Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
E illegittimo il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a tutela di un credito il cui importo non sia stato ritenuto determinabile nemmeno in via approssimativa, essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 14065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14065 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 07/01/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 5
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 30946/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD RT n. 9/2/1943;
avverso l'ordinanza 3/2014 del 13/3/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZARO;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
Impugnata;
Udito l'avv. NOBILONI ALESSANDRO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Presentata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di ET OB, imputato dei reati di corruzione, abuso di ufficio, falso, abuso edilizio ed associazione per delinquere, il pubblico ministero richiedeva ed otteneva dal gip del Tribunale di Catanzaro il sequestro conservativo della somma di Euro 912000, già oggetto di sequestro preventivo, a garanzia dei crediti e delle obbligazioni derivanti dai reati ascritti. Tale decreto era confermato con ordinanza del 13 marzo 2014 dal Tribunale del Riesame di Catanzaro che, quando alla doglianza riferita al periculum in mora, sostenendo ET la propria adeguata capacità economica non essendovi quindi rischio di depauperamento del suo patrimonio osservava che:
- Ai fini del sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma che la misura cautelare è destinata a garantire, potendo la stessa essere successivamente determinata dal giudice.
- Quindi, non essendo determinata la somma da garantire, non può ritenersi allo stato la capacità economica del ricorrente idonea a garantire il pagamento dei crediti.
ET propone ricorso deducendo la violazione di legge rilevando la omessa applicazione del principio che impone, al fine di applicare il sequestro conservativo, dì valutare la carenza di reddito ed il comportamento della parte, elementi necessari per potersi ritenersi sussistente il pericolo.
Rileva come, secondo la giurisprudenza di legittimità, si debba trattare di un concreto pericolo di perdere le garanzie del credito, che richiede una seria valutazione della composizione del patrimonio della parte e dei suoi atteggiamenti nella gestione dei beni. Nel caso di specie, invece, non è stato neanche considerato che il ricorrente ha disponibilità di un ampio patrimonio. Inoltre, pur potendo non essere determinato in via specifica l'importo del credito, questo deve essere determinabile in modo almeno approssimativo non consentendosi, altrimenti, l'offerta di adeguata cauzione.
Il ricorso è fondato in quanto il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sul profilo, contestato dal ricorrente, della sussistenza di pericolo di dispersione della garanzia del credito.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il "periculum in mora" essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identificasse in un'ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione). (Sez. 6^, n. 20923 del 15/03/2012 - dep. 30/05/2012, Lombardi, Rv. 252865)". Tale regola non è stata applicata dal Tribunale del Riesame che, pur se il ricorrente aveva espressamente basato la sua impugnazione sull'argomento che non aveva affatto tenuto comportamenti indicativi del rischio di depauperamento e che disponeva di un comprovato reddito di misura adeguata alla garanzia del credito che il sequestro intendeva tutelare, ha ritenuto di non dover affatto considerare la possibile condotta del debitore e non ha fatto alcuna delle valutazioni sopra indicate come necessarie. Il Tribunale ha, anzi, ritenuto che non sia possibile effettuare alcuna valutazione di congruità del reddito dell'imputato, quale possibile garanzia del credito, ritenendo di trovare giustificazione della propria decisione nella sentenza Cass., S.U . 26.6.2002-16.10.2002 n. 34623 nel senso che, non essendo ancora quantificato il debito del ET, non sarebbe possibile effettuare alcuna valutazione di sufficienza del reddito.
Invero tale ultima affermazione denota una chiara violazione di legge laddove ritiene ininfluente l'apprezzamento della sufficienza del reddito per la valutazione della insussistenza del periculum in mora proponendo una lettura erronea della citata sentenza delle Sezioni Unite.
In questa, difatti, si legge che "L'indicazione della somma per la quale viene disposto il sequestro conservativo non costituisce perciò un requisito essenziale della misura cautelare reale e la mancata indicazione dello stesso non è idonea a determinare la caducazione della misura medesima, atteso che la precisazione dell'ammontare della somma sino alla quale il sequestro risulta autorizzato, ai fini della prestazione di idonea cauzione e ai fini del protrarsi ingiustificato del vincolo oltre il tempo dovuto, può essere effettuata successivamente dal giudice competente come nella fattispecie in esame è avvenuto"; ovvero, è certamente possibile disporre il sequestro senza indicazione in via specifica del quantum del credito ma ciò sul presupposto che tale credito sia determinabile, almeno in modo tale da consentire la valutazione di proporzionalità e da consentire l'eventuale offerta di cauzione. La mancata quantificazione dell'ammontare dovuto, quindi, non può giustificare il sequestro senza alcuna verifica della sua proporzionalità spettando al giudice di merito determinare, ai fini richiesti dal ricorrente, anche solo in via approssimativa, la grandezza del credito da garantire per poterne trarre le necessarie conseguenze in termini di proporzionalità e sussistenza del pericolo di dispersione rispetto alla disponibilità economiche indicate dalla parte.
Ritenuto quindi che vi sia stata (violazione di legge poiché, per le ragioni dette, vi è carenza assoluta di motivazione, il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame individuando la sussistenza di periculum in mora alla luce delle regole sopra indicate tenuto altresì conto degli elementi concreti forniti dalla difesa in ordine alla disponibilità di reddito in adeguata misura. Di tale valutazione il Tribunale dovrà, poi, dare adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2015