Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 45480
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

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In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perchè il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 45480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45480
    Data del deposito : 6 ottobre 2015

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