub specie di ricognizione della sua durata e dei presupposti che la legittimano-rinvio o sospensione del dibattimento per impedimento del difensore o dell'imputato oppure per mancata assistenza difensiva, pendenza e durata del termine di deposito della sentenza-
Competente all'emanazione dell'ordinanza è, di norma, il giudice procedente che provvede nella contestualità delle situazioni legittimanti. Tuttavia, l'omissione, data la natura obbligatoria della sospensione, non può risolversi in un ingiustificato vantaggio per l'imputato ed è emendabile, quindi, purché i termini non siano scaduti, da parte dello stesso giudice con ordinanza emessa successivamente, e da parte di un giudice diverso, purché investito della cognizione della ulteriore fase processuale nella quale provvede. Di conseguenza, la sospensione per la pendenza del termine di deposito della sentenza può essere disposta anche dopo la deliberazione e la lettura del dispositivo e pure da un giudice diverso da quello che ha emanato la sentenza e, quindi, anche dal giudice del rinvio.
2-La seconda censura è parimenti infondata.
La sospensione della decorrenza dei termini di cui all'art. 304 cpp opera sia per i termini di fase, sia per quelli di durata massima e complessiva della custodia cautelare, pur se nei limiti fissati dal sesto comma della norma che richiama, infatti, espressamente, sia gli uni che gli altri con il rinvio a tutti i commi dell'art.303 del codice di rito.
Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 Disp.Att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio il 6 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998