Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'adozione del sequestro conservativo, il "periculum in mora" può essere integrato anche dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto all'entità delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2010, n. 26486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26486 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 751
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 8277/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA EN, nata ad [...] il [...];
2) RO TO, nato ad [...] il [...];
contro l'ordinanza del 9 febbraio 2010 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel processo a carico di BA EN, imputata del reato di circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p.), il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, su istanza delle parti civili IA, OC e TA Musarò, disponeva il sequestro conservativo sui terreni siti in Tricase, appartenenti alla BA e di cui è comproprietario anche il marito, RO TO, nonché sulla quota di proprietà, pari ad un mezzo, degli appartamenti siti in Adrano.
Il sequestro veniva confermato in sede di riesame, in quanto l'istanza presentata dalla BA veniva ritenuta tardiva, mentre quella proposta dal RO era rigettata nel merito. Su ricorso di questi ultimi, la Corte di Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce, ritenendo che la richiesta di riesame della BA non fosse tardiva e rilevando una intrinseca contraddittorietà nella motivazione con cui era stato respinto il ricorso del RO.
Il Tribunale di Lecce ha, quindi, dovuto procedere ad un nuovo esame delle richieste e con l'ordinanza in epigrafe ha annullato il sequestro in relazione alla quota dei terreni di proprietà di RO, pari ad 1/2, confermando per il resto il provvedimento cautelare reale limitato alle quote della BA, aventi ad oggetto sia i terreni che le abitazioni.
I giudici hanno ritenuto la sussistenza sia del fumus boni iuris legittimante la misura, sia del periculum in mora, in relazione alle fondate ragioni per ritenere che possano venire meno le garanzie delle obbligazioni nascenti dal reato, tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputata, priva di redditi da lavoro dipendente, titolare solo della pensione di bracciante agricola e di altri modesti guadagni derivanti dalla vendita di lavori casalinghi, a fronte di un danno patrimoniale cagionato alle parti civili che è stato quantificato in circa Euro 75.000, esclusi gli interessi e i danni morali.
L'avvocato Luigi Piccinni, nell'interesse di BA e di RO, ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 324 c.p.p., commi 3 e 7, assumendo che erroneamente il Tribunale ha escluso che la mancata trasmissione degli atti al giudice del riesame produca l'inefficacia del sequestro conservativo. Sempre con riferimento allo stesso motivo il ricorrente ha precisato come la produzione documentale effettuata in sede di rinvio non sia comunque idonea a sanare decadenze già verificatesi.
Con un altro motivo ha denunciato la violazione dell'art. 316 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si assume che nella specie non vi sia sproporzione tra il credito vantato (pari ad Euro 35.000) e il patrimonio della debitrice (la quota dell'immobile di via Mameli è stata valutata in Euro 209.250), che il patrimonio stesso non risulta costituito in modo tale da realizzare un facile occultamento e, infine, che non sono stati evidenziati comportamenti della BA volti a ingenerare il fondato timore di una dispersione della garanzia della prestazione risarcitoria. Si rileva che la relazione tra il patrimonio del debitore e la pretesa risarcitoria della parte civile deve essere ricostruita in termini di una notevolissima sproporzione e non di una semplice inadeguatezza, come invece hanno fatto i giudici del riesame, dovendo peraltro sussistere condotte sintomatiche del debitore dirette a disfarsi delle garanzie patrimoniali. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di TO RO per assoluta carenza di interesse. Infatti, il Tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, aveva già soddisfatto le pretese del ricorrente, annullando il sequestro sulle quote del RO e limitandolo alle sole quote appartenenti alla BA. Inammissibile è anche il ricorso di BA EN, ma per ragioni differenti.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dai giudici di merito, le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che la perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame entro il quinto giorno dall'istanza, da parte dell'autorità procedente, in quanto nell'art. 324 c.p.p., comma 7 non è richiamato l'art. 309 c.p.p., comma 5, che prevede l'effetto caducatorio per le misure cautelari personali (Sez. un., 29 maggio 2008, n. 25932, Ivanov). Inammissibile è anche l'altro motivo con cui il ricorrente deduce formalmente la violazione dell'art. 316 c.p.p., ma finisce per sindacare la motivazione dell'ordinanza impugnata, violando il disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1, che limita il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 c.p.p. al solo vizio di violazione di legge.
In ogni caso, i giudici di merito hanno fatto una corretta applicazione dell'art. 316 c.p.p. nella misura in cui hanno ritenuto che il periculum in mora ai fini dell'adozione del sequestro conservativo possa essere integrato anche dalla condizione di "inadeguatezza" del patrimonio dell'imputato rispetto alle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile (Sez. 5, 26 settembre 2008, n. 43246, Ronco;
Sez. 2, 14 febbraio 2007, n. 12907, Borra ed altri). In particolare, il Tribunale ha escluso ogni ipotesi di sproporzione tra credito e valore del sequestro, in quanto il credito vantato dalle parti civili ammonta a circa Euro 75.000, a fronte di un valore della quota dell'unità immobiliare di circa Euro 90.000, a cui va aggiunto il valore della quota dei terreni agricoli. Quindi è stata presa in esame la capacità reddituale della BA, evidenziando, da un lato, che la stessa risulta sostanzialmente priva di redditi da lavoro, dall'altro, che è titolare, assieme al marito, solo degli immobili oggetto del sequestro, situazione che i giudici hanno ritenuto di inadeguatezza patrimoniale, tale cioè da mettere in pericolo le pretese creditorie delle parti civili, e si tratta di una valutazione che non può essere sindacata in questa sede, in cui, come si è detto, non è ammesso il vizio di motivazione ai sensi del citato art. 325 c.p.p., comma 1. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni sopra esposte;
i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010