Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/07/2016, n. 38670
CASS
Sentenza 21 luglio 2016

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 51660/2016 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Giovanni Canzio. Le parti coinvolte nel procedimento hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la richiesta di riesame di un sequestro conservativo, sostenendo l'illegittimità della misura per mancanza di specificazione degli elementi costitutivi del periculum in mora e per l'impignorabilità dei beni sequestrati, conferiti in un fondo patrimoniale. Dall'altro lato, il Pubblico Ministero e le parti civili hanno chiesto la conferma della legittimità del sequestro, evidenziando la sussistenza del fumus boni juris e del periculum.

La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che le questioni relative alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili nel procedimento di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame. La Corte ha argomentato che il Tribunale di Alessandria non ha adeguatamente considerato l'impignorabilità dei beni, omettendo di valutare la documentazione presentata dal ricorrente e non pronunciandosi sulla questione della legittimità del sequestro in relazione al fondo patrimoniale. Pertanto, ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo esame al Tribunale di Alessandria in diversa composizione.

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Massime2

In tema di impugnazione delle misure cautelari reali, le questioni attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo "pieno", che deve tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili. (Fattispecie in tema di beni conferiti in fondo patrimoniale).

In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/07/2016, n. 38670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38670
Data del deposito : 21 luglio 2016

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