Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, rientra tra i presupposti per l'applicazione del vincolo reale la situazione attuale di mancanza delle garanzie delle obbligazioni nascenti da reato, in ragione dell'insufficienza o inadeguatezza dei beni ricadenti nel patrimonio dell'imputato in rapporto all'entità delle pretese restitutorie e/o risarcitorie delle parti civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2007, n. 12907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12907 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Helsin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
129 07 /07 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/02/2007
SENTENZA
N.197 , 9.007 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA PRESIDENTE
1. Dott. MORGIGNI ANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. ESPOSITO ANTONIO
་ N. 038872/2006
3. Dott. ZAPPIA PIETRO "
4. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) EURONORD HOLDING S.P.A. N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 20/09/2006
TRIB. LIBERTA' di MILANO
Consolo che be chiesto il sentita la relazione fatta dal Consigliere
ESPOSITO ANTONIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. rifettoelto del si conso
را
del Foro di Milor OSSERVA
Con tredici ordinanze, tutte rese in data 6.6.006, il Gip del Tribunale di Mlano, nell'ambito del processo
contro
RA IN, RA RI e NI AL, disponeva in favore delle parti civili comesopra indicate il sequestro conservativo di beni mobili e immobili,somme di denaro, crediti,quote sociali appartenenti a TE RE e EURONORD HOLDING S.p.a. fino alla concorrenza delle somme indicate in epigrafe.
In particolare il giudice, dopo avere rilevato che, con decreto pronunciato il 29.5.2006, gli imputati erano stati rinviati a giudizio per il reato di riciclaggio, quanto al fumus, sintetizzava l'ipotesi accusatoria evidenziando come dalle fonti di prova emergessero in danno diverse curatele fallimentari reiterate condotte di pcculato poste in essere dal curatore fallimentare IN AR AR( già condannata in primo grado). Le somme sottratte con tali modalità risultavano versate con assegni circolari, dell'importo di € 13.224.189,08, dalla IN o direttamente ai fratelli RI ed IN RA ovvero a società a questi ultimi riconducibili. Rilevava ancora il giudice che le risultanze contabili bancarie e la consulenza all'uopo disposta dal P. m. rilevavano come tali somme, versate dai fratelli
RA sul conto corrente agli stessi riferibile acceso presso la CREDIEURONORD, venissero poi convolgiate su altri conti dei RA accesi presso il medesimo istituto di credito. In tali operazioni risultava, attraverso dichiarazioni testimoniali, direttamente coinvolto nelle descritte operazioni di riciclaggio, TE AL.
Ciò posto, il giudice, rilevato che l'obbligo di restituzione delle somme sottratte, si estendeva in via
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solidale non solo agli imputati del processo (peraltro unitamente ai coimputati giudicati separatamente)) ma anche, quale responsabile civile, all'istituto di credito da cui dipendeva il TE, evidenziava
l'esistenza del periculum sulla base non solo dell'ammontare di credito vantato dalle parti civili richiedenti ma nache dalla circostanza che esistevano numerose altre richieste di risarcimento a carico degli imputati tutte relative ad importanti somme di denaro.
In favore di ciascuna parte civile la richiesta di sequestro veniva accolta limitatamente alle somme che, secondo quanto previsto nell'imputazione, illecitamente sottratte alle diverse curatele fallimentari risultavano essre transitate sui conti accesi dai fratelli RA presso la Banca Popolare Credieuronord
s.c.a.r.l. c, pertanto, oggetto del riciclaggio secondo modalità prima descritte.
Con ordinanza del 20.9.06 il tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame ex artt. 318 c 324
c.p.p., confermando, al contempo, le ordinanze emesse in data 6.06.2006, dal Giudice per le indagini preliminari di Milano, con le quali veniva disposta nei confronti della Euronord Holding s. p.
a. la misura del sequestro conservativo di beni mobili o immobili, somme di denaro, crediti, quote sociali appartenenti a NI AL e a Euronord Holding S. p. a., fino alla concorrenza di quanto richiesto dalle parti civili.
1 Avverso tale provvedimento ricorre la S.p.a. Euronord Holding, in persona del legale rappresentante, deducendo i seguenti motivi:
1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 n°1 lett. C)
c.p.p. in punto di motivazione.
Osserva la società ricorrente che, con istanza di riesame, depositata in data 21.07.2006, veniva eccepita la violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p., presentando l'ordinanza, con la quale il G.I.P. disponeva la misura cautelare del sequestro conservativo, una motivazione solo apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.
Ed invero, in materia di provvedimento cautelare reale, se il semplice richiamo al decreto di rinvio a giudizio risponde al dovere di motivare sulla sussistenza del requisito del "fumus boni iuris", deve, invece, essere esclusa ogni possibilità che una dichiarazione indeterminata ed approssimativa sul pericolo di dispersione possa assurgere a dignità di motivazione, occorrendo che quest'ultima si soffermi ad analizzare il paventato pericolo in ordine ai crediti da soddisfare. Orbene, a parere della difesa, il Tribunale dei Riesame, nel dichiarare infondata tale eccezione di nullità, era incorso, a sua volta, nella violazione del combinato disposto di cui agli artt. 125 co. 3 e
324 c.p.p.
Il semplice riportare nell'ordinanza il nome della parte civile richiedente, nonché l'ammontare del credito vantato dalla stessa non poteva in alcun modo integrare il requisito della motivazione, richiesto dall'art. 125 co. 3 c.p.p.; così come non integrava tale requisito la semplice ripetizione della formula di stile "la libera disponibilità dei beni appartenenti a questi soggetti, attese le numerose richieste di risarcimento ed il loro ammontare, potrebbe indurre gli stessi a disperdere le garanzie dei crediti", proprio perché non venivano indicati i motivi per i quali vi era il fondato sospetto di ritenere che la libera disponibilità dei beni in questioni potesse indurre la responsabilità civile a disperdere le garanzie dei crediti.
2) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inammissibilità ex art.606 n.1 lett.c)c.p.p. in punto di sequestro conservativo.
Si eccepisce la violazione del disposto di cui all'art. 316 c.p.p..
Rileva la ricorrente che si era già sottolineato, in sede di richiesta di riesame come, il periculum non possa consistere nella semplice possibilità che il patrimonio del debitore subisca delle diminuzioni, occorrendo elementi reali e specifici, anche solo a livello indiziario, in base ai quali sia possibile affermare che esista la concreta e probabile evenienza che il creditore possa vedere dispersa la propria garanzia. È necessario, in altre parole, che il debitore tenga condotte che facciano fondatamente ritenere che lo stesso stia compiendo atti volti alla diminuzione
2 b :
fraudolenta del suo patrimonio o all'occultamento dello stesso, sì da rendere difficile una eventuale esecuzione.
Era, pertanto, necessaria la prova positiva dell'esistenza di una fondata ragione per ritenere sussistente il requisito del periculum in mora.
Nel caso di specie tale prova non era mai stata raggiunta!
Il Tribunale del riesame, lungi dall'integrare le argomentazioni del G.i.p., in quanto isussistenti, ha cercato, in maniera improbabile, di trovare una sia pur minima giustificazione alle ordinanze dispositive del sequestro conservativo, ritenendo addirittura sussistenti in re ipsa tanto il pericolo di dispersione dei beni da parte della responsabile civile, quanto la carenza del patrimonio di essa.
Per tutti questi motivi, non poteva, in alcun modo, essere considerato legittimo il provvedimento di sequestro conservativo così come confermato dal Tribunale del Riesame.
Chiede, pertanto, la ricorrente che la corte di legittimità voglia cassare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, disponendo per i conseguenti provvedimenti di rito. Il ricorso è infondato е come tale va rigettato. Quanto al periculum della mancanza o dispersione '
delle garanzie per l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, il Tribunale, in primo luogo, ha evidenziato l'entità invero assai considerevole delle pretese restitutorie (che peraltro non assorbe eventuali pretese risarcitorie) delle parti civili e pari ad una somma che supera i 10 milioni di euro, e quindi, ha valutato tale dato, alla luce della consistenza patrimoniale attuale della
EURONORD HOLDING S.p.a., (in particolare, alla luce dell'estratto conto, dal protocollo di intesa e contratto di cessione, tutti allegati al ricorso introduttivo), che descriveva, una situazione di carenza delle garanzie del credito tale da legittimare l'imposizione del vincolo reale.Non vi è dubbio infatti che l'art. 316 c.p.p. consente l'adozione della cautela non solo sc pericolo che si disperdano, ma anche quando manchino le garanzie delle obbligazioni nascenti da reato, ciò che si verifica nell'ipotesi di inadeguatezza o insufficienza.
In particolare il Tribunale ha così motivato:
"Nel caso di specie, deve rilevarsi come emerga agli atti che la EURONORD HOLDING S.p.a. ha cessato ogni attività bancaria per effetto della cessione del relativo ramo di attività alla Banca Popolare italiana S.p.a. (ex Banca
Popolare di Lodi Società Cooperativa a responsabilità limitata). Il patrimonio della stessa risulta allo stato costituito del solo prezzo provvisorio della cessione (determinato in via non definitiva proprio per la difficoltà di redigere un concreto stato patrimoniale della cedente), dal quale sono espressamente escluse le passività derivanti dall'esercizio di azioni giudiziarie (ciò che evidentemente incide sulla sua reale consistenza) e pari (al 31.5.2006) ad euro
2.492,496. Si tratta di una somma di cui non è ragionevole prevedere una variazione in positivo (proprio per la cessazione di ogni attività dell' EURONORD) e la cui insufficienza rispetto all'ammontare dei crediti delle parti civili (quale indicata nell'impulazione) rimane microscopicamente evidente anche a considerare la natura sussidiaria (che invero non esclude la solidarietà9 delle obbligazioni a carico del responsabile civile rispetto a quelle facenti capo gli imputati tutti, sui quali, come lucidamente rilevato dal giudice impugnato, gravano, in conseguenza del presente procedimento penale, obbligazioni civili per un ammontare ben più ampio di quello esteso all'odierna ricorrente".
Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha correttamente rilevato che proprio la natura e consistenza del patrimonio della ricorrente, valutata unitamente alla entità dei crediti, esprimeva un non meno concreto pericolo di dispersione della garanzia, posto che risultava incontestato che, allo stato, il patrimonio della EURONORD HOLDING S.p.a. risultava costituito unicamente dalla somma in deposito vincolato sul conto corrente, sicché non vi era dubbio che una siffatta composizione per nulla variegata del patrimonio appariva essa stessa indicativa della concretezza del rischio potenziale per in concreto soddisfacimento del credito, rischio di dispersione tanto più concreto, proprio in ragione della natura dei beni de quibus, intrinsecamente connotati da una maggiore facilità di consumazione/dispersionc.
Così argomentando il tribunale ha fatto corretta applicazione del proprio principio più volte affermato da questa Corte regolatrice secondo cui nella valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito, il giudice deve tener conto dell'entità del credito, della natura del bene oggetto del sequestro, della composizione e consistenza del patrimonio anche sotto profilo quantitativo (ed in rapporto al valore del credito) e della capacità reddituale (Cas. Sez. VI,
7/7/1995 n° 1467, RV 202838).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in C.C., il 14 febbraio 2007
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE inbo (Dr. Antonio Esposito)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 MAR 2001 A M OLCA E R P U IL CANCELLERE S
IL CANCELLIERE T
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