Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2001, n. 43576
CASS
Sentenza 19 settembre 2001

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In tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all'art. 317, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, non comporta che tale esecuzione non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP, che, ritenendo che la esecuzione della misura dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all'ufficiale giudiziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2001, n. 43576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43576
    Data del deposito : 19 settembre 2001

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