Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Qualora un reato continuato sia attribuito ad un soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa poi protrattasi con ulteriori reati aventi distinta autonomia, ma unificati dall'identità del disegno criminoso, è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto e distinguere, pertanto, tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età, attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 18033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18033 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PP M. Presidente del 07/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario Consigliere SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. Consigliere N. 711
Dott. MASSERA Maurizio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo Consigliere N. 42876/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO PP nato a [...] il 7.S.1977;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 8.10.2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Maurizio Massera;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Antonio Gilanella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riguardo al capo c) dell'imputazione per prescrizione e per l'inammissibilità nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4.2.1999 il Pretore di Messina dichiarava PP MI colpevole dei reati di ricettazione, falsità ideologica in atto pubblico e sostituzione del numero di telaio di un ciclomotore e, per l'effetto, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di anni uno mesi otto di reclusione e L.
1.000.000 di multa.
Con sentenza in data 8.10,2001 la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, lo assolveva dalla contravvenzione non, essendo più prevista dalla legge come reato e rdeterminava la pena nella misura di anni uno mesi sette di reclusione e L.. 800.000 di multa.
Riteneva la Corte territoriale provata la responsabilità dell'imputato, corretta la qualificazione giuridica dei fatti, adeguata hi pena come determinata.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) La Corte e non ha considerato che il reato di falso e stato commesso da un minorenne e non ha applicato la normativa di cui agli artt. 21 e 24 c.p.p.; 2) vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto con conseguente applicazione del comma 2^ dell'art. 648 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso è fondato e, quindi, merita accoglimento. Questa Corte ha chiarito (ex plurimis vedi Cass. n. 1420 del 1998) che soltanto nel caso di reato permanente, attesa l'inscindibilità del medesimo, inteso come fatto giuridicamente unitario, qualora un reato di tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all'inizio dell'attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza a conoscere dei reato medesimo nella sua interezza spetta comunque ai giudice ordinario escludendosi ogni passibile scompasizione di detta competenza fra giudice ordinario e giudice minorile. Per i reali cosiddetti eventualmente abituali, invece - i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico e unitario elemento soggettivo e unitariamente lesive del bene giuridico tutelato - è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto, e distinguere pertanto tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in asta successiva al raggiungimento della maggiore età attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario. A fortiori ciò vale nell'ipotesi di reato continuato, atteso che esso non è un reato unico, ma costituisce la risultante di reati plurimi aventi distinta autonomia e unificati solo per determinati effetti giuridici dall'identità del disegno criminoso.
La competenza del Tribunale per i minorenni è funzionale, per cui la relativa eccezione può essere sollevata e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, secondo la previsione dell'art. 21, comma 2^ c.p.p. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto, senza necessità di rinvio in quanto il delitto di cui all'art. 483 c.p.p. è ormai estinto per prescrizione (intervenuta in data 15.10.2001).
Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. Infatti la Corte territoriale ha negato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione facendo leva sulle complessive modalità del fatto e sulla personalità dell'imputato e, quindi, attenendosi al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui essa richiede l'accertamento - oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) - anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso.
Per contro, la doglianza del ricorrente è connotata da un'assoluta genericità di argomentazione.
Questa Corte è in grado di procedete alla determinazione della pena residua.
Infatti la Corte territoriale l'ha indicata, analiticamente stabilendola per il delitto di ricettazione in anni uno mesi sei di reclusione e L.. 700,000 e aumentandola di mesi uno e L.. 100.000 per il falso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui all'art., 483 c.p.p. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione e L. 100.000 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004