Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 18954
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

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Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen,, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace.

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio al comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 8 aprile 2015, n. 47), comporta l'applicazione integrale delle disposizioni concernenti la facoltà di richiedere il differimento dell'udienza camerale, dovendosi peraltro aver riguardo - nell'individuazione del termine per il deposito dell'ordinanza, che in caso di accoglimento della richiesta è prorogato in misura pari al differimento - al termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, previsto dall'art. 128 cod. proc. pen.

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 18954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18954
Data del deposito : 31 marzo 2016

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