Sentenza 19 settembre 2001
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all'art. 317, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, non comporta che tale esecuzione non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, che, ritenendo che la esecuzione della misura dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all'ufficiale giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2001, n. 43576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43576 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 19/09/2001
1. Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 4827
3. Dott. PASQUALE PERRONE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 10563/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON GI nato in [...] il [...] e da EO EP nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 23-10-00 dal Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di NI LI, Di MA FR e AC IN.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 23-10-00 il Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere revocava il precedente provvedimento 27-9-00 con il quale era stato ordinato all'ufficiale giudiziario di Caserta di procedere all'esecuzione del sequestro conservativo disposto il 25/1/99 su richiesta delle parti civili.
La revoca veniva adottata considerandosi che, a norma dell'art. 317 c. 3 c.p.p., l'esecuzione di una siffatta misura è rimessa esclusivamente al soggetto richiedente ed interessato. Avverso la riportata decisione hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili, ON GI e EO EP, deducendo violazione dell'art. 317 c.p.p e vizio motivazionale sul punto. La censura è fondata sotto il primo decisivo profilo ed all'uopo si osserva quanto segue.
La circostanza che l'art. 317 e. 3 c.p.p preveda che il sequestro conservativo sia eseguito nelle forme del codice di procedura civile non vale a giustificare l'assunto secondo cui l'esecuzione del medesimo non dovrebbe essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso: invero la disposizione citata attiene esclusivamente alle modalità esecutive del provvedimento e non investe anche l'onere dell'iniziativa che rimane a carico del giudice penale. (si veda:
Cass. 11-7-00 n. 0 2757 imp. Pini) L'enunciato principio trova conforto nella lettera dell'art. 317 c.3 c.p.p. e nella ratio della normativa in materia.
In particolare, va puntualizzato che, pur presentando la misura conservativa penale affinità con quella civile, non sono applicabili alla prima tutte le disposizioni relative alla seconda, specie considerando che l'art 317 c. 3 c.p.p., nel determinare le modalità di esecuzione del sequestro conservativo penale, si limita ad identificare l'organo deputato ad attuarla (l'ufficiale giudiziario) ed a prescrivere che l'esecuzione stessa debba avvenire rispettando le norme del codice di rito civile che regolano l'attività istituzionale del predetto organo: di conseguenza, sino a quando è in corso un procedimento penale, il giudice che procede è funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende del sequestro conservativo ed alla relativa esecuzione, competenza che, con riguardo all'esecuzione, discende dall'art. 665 c.p.p. In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, riprendendo automaticamente vigore quello con esso revocato.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza 23-10-00 del Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001