Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perchè il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 45480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45480 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
45 4 8 0 / 1 5 ss- e M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: Antonio Agrò Presidente N. sent. sez. 1667 Vincenzo Rotundo Consigliere CC 06/10/2015 Orlando Villoni Consigliere relatore N. R.G. 55309/2014 Gaetano De Amicis Consigliere Alessandra Bassi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG LU, n. San Severo (Fg) 16.3.1955 Avverso l'ordinanza n. 73/2011 del Tribunale di Pescara del 06/05/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. M. Galli, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da CO LU volta a far dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo dei propri beni disposto dal GUP dello stesso Tribunale in data 07/097/2010 a motivo della tardiva 1 trascrizione della misura ad opera di alcune parti offese nel processo in corso a suo carico. Il Tribunale ha disatteso la tesi sostenuta dall'istante della rilevanza dell'art. 675 cod. proc. civ. a mente del quale 'il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia', ribadendo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che il rinvio operato dall'art. 317, comma 3 cod. proc. pen. alla forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili si riferisca anche al termine per l'esecuzione del sequestro di cui all'art. 675 cod. proc. civ., atteso che il comma 4 dell'art. 317 cod. proc. pen. esaurisce in sé le ipotesi di perenzione della misura cautelare.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione il ricorrente, il quale ripropone la tesi della rilevanza e dell'applicabilità dell'art. 675 cod. proc. civ. anche al sequestro conservativo nel processo penale. Il ricorrente rileva preliminarmente che alcuni precedenti giurisprudenziali non si attagliano completamente alla fattispecie in esame, connotata da un sequestro autorizzato in favore delle parti civili che vi hanno proceduto a grande distanza di tempo dal provvedimento abilitativo giudiziale. Deduce, inoltre, che l'inserimento nel codice di procedura penale delle misure cautelari reali di carattere conservativo non ha affatto mutato la natura dell'istituto e che una sua interpre- tazione costituzionalmente orientata non può che condurre al risultato della piena applicabilità dell'art. 675 cod. proc. civ., che la Corte Costituzionale ha già individuato quale punto di equilibrio normativo tra gli opposti interessi del sequestrante e del soggetto passivo del sequestro, 'la cui grave situazione non può essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata' (Corte Cost. n. 237 del 1995). Deduce, infine, che la possibilità di una trascrizione operabile sine die contravverrebbe con la stessa finalità cui il provvedimento è destinato e renderebbe insensata l'esistenza di una cautela che fosse eseguibile a distanza di tempo notevole dalla sua emissione, con intollerabile compromissione anche dell'interesse dei terzi acquirenti di buona fede dei beni assoggettati a sequestro.
3. Nelle note scritte, l'ufficio del Procuratore Generale in sede sostiene che il richiamo alle forme previste dal codice di procedura civile contenuto nell'art. 317, comma 3 cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive del sequestro, richiamando la costante giuri- sprudenza di legittimità sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 d.
1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.
2. Se può convenirsi con il ricorrente che non tutti i precedenti della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione generalmente citati a sostegno della tesi da lui avversata sono specifi- camente in termini, tuttavia Sez. 2, sent. n. 3810 del 19/1/2008, Co.me.f.i. Metalli Srl e altri, Rv. 242539 e Sez. 2, sent. n. 2835 del 10/12/2008, Figini, Rv. 242874 possono essere invocate quali sicuri esempi della riaffermazione del principio che il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal giudice che l'ha autorizzato, dal momento che: 1) il richiamo alle 'forme previste dal codice di procedura civile contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile (n. 3810/08); 2) il comma 4 dell'art. 317 cod. proc. pen. già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione (n. 2835/08).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il problema dell'effettivo significato dell'espres- sione 'forme previste dal codice di procedura civile per l'esecuzione' non può prescindere dal fatto che le specifiche previsioni dettate dal Libro IV, Titolo I, Sezione II del codice di proce- dura civile per l'esecuzione della corrispondente misura cautelare sono quelle di cui agli artt. 678 (esecuzione del sequestro conservativo sui mobili) che rinvia alle norme stabilite per il pignoramento preso il debitore e 679 (esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili) che rinvia alle norme stabilite in tema di trascrizione nei registri immobiliari (artt. 2693, 2906, 2913, 2914, 2915, 2916 cod. civ.), entrambe successive all'art. 675 che concerne l'efficacia del provvedimento di autorizzazione giudiziale. Ma a prescindere da detto argomento testuale, va considerato che il sequestro conservativo all'interno del processo penale è finalizzato in primo luogo a garantire le obbligazioni civili dell'imputato per pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (art. 316, comma 1 cod. proc. pen.), talché la legge attribuisce al PM la legittimazione a chiederne l'applicazione. Solo in seconda battuta è prevista la possibilità che attraverso lo stesso strumento siano garantite le obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2) in favore della parte civile, dal momento che la presenza di quest'ultima nel processo penale è solo eventuale. Le differenti finalità per cui è prevista rendono, pertanto, evidente che la misura cautelare di cui agli artt. 316 e segg. cod. proc. pen. assume a modello di riferimento quella disciplinata dal codice di procedura civile, ma non ne costituisce una mera trasposizione nell'ambito del processo penale. Anche a volere ammettere, allora, in linea puramente teorica, l'applicabilità dell'art. 675 cod. proc. civ. propugnata dal ricorrente, non pare per nulla decisiva l'invocazione della sentenza n. 237 del 1995 pronunciatasi sulla legittimità costituzionale dell'art. 675 cod. proc. civ. dal momento che, se nell'ambito del processo civile il sacrificio del soggetto sottoposto al sequestro non può subire dilatazioni eccessive a tutela del della sua specifica libertà negoziale e del generale interesse alla libera circolazione dei beni, l'ordinamento può, invece, ben contemplare forme più dilazionate di esecuzione coincidenti in ogni caso con la fase di merito - (art. 316, comma 1 cod. proc. pen.) del processo penale quando le obbligazioni civili garantite dalla misura cautelare derivino o dalla commissione di un reato (art. 185, comma 1 cod. pen.) o dalla necessità di soddisfare i crediti nascenti dal processo (spese del pro- cedimento, sanzioni penali pecuniarie ed eventuali spese di mantenimento in carcere). Parimenti non decisivo appare, infine, il richiamo all'interesse dei terzi che in buona fede dovessero rendersi acquirenti dei beni sottoposti a sequestro: è evidente, infatti, che un sequestro conservativo trascritto successivamente al loro acquisito non sarebbe agli stessi opponibile, costituendo, infatti, onere del creditore provvedere alla trascrizione per le finalità tipiche che da essa derivano e ricadendo esclusivamente su di lui i rischi conseguenti ad una trascrizione tardiva. Deve, pertanto, ribadirsi la perdurante validità degli approdi interpretativi di cui alla sopra richiamata giurisprudenza.
2. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 06/10/2015 Orlando Viloni་་ Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Adler DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 M E IL FUNZIONARIO CHUDIZIARIO R P S TE Piera Esposito R O C 4