Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo non perde efficacia se non eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia, in quanto l'art. 675 cod. proc. civ., che prevede tale effetto, non trova applicazione nel procedimento penale, perché il richiamo contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. è limitato all'esecuzione della misura e, inoltre, il comma successivo già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2008, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2007
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 33043/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI LU, n. il 16.3.1967;
avverso l'ordinanza del 30.7.2008 del Tribunale di VA, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Manna Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1 - Con ordinanza del 15.6.2007 il GUP presso il Tribunale di VA disponeva, su istanza delle parti civili, il sequestro conservativo di somme di denaro a carico di CI NI, LI SE e AR CA in relazione ai reati di peculato (capi 48 e 53) e di corruzione in atti giudiziari (capo 50) loro rispettivamente ascritti.
In particolare, il GUP disponeva il sequestro conservativo dei beni della NI, chiesto dalla Curatela del fallimento della S.r.l. Europa 92, dalla ICET-SIME in concordato preventivo e da AS RI.
La richiesta di riesame presentata dalla NI ex artt. 318 e 324 c.p.p. era rigettata con ordinanza del 30.7.2008 dal Tribunale di VA (che pronunciava in sede di rinvio dopo che la propria analoga precedente ordinanza era stata annullata da questa Corte - con sentenza della Sez. 6 n. 25610 del 17.3.2008, dep. il 23.6.08 - per mancato avviso della fissazione dell'udienza camerale alla parte civile RI AS).
Contro detta ordinanza ricorre la NI - per il tramite del proprio difensore - lamentando:
a) violazione dell'art. 316 c.p.p. e art. 317 c.p.p., comma 3, e dell'art. 675 c.p.c., per aver il Tribunale del riesame rigettato la richiesta di dichiarare inefficaci i sequestri concessi dal GIP perché eseguiti dopo lo scadere del termine di 30 gg. indicato dal suddetto art. 675 c.p.c., norma da ritenersi applicabile anche al sequestro conservativo disposto in sede penale, in virtù del rinvio alle norme processual-civilistiche contenuto, appunto, negli artt.316 e 317 c.p.p.;
b) nullità dell'ordinanza del Tribunale del riesame per aver rigettato l'eccezione di nullità sollevata in ordine al provvedimento del 21.6.07 con cui il GIP aveva proceduto ad una correzione di errore materiale della propria precedente ordinanza di sequestro emessa il 15.6.2007 disponendo che il sequestro conservativo fino a concorrenza di Euro 20.000,00 a carico della NI era da intendersi riferito non alla parte civile AL IJ AS, bensì alla parte civile RI AS: in proposito sostiene la ricorrente che se detto provvedimento si intende come mera correzione di errore materiale esso è nullo per violazione dell'art. 130 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p., essendo stato adottato de plano e non all'esito della procedura in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., mentre se lo si intende come nuovo provvedimento sostitutivo del precedente la nullità deriva dalla violazione dell'art. 125 c.p.p. per totale mancanza di motivazione.
2 - Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato perché l'art. 675 c.p.c. non può trovare applicazione nel processo penale nè attraverso l'art. 316 c.p.p., comma 1, ne' mediante il più generale rinvio contenuto nell'art. 317 c.p.p., comma 3. Il primo è chiaramente e letteralmente riferito ai soli limiti in cui la legge consente il pignoramento: si tratta di limiti intrinseci, vale a dire attinenti alla natura ed alla destinazione dei beni oggetto di esecuzione (v. artt. 514, 515 e 516 c.p.c.):
supporre che tale circoscritto rinvio si estenda a tutte le disposizioni del c.p.c. riguardanti non solo il pignoramento, ma anche il sequestro e quindi anche all'art. 675 c.p.c., costituirebbe un'illogica ed immotivata forzatura, anche alla stregua delle osservazioni che seguono e che escludono che al medesimo esito possa pervenirsi attraverso il riferimento alle "forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili" che si legge nell'art. 317 c.p.p., comma 3. Invero, a parte l'argomento letterale (una cosa sono le forme di esecuzione del sequestro, altro i casi di sua perdita di efficacia), va considerato che il comma 4 di tale ultima norma già disciplina autonomamente la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie od indugi nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.
Inoltre, nel sequestro conservativo disciplinato dal c.p.c. la disposizione dell'art. 675 c.p.c., si spiega con il rilievo che la misura cautelare non ha più ragion d'essere se lo stesso creditore dimostra, con la propria inerzia, di non avervi più interesse. Invece il sequestro conservativo previsto dal c.p.p. può essere funzionale anche alla tutela di crediti vantati non già dai privati, ma dallo Stato per la pena pecuniaria, per le spese del procedimento e per ogni altra somma dovuta all'erario, crediti rispetto ai quali non vi può essere inerzia del PM richiedente ne' sua discrezionalità nel proseguire o meno con l'attuazione della misura, vuoi per la natura pubblicistica dell'interesse che ne è alla base, vuoi perché ex art. 316 c.p.p., comma 3, il sequestro disposto a richiesta del PM giova anche alla parte civile, di guisa che un'eventuale inerzia del primo non potrebbe mai ridondare a danno della seconda.
3 - L'ulteriore motivo di ricorso è manifestamente infondato per un verso, inammissibile per un altro.
È manifestamente infondato laddove, supponendo che il provvedimento del GUP possa intendersi come in parte sostitutivo del precedente, ritiene che lo stesso sia nullo per totale difetto di motivazione: in realtà, nel momento in cui richiama in foto quello precedente, esso è assistito da motivazione per relationem, perfettamente consentita allorquando svolga una funzione integrativa di un provvedimento già conosciuto o conoscibile dalla parte (come avvenuto nel caso in esame, trattandosi di provvedimenti dei quali il secondo è fisicamente steso in calce al primo).
Detta seconda doglianza è poi inammissibile laddove ipotizza che il provvedimento del GUP debba intendersi come correzione di errore materiale, atteso che l'ordinanza di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. non è ricorribile per Cassazione vuoi in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione, vuoi perché il richiamo, contenuto nell'art. 130 c.p.p., comma 2, alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 c.p.p., è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23176 dell'8.5.2002, dep. 17.6.2002; Cass. Sez. 1 n. 26673 del 25.6.2002, dep. 12.7.2002). Detta conclusione è consona a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17 del 6.11.1992, dep. 23.12.92 (secondo le quali il rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. deve ritenersi limitato alle regole di svolgimento dell'udienza camerale e non implica la ricezione completa del modello procedimentale previsto da tale norma), oltre che conforme allo sviluppo storico dell'istituto della correzione di errore materiale. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire nelle sentenze sopra ricordate, l'art. 149 c.p.p. del 1930 prevedeva al comma 4 la ricorribilità per Cassazione dell'ordinanza di correzione, norma interpretata come possibilità di impugnare soltanto l'ordinanza che disponeva la correzione dell'errore materiale e non anche l'ordinanza di rigetto della relativa istanza. Tale disposto non è stato ripetuto nell'art. 130 c.p.p. del 1988: a riguardo la relazione ministeriale sull'istituto in discorso fa riferimento soltanto all'adeguamento del procedimento alle pronunce della Corte costituzionale (cfr. la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale: sul punto non si dice alcunché in quella che accompagna il testo definitivo), affermando che ".. una prima applicazione della normativa sul procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) sì è prevista per la correzione degli errori materiali;
il che ha permesso di dettare nell'art. 130 c.p.p. una disciplina più stringata e, nello stesso tempo, più completa di quella contenuta nell'attuale art. 149 c.p.p. (già integrata e corretta, peraltro, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 83/69 e 122/72", Da tali proposizioni emerge con chiarezza che il riferimento inserito nell'art. 130 c.p.p., comma 2 ("Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p. ...") riguarda solo lo svolgimento della procedura di correzione dell'errore materiale nel contraddittorio tra le parti, mentre l'esclusione dal testo della norma della possibilità di impugnazione della relativa ordinanza, già prevista dall'art. 149 c.p.p. del 1930, comma 4, e l'affermazione contenuta nella relazione ministeriale di avere dettato per l'art. 130 c.p.p. una disciplina più stringata - che nella comparazione tra le due norme, 149 c.p.p. del 1930 e art. 130 c.p.p. di quello vigente, non può trovare riferimento che all'eliminazione della possibilità di impugnazione dell'ordinanza correttiva, rimanendo sostanzialmente inalterate le altre disposizioni - militano concordemente nel senso di escludere l'impugnabilità del provvedimento di correzione dell'errore materiale.
4 - Ex art. 616 c.p.p. la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009