Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato ma non anche quando vi sia la sola richiesta di rinvio a giudizio, poiché quest'ultima è atto della pubblica accusa, mentre la "ratio" della preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 51147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51147 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1287
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 23005/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN TI N. IL 26/02/1949;
avverso l'ordinanza n. 38/2014 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 02/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 8 febbraio 2013, il G.U.P. presso il Tribunale di Genova, su richiesta della parte civile De Andreis Elisa, disponeva il sequestro conservativo del 95% delle quote, della immobiliare An.Fi. Srl, dal valore nominale di Euro 44.460,00, intestate a FI IA ST, a garanzia delle obbligazioni civili su di lui gravanti, in relazione alle imputazioni di appropriazione indebita aggravata nonché di bancarotta fraudolenta pluriaggravata documentale e per distrazione.
1.1 Il Tribunale per il riesame di Genova, con ordinanza del 2 maggio 2014, confermava il decreto, rilevando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che questi fossero sufficientemente dimostrati dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio. In particolare all'imputato era contestato il ruolo di amministratore di fatto nella società fallita Rubinacci Srl, con conseguente contestazione di responsabilità dell'intera gestione sociale e dunque anche dell'episodio di appropriazione di due quadri del valore di Euro 110.000,00, venduti senza versamento del corrispettivo alla parte civile.
2. Con ricorso sottoscritto dal difensore del FI, avv. Cesare Manzitti, si deduce la violazione dell'articolo 606 lettera B, poiché il fumus boni iuris non può essere accertato sulla base di una semplice valutazione dell'organo inquirente, operata attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, ma va accertato in concreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va rigettato.
Se infatti è fondata la doglianza in relazione all'efficacia preclusiva della richiesta di rinvio a giudizio alla delibazione del fumus boni iuris, trattandosi di atto di parte, va rilevato che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Genova non si limita a tale argomento.
1.1 Quanto al primo punto, innanzi tutto il Collegio reputa di dover ribadire l'orientamento (Sez. 2, n. 2210 del 05/11/2013 - dep. 20/01/2014, Bongini, Rv. 259420; Sez. 5, n. 30596 del 17/04/2009, Cecchi Gori, Rv. 244476; con specifico riferimento al sequestro conservativo, Sez. 2, n. 805 del 12/11/2003 -dep. 14/01/2004, Tuzzolo, Rv. 227802) che nega l'estensione alla materia cautelare reale dei principi enunciati dalla sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui fosse stato emesso il decreto dispositivo del giudizio a norma dell'art. 429 cod. proc. pen.. Si è infatti osservato (Sez. 2, n. 805 del 12/11/2003 - dep.
14/01/2004, Tuzzolo, Rv. 227802) che il fumus di un illecito penale, configurabile nei fatti ricostruiti dall'accusa, non coincide con la gravità di un quadro indiziario indicativo dell'alta probabilità di commissione del reato da parte del soggetto, con la conseguenza che il vaglio operato nel decreto dispositivo del giudizio costituisce garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di beni. Per giunta va ricordato che rispetto al sequestro conservativo non è richiesto il fumus commissi delicti, ma un generico fumus boni iuris.
1.2 La ratio della preclusione è però collegata all'intervento di una valutazione del giudice dell'udienza preliminare di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, che reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare;
lo stesso non può però dirsi rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, che tale valutazione non reca, trattandosi di atto della pubblica accusa.
1.3 Quanto al secondo aspetto, va rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Genova non si limita a dare atto della richiesta di rinvio a giudizio, come denunciato dal ricorrente;
il giudice del riesame infatti ricorda il ruolo del FI di amministratore di fatto della Rubinacci s.r.l., desumibile dalla relazione del curatore fallimentare. Inoltre evidenzia che l'estraneità dell'imputato rispetto alla società è stata esclusa sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalla parte civile, che ha dimostrato la qualità di socio per quote rilevanti, attraverso società a lui riconducibili;
infine sottolinea come questi si sia spogliato di tutto il proprio consistente patrimonio immobiliare, conferendolo ad un trust di cui è beneficiarla l'anziana madre novantenne, a riprova del tentativo di sottrarre detti beni alla garanzia del credito vantato dalla parte civile De Andreis.
1.4 In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2014