Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo dell'intero compendio di deposito in conto corrente, cointestato anche a persone diverse dall'imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità del bene, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze, né, per converso, l'imposizione del vincolo sottrae all'interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/2008, n. 25933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25933 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
25933/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Giorgio LATTANZI Presidente
Componente Udienza in
2. dott. Bruno ROSSI (Rel.)
Camera di Consiglio 3. dott.ssa Giuliana FERRUA 66
del 29 maggio 2008
4. dott Carlo Giuseppe BRUSCO 66
SENTENZA N. 15 5. dott Giovanni CANZIO 66
Reg. Gen. N. 748/08 6. dott Mario ROTELLA 66
☑ 7. dott Amedeo FRANCO
8. dott. Giovanni CONTI
9. dott Franco FIANDANESE 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IA ET, nata in [...] il [...],
avverso l'ordinanza emessa in data 21.11.2007 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Bruno ROSSI;
udite le conclusioni del P.G. nella persona del Procuratore Generale Aggiunto dott.
Giovanni PALOMBARINI che ha chiesto il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali;
sentiti il difensore della p.o. avv. Antonino GRIPPALDI del foro di Catania che ha concluso per il rigetto del ricorso e il difensore della IO, avv. Francesco
ANTILLE del foro di Catania, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con decreto del 28.10.2007 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321/2 c.p.p. della somma di denaro e/o dei titoli azionari depositati su appositi conti aperti presso la locale filiale della Banca di Roma e intestati congiuntamente ai coniugi ND VA e IA ET IO, il primo dei quali, di nazionalità russa, sottoposto ad indagini per il delitto di truffa aggravata in danno di NA AL che, secondo la prospettazione accusatoria, aveva affidato all'uomo cui era legata da una relazione sentimentale l'ingente somma di circa novemilioniseicentomila dollari americani dietro la falsa promessa di utili investimenti, mai realizzati.
Decidendo sulla richiesta di riesame formulata dalla IO, il tribunale di Catania, con ordinanza n° 278/2007 emessa il 21.11.2007,
confermava la misura cautelare, ritenendo, però, in conformità dell'istanza formulata dal pubblico ministero, che essa, più che da finalità di confisca, fosse imposta dalla necessità di allontanare il pericolo ipotizzato dal primo comma dell'art. 321 c.p.p. .
Ricorre per cassazione la IO, trascrivendo per intero nell'atto di impugnazione la richiesta di riesame a suo tempo presentata al tribunale;
sottolinea, quindi, di non essere sottoposta a indagini per il delitto ipotizzato a carico del coniuge e di rivestire, perciò, nella vicenda, il ruolo di soggetto terzo possessore in buona fede dei beni, colpito da un provvedimento di sequestro adottato nella totale mancanza di indizi di reità e fuori delle specifiche previsioni delle leggi in tema di criminalità organizzata.
Fa proprie, inoltre, le numerose diverse doglianze mosse dal coniuge, con autonomo ricorso, alla conduzione del procedimento cautelare da parte dei giudici di merito, ribadendo le seguenti proposizioni:
1. Insussistenza del "fumus commissi delicti", che il giudice di merito ha
2 desunto da elementi inidonei, quale la "denuncia-querela" proposta dalla
AL senza il rispetto del disposto degli artt. 333 e 337 c.p.p. e, per giunta, depositata da un difensore non munito di valido mandato, perciò inutilizzabile unitamente ai documenti allegati.
Tra questi, in particolare, 1"" affidavit" fatto dinanzi all'autorità giudiziaria australiana dello stato di Victoria dalla AL, erroneamente ritenuto dal tribunale fonte di prova, non trovando lo stesso conferma né nelle supposte dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza camerale, né negli esiti degli accertamenti eseguiti dalla guardia di finanza, né nelle testimonianze di due investigatori privati, frutto queste ultime di un'attività svolta "al di fuori dei parametri normativi italiani sulle indagini difensive" e, in ogni caso, prive del rilievo loro attribuito.
Tutto ciò rimarca la ricorrente senza tener conto del fatto che la finalità, al cui raggiungimento era indirizzato il vincolo nell'originario provvedimento impositivo, avrebbe dovuto precludere alla AL la facoltà di intervenire all'udienza e produrre direttamente documenti, senza neppure osservare, quindi, il termine di cui all'art. 309/5 c.p.p., con conseguente violazione dei diritti dell'indagato e del suo difensore posti nella pratica impossibilità di controbattere le argomentazioni avversarie.
2. Sempre in tema di sussistenza del “fumus” la ricorrente, ribadendo lo scarso apporto dato "a suffragio dell'accusa" dalle indagini della guardia di finanza, eccepisce la totale mancanza di motivazione dell'ordinanza gravata in ordine al concorso degli elementi richiesti dall'art. 640 c.p. per la configurabilità del delitto di truffa.
3. Eccepisce, ancora, la IO la nullità del decreto del giudice per le indagini preliminari, discostatosi arbitrariamente dalla richiesta del pubblico ministero, nonché della successiva decisione del tribunale, intervenuto sulla motivazione del provvedimento oggetto di riesame, in guisa da snaturarne la
3 sostanza e da modificare la tipologia stessa del vincolo imposto sui beni.
Rileva, ad ogni modo, che il paventato "periculum in mora" era stato ancorato dai giudici a fatti e comportamenti di scarsa importanza e di significato incerto, quali i modesti prelievi di denaro eseguiti, incidenti esclusivamente sugli interessi maturati, come tali non dimostrativi dell'esistenza e persistenza sull'VA del proposito criminoso.
Investita della cognizione del ricorso, la seconda sezione penale di questa
Corte, nell'ordinanza emessa all'udienza del 18.3.2008 ai sensi dell'art. 618
c.p.p., tralasciando ogni altra censura, ha soffermato l'attenzione su quella concernente l'ammissibilità della partecipazione della persona offesa all'udienza tenuta dal tribunale del riesame, l'eventuale nullità correlata e la conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'intervenuta.
Pur dubitando del concorso di una nullità, non prevista dalla legge, la seconda sezione ha, tuttavia, ritenuto la questione di particolare rilevanza, specialmente nella constatata presenza di un diritto alla restituzione delle cose sequestrate riconoscibile alla persona offesa e certamente non caducato dalla preordinazione della misura adottata semplicemente alla confisca potendo, in ogni caso, il giudice fare applicazione del disposto dell'art. 324/8 c.p.p. .
La sezione rimettente da' atto, quindi, dell'avvenuto consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale, che, basandosi sul testo dell'art. 322/1 c.p.p., subordina la legittimazione della persona offesa a partecipare al procedimento di riesame e, poi, al giudizio di cassazione, con il connesso diritto a ricevere gli avvisi previsti dalla legge, al possesso del titolo di soggetto cui spettano le restituzioni.
Non considera, però, questa una ragione sufficiente per ammettere tale partecipazione, di cui, peraltro, nell'ordinanza non precisa i termini, allorché
l'iniziativa di riesaminare il provvedimento di sequestro sia riferibile ad altri.
Propone, quindi, una soluzione del problema improntata alla necessità di 4 f assicurare che la persona offesa non solo vanti il diritto alle restituzioni, ma lo abbia in concreto esercitato avvalendosi degli specifici strumenti predisposti dall'ordinamento.
E nel timore dell'insorgenza di possibili contrasti giurisprudenziali su tale tema particolare, rimette gli atti a questo supremo consesso per la ratifica della scelta operata.
DIRITTO
Ancor prima di affrontare la questione devoluta queste Sezioni Unite e verificare la correttezza, sul piano logico e giuridico, della soluzione proposta dall'ufficio rimettente, è necessario esaminare le critiche rivolte dalla ricorrente alla decisione del tribunale che non siano immediatamente riconducibili all'argomento in discussione: ciò in quanto la ritenuta fondatezza di una o più di esse potrebbe rendere del tutto superflua la trattazione di altri problemi.
In proposito, sembra opportuno ricordare, anzitutto, che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per
"violazione di legge" (art. 325/1 c.p.p.), per censurare, cioè, “errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.).
Ne consegue che il ricorso proposto dalla IO deve essere preliminarmente depurato non solo - com'è ovvio delle molte considerazioni di merito, che pure lo gravano pesantemente riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, ma anche dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal tribunale del riesame, segnatamente in tema di
"fumus commissi delicti”.
Passando, quindi, ad esaminare, anche in tale ottica, i singoli appunti fatti dalla ricorrente all'ordinanza del giudice catanese, va, i primo luogo, reiterato il giudizio di infondatezza del motivo concernente l'estensione del sequestro all'intera somma giacente sul conto corrente.
Emerge dagli atti che tra il 13 e il 27.7.2007 al conto in questione, acceso il giorno 7 antecedente, affluirono ben novemilioniseicentomila dollari provenienti da disposizioni date dalla AL alla propria banca per una causale pacificamente attinente a rapporti di varia natura (sentimentali e d'affari, secondo i giudici di merito) intercorrenti solo tra la predetta e
1'VA.
E poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, i rapporti interni tra i contitolari di deposito in conto corrente bancario sono disciplinati dall'art. 1298 c.c., che prevede la presunzione di uguaglianza dei crediti o debiti solidali salvo che come nella specie risulti diversamente (ex plurimis: Cass. 1^, 22.10.1994, n. 8718; Cass. 1^, 18.8.1993 n. 8758), pur essendo astrattamente configurabile un interesse della IO a sollevare la questione (cfr., in un caso analogo, Cass. 1^, 9.7.1989, n. 3241), è chiaro che la censura è comunque inaccettabile.
Il tribunale ha correttamente osservato invero che il sequestro investe un bene pertinente al reato, la cui libera disponibilità, anche da parte di un terzo eventualmente in buona fede, può determinare la protrazione del fatto
6 criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze. Ciò, secondo il giudice di merito, che si è allineato alla giurisprudenza assolutamente dominante di questa Corte (da ultimo: Cass. 3^, 6.12.2007, Sartori), giustifica l'imposizione del vincolo, tanto più che la legge offre all'interessato strumenti idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato (in termini: Cass. 2^,
15.5.1992, n. 2296).
L'altra censura non intimamente connessa, sotto il profilo logico, al tema principale del ricorso, l'esistenza, cioè, dei presupposti di fatto e di diritto della misura cautelare, è quella concernente l'illegittimità del sequestro per difetto di correlazione tra la richiesta formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, completamente alterato, poi, dalla motivazione adottata dal tribunale in sede di riesame.
Isolata dal contesto del gravame globalmente inteso, che investe il provvedimento confermativo sotto tutti i possibili aspetti, tale doglianza, valutata nella sua specificità, non sembra neppure sostenuta da un concreto interesse della ricorrente, visto che il secondo giudice non ha fatto altro che allinearsi all'iniziativa del rappresentante della pubblica accusa, ripristinando la funzione originariamente conferita al vincolo sollecitato e chiarendo, ad ogni modo, correttamente, che i beni provento della truffa prevista dal primo comma dell'art. 640 c.p. non sono assoggettabili alla disciplina dettata dagli artt. 640 quater e 322 ter c.p.; che le esigenze cautelari individuate dal G.I.P.
possono essere diverse da quella ravvisate dal P.M., così come diversi possono essere i "pericula" sulla base dei quali la misura reale è confermata in secondo grado.
Il ragionamento del tribunale è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 324/7 c.p.p. attraverso il rinvio all'art. 309/9
c.p.p. consente la conferma del decreto impugnato per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono. Ciò in considerazione della funzione interamente devolutiva dell'istanza di riesame, la quale attribuisce al tribunale il potere di valutare l'intero compendio probatorio di cui dispone, compresi, naturalmente, gli eventuali ulteriori contributi versati dalle parti (tra le più recenti: Cass. 2^, 7.3.2007, Lamiranda;
Cass. 1^, 11.1.1999, Cosci). Questo "
significa, nella sostanza, che il tribunale ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l'atto d'impulso iniziale, sicché, pur essendogli inibito di supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento gravato di tal grado da rendere lo stesso giuridicamente inesistente, è abilitato, però, a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo riconosciuto come legittimamente perseguito, in concreto, dall'organo dell'accusa.
Anche questo motivo di ricorso è, quindi, destituito di fondamento.
Le doglianze che investono le osservazioni svolte dal tribunale sugli argomenti più strettamente attinenti al concorso dei presupposti richieste dall'art. 321
c.p.p. per l'applicazione della misura, vale a dire il "fumus" e il "periculum" sono, per le ragioni esposte in premessa, persino inammissibili.
Esse, pervero, si risolvono in buona parte nella prospettazione di una lettura dei fatti e dei dati indiziari alternativa a quella datane dai giudici di merito, come tale inaccettabile. Ovvero, denunciano vizi di motivazione inesistenti: il tribunale, infatti, ha dato conto del proprio convincimento circa l'infondatezza di tutte le obiezioni sollevate dalla difesa con la richiesta di riesame in modo tutt'altro che lacunoso o palesemente illogico.
Ha puntualizzato che il procedimento cautelare ha tratto origine da un'indagine della Guardia di NZ (scaturita, a sua volta, da una segnalazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi), che aveva accertato, in epoca antecedente la presentazione della denuncia da parte della AL,
l'enorme sproporzione, come tale alquanto sospetta, tra i modesti redditi 8 к dichiarati dai titolari del conto e la somma di cui avevano la disponibilità, ricostruendo i vari passaggi dell'operazione e l'intento fraudolento di cui appariva permeata.
Tenuto conto, d'altro canto, del tipo di reato ipotizzato, perseguibile d'ufficio per la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p., le irregolarità che, secondo la ricorrente, caratterizzano l'azione promossa dalla persona offesa divengono del tutto irrilevanti, tanto più, che anche una denuncia irrituale, che si debba, perciò, considerare addirittura alla stregua di una denuncia anonima, può rivelarsi idonea a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto, di per sé certamente inutilizzabile (art. 333/3 c.p.p.), possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una “notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali.
Il che è effettivamente avvenuto nel caso in esame, nel quale i giudici di merito hanno evidenziato una serie di gravi elementi indiziari tratti anche da fonti distinte dai contributi offerti dalla AL, di per sé sufficienti ad accertare, non già la piena fondatezza delle accuse, non essendo questo risultato l'obiettivo da raggiungere, ma solo la loro congruità a rendere palese la corrispondenza tra il fatto per cui si procede ed il reato configurato in astratto (tra le più recenti: Cass. 2^, 14.2.2007, Mazreku;
Cass. 3^, 7.4.2006,
Moroni).
Neppure ha omesso il tribunale di spiegare perché si è convinto dell'esistenza dell'elevata probabilità di attuazione da parte dell'VA di ulteriori comportamenti lesivi degli interessi della persona offesa, richiamando alcuni dati di fatto dal significato ritenuto inequivocabile e debolmente contrastati dal ricorrente, che non ha potuto negarel'evidenza.
Il quadro delineato dall'ordinanza gravata sembra corrispondere, dunque, 9 f esattamente allo schema normativo e legittima, di per sé, nella fase magmatica in cui versa il procedimento, l'adozione e la conferma del decreto impositivo del vincolo.
Sennonché la IO ha contestato tale legittimità, oltre che per i motivi già analizzati in precedenza, anche sull'assunto della nullità della procedura istauratasi a seguito della richiesta di riesame, in quanto inquinata, per così dire, dalla presenza all'udienza camerale della AL e del suo difensore e dalla produzione, per giunta tardiva, di documenti a sostegno della prospettazione accusatoria, poi indebitamente utilizzati dal tribunale per la verifica e la conferma del compendio indiziario.
La sezione seconda di questa Corte ha in qualche modo avallato la tesi difensiva proponendo – come s'è visto - di subordinare la partecipazione della persona offesa da intendersi, evidentemente, in termini più ampi di quelli contemplati in via generale, dall'art. 90 c.p.p., cioè come intervento fisico all'udienza con possibilità di inserirsi nella discussione e formulare istanze conclusive all'esercizio della facoltà di presentare la richiesta di riesame
-
secondo la previsione dell'art. 322 c.p.p., che riconosce tale facoltà anche al soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate.
Ma si tratta di una soluzione scontata, nel senso che ove concorrano le condizioni previste dalla legge la persona offesa entra a pieno titolo nel procedimento e deve essere, pertanto, anche tempestivamente avvisata della data fissata per l'udienza, in modo da poter svolgere pienamente tutte le attività elencate dall'art. 324/4 c.p.p. . E può agire di persona o per mezzo di un difensore, la cui nomina, tuttavia è bene precisarlo rappresenta, nel giudizio di merito un semplice onere (art. 101/1 c.p.p.), da adempiere nei casi in cui sia prevedibile il compimento di atti che impongono interventi di carattere più squisitamente tecnico (arg. ex art. 369/1 c.p.p.); l'affermazione non vale, ovviamente, per il giudizio di legittimità, nel quale è sempre 10 R •
obbligatoria l'assistenza di un difensore abilitato (art. 613/1 c.p.p.).
Ma se il legislatore ha ritenuto giusto ampliare il contraddittorio, consentendo anche a chi può vantare soltanto un diritto alla restituzione delle cose in sequestro di formulare la richiesta di riesame, non si riesce a scorgere la ragione, di ordine logico o giuridico, per la quale dovrebbe inibirsi all'interessato la facoltà di partecipare, nel senso sopra chiarito, al procedimento, quando non sia stato lui a metterlo in movimento, ma altri, con l'allegazione, magari, di motivi, il cui accoglimento potrebbe, in ipotesi, risolversi in grave nocumento per l'inerte.
La conclusione non trova ostacolo nel disposto dell'art. 324/6 c.p.p., il quale, malgrado il richiamo alle forme previste dall'art. 127 c.p.p., sancisce l'obbligo dell'ufficio procedente di dare avviso della fissazione dell'udienza solamente
"a chi ha proposto la richiesta”. Appare chiara, infatti, la preoccupazione del legislatore, suggerita dal rispetto dell'esigenza di speditezza dei giudizi, particolarmente avvertita in materia cautelare, di evitare complicazioni di qualsiasi natura, comprese quelle inerenti alla difficoltà, riscontrabile a volte nella pratica, di individuare i possibili aventi diritto alle notificazioni, quando si tratti di persone diverse da quelle, le cui posizioni soggettive risultino chiaramente dagli atti.
Da tutto ciò deriva che l'intervento spontaneo nel giudizio di riesame di un decreto di sequestro preventivo (o probatorio) della persona offesa che abbia diritto alle restituzioni non solo non produce alcuna nullità e neppure una mera irregolarità procedurale, ma rappresenta la manifestazione “minore" di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge (art. 322 c.p.p.).
Corollario di tale principio è l'attribuzione all'interveniente qualificato delle stesse prerogative riconosciute al richiedente e, quindi, anche di quella di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di 11 f partecipare all'eventuale successivo giudizio di legittimità, da altri o da lui stesso promosso con correlativo diritto a ricevere, in tal caso, i prescritti avvisi conformemente al disposto degli artt. 325/3, 311/5 e 127/1 c.p.p. .
Nessun rimprovero può muoversi, dunque, al tribunale di Catania per avere utilizzato, ai fini della decisione, anche le dichiarazioni della AL
riversate nei documenti esibiti all'udienza camerale, dovendosi escludere,
d'altra parte, che tale esibizione possa considerarsi tardiva.
L'art. 309/9 c.p.p. riconosce, infatti, alle parti la facoltà di addurre in udienza nuovi elementi di valutazione, dilatando, in tal modo, l'orizzonte cognitivo del tribunale, e non fa alcuna distinzione tra elementi preesistenti ed elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare ovvero alla scadenza del termine per la trasmissione degli atti (ex plurimis, Cass. 3^, 28.3.2003, V.; Cass. 2^,
22.1.2002, B.).
come pare (pagg. 11,Ove, poi, il ricorrente abbia piuttosto inteso riferirsi segg. del ricorso) – a dati, eventualmente coincidenti, in tutto o in parte, con
-
quelli offerti dalla AL, asseritamene già in possesso del pubblico ministero nel momento della formulazione della richiesta ex art. 321/1 c.p.p., ma non comunicati o comunicati tardivamente al giudice precedente, basterà ricordare che la giurisprudenza consolidata di questa corte esclude l'applicabilità ai procedimenti in materia di misure cautelari reali del quinto. comma dell'art. 309 c.p.p., non richiamato dall'art. 324/7 c.p.p. (tra le più recenti: Cass. 2^, 16.2.2006, Pietropaoli;
Cass. 3^, 8.10.2002, Scarpa).
Non risulta, in ogni caso, che il difensore della IO abbia chiesto un termine per esaminare le nuove produzioni o che il termine gli sia stato negato.
Va altresì rilevato che l'omessa o tardiva trasmissione di atti non determina, di per sé, la caducazione automatica della misura, dovendosi pur sempre valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo (Cass. 2^, 27.2.2007, Toffolo;
Cass.
6^, 1.10.2003, Semeraro).
Per le considerazioni svolte, il ricorso proposto da IA ET
IO deve essere respinto con le conseguenze di cui all'art. 616
c.p.p..
Per questi motivi
, la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, visti gli artt. 127, 606 e
616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la proponente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2008.
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
(Bruno Rossi) ((Giorgio Lattanzi) Brid ей
SEZIONI UNITE PENALI
Depositato kn Cancelleria
11 26 GIU 2008 il IN CANCELLIERUL SUPREMA
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