Articolo 675 del Codice di procedura civile
Articolo 630Articolo 676
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21 aprile 1942
Art. 675.
(Termine d'efficacia del provvedimento).

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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