Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 20923
CASS
Sentenza 15 marzo 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il ricorso alla cauzione, ex art. 319 cod. proc. pen., è una scelta volontaria dell'interessato che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il "periculum in mora" di dispersione delle garanzie, che non può essere desunto dalla mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 319 citato.

Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potesse il "periculum in mora" essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identificasse in un'ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione).

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo e reati tributari: la Cassazione ferma gli automatismi sul “periculum in mora” (Cass. Pen. n. 22666/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 20923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20923
Data del deposito : 15 marzo 2012

Testo completo