Sentenza 15 marzo 2012
Massime • 2
Il ricorso alla cauzione, ex art. 319 cod. proc. pen., è una scelta volontaria dell'interessato che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il "periculum in mora" di dispersione delle garanzie, che non può essere desunto dalla mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 319 citato.
Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il "periculum in mora" essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identificasse in un'ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione).
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo e reati tributari: la Cassazione ferma gli automatismi sul “periculum in mora” (Cass. Pen. n. 22666/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 20923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20923 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 15/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 412
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 2103/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RD, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 21 novembre 2011 emessa dal Tribunale di Prato;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 20 luglio 2007 il G.i.p. del Tribunale di Prato disponeva il sequestro conservativo della somma di Euro 444.860,26 nei confronti di RD DI, somma da destinare al pagamento delle spese di giustizia relative al procedimento penale cui DI era stato sottoposto, sequestro che veniva confermato dal Tribunale di Prato, che rigettava l'istanza di riesame proposta dall'interessato.
La Corte di cassazione, con sentenza del 14 luglio 2011, in accoglimento del ricorso del DI, annullava l'ordinanza del Tribunale e rinviava gli atti per nuovo esame, rilevando che i giudici di merito non avessero motivato sul pericolo di dispersione del patrimonio del ricorrente.
Il Tribunale di Prato, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha nuovamente respinto il ricorso e confermato il sequestro conservativo, sostenendo la sussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie del credito.
2. Contro questa decisione DI ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 316 c.p.p. per l'insussistenza delle esigenze cautelari, nonché la mancanza di motivazione. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come il Tribunale abbia desunto il periculum in mora dalla natura dei beni sottoposti a sequestro e dalla semplice richiesta di restituzione della somma, omettendo ogni valutazione concreta in ordine al pericolo che manchino o che si disperdano le garanzie del credito e senza considerare la sussistenza di una situazione economica florida, in grado di far fronte al debito nei confronti dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, in sede di rinvio, ha preso in esame il presupposto del pericolo di dispersione, così come indicato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, ma lo ha ritenuto sussistente in base ad una valutazione non condivisibile, che poggia su una erronea interpretazione e applicazione dell'art. 316 c.p.p.. Nell'ordinanza il pericolo di dispersione viene desunto dalla "notevole entità del credito erariale da garantire" e, soprattutto, "dalla natura dei beni in sequestro", trattandosi di somme di denaro e come tali "agevolmente spendibili e occultabili"; i giudici rilevano che il rischio di dispersione sarebbe addirittura "implicito" in rapporto al bene in questione e il rischio verrebbe meno solo ove le somme fossero vincolate, precisando come, ai sensi dell'art. 319 c.p.p., l'interessato avrebbe potuto comunque offrire cauzione idonea.
Preliminarmente, si osserva che il ricorso alla cauzione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compresa la sussistenza del pericolo di dispersione delle garanzie, e che l'offerta della cauzione rappresenta una scelta dell'interessato, sicché dalla mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 319 c.p.p. non può dedursi alcunché in ordine al presupposto della dispersione delle garanzie per i pagamento delle spese.
Sulla questione principale, deve rilevarsi che ai fini della valutazione del periculum in mora devono certamente essere presi in considerazione sia l'entità del credito, che la natura del bene oggetto di sequestro, ma la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi, non potendo essere desunta sulla base di una teorica e generica eventualità, come invece ha fatto il Tribunale di Prato (Sez. 1, 2 aprile 1996, n. 2128, Fedele;
Sez. 5, 16 dicembre 2009, n. 12064, Marcante;
Sez. 5, 16 febbraio 2010, n. 11291, Leone);
peraltro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore deve essere valutata in relazione alla composizione del patrimonio stesso, alla capacità reddituale e all'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo, elementi del tutto trascurati dall'ordinanza impugnata.
Il provvedimento del Tribunale ha stabilito una censurabile relazione implicita e automatica tra natura del bene e rischio di dispersione, omettendo ogni accertamento in concreto sui comportamenti che possano essere sintomatici di tale rischio;
peraltro, non tiene conto ne' della capacità economica del debitore (che, stando a quanto contenuto nel ricorso, appare notevole e in grado di soddisfare il credito), ne' della circostanza che lo stesso DI, nel corso dell'udienza del 4.7.2007, avrebbe offerto in garanzia la somma occorrente al pagamento delle spese processuali, fatto questo che avrebbe potuto incidere sulla considerazione delle esigenze cautelari.
4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Prato che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, adeguandosi ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012