Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/09/2014, n. 51660
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

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Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 2 febbraio 2026

    FATTI DI CAUSA 1. La Eurocrediti s.r.l. è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare a carico di Carmelo T., unitamente alla Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c., quest'ultima titolare di un credito derivante da mutuo fondiario del 31 luglio 2003, garantito da iscrizione ipotecaria del 7 agosto 2003. L'Eurocrediti aveva fatto valere il credito risarcitorio cedutole dalla creditrice procedente Flora G., fondato sulla sentenza penale di condanna del Tribunale di Alba n. 240/2012, confermata in appello, con cui il debitore esecutato era stato riconosciuto responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione …

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  • 2In caso di sequestro preventivo a carico di enti collettivi è necessaria la motivazione sul periculum in mora
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  • 3Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …

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    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (delineata nei seguenti termini: “Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base ai grado di responsabilità di ognuno oppure in parti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/09/2014, n. 51660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51660
Data del deposito : 25 settembre 2014

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