Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione.
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2009, n. 28268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28268 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/05/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 678
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 008976/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TURKU ARTUR N. IL 05/12/1972;
avverso ORDINANZA del 27/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Il tribunale di Torino con ordinanza 27.11.2008 - in parziale riforma del provvedimento del G.U.P del tribunale della stessa città in data 4.11.2008 - revocava il sequestro conservativo disposto sul conto titoli n. 75/2003888 della Banca Popolare di Novara, Ag. 5 di Torino, intestato a Turku Artur, per il controvalore di Euro 15.822,63, disponendone la restituzione al titolare. Confermava, poi, il provvedimento di sequestro con riferimento alle somme depositate sul conto corrente del predetto, pari ad Euro 34.785,45. Il tribunale premetteva che nei confronti del Turku era in corso giudizio abbreviato per i reati di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 74, in ordine ai quali il P.M. aveva già
rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 18 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa. Argomentava, quindi, che - in considerazione dell'entità assai elevata delle sanzioni pecuniarie stabilite per i reati addebitati e del fatto che, in caso di condanna, sarebbero state poste a carico del predetto non modeste spese di mantenimento in carcere, le quali andavano ad aggiungersi ai crediti garantiti dal sequestro conservativo - risultava concreto, per le condizioni personali dell'indagato, il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Propone ricorso per cassazione il difensore del Turku denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce nel primo motivo che gli elementi apprezzati dal collegio al fine di affermare il rischio di dispersione delle somme in questione (facilità per l'imputato, cittadino straniero, di trasferire all'estero il denaro) si rivelavano inconsistenti, dal momento che il predetto aveva sempre lavorato regolarmente, versando i propri risparmi su un conto corrente italiano e mancavano, inoltre, indizi circa l'invio di denaro verso l'estero. Assume, in un secondo motivo, che le voci del credito erano "del tutto ipotetiche e per nulla approfondite"; infatti il mero richiamo alla pena pecuniaria edittale non appariva "significativo", mentre le spese di mantenimento in carcere risultavano "meramente presunte". I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi, in ordine alla prima ragione di doglianza, che, in tema di sequestro conservativo, il requisito del "periculum in mora" ricorre tutte le volte in cui possa fondatamente ritenersi, in base a concreti elementi inerenti all'entità del credito ed ai beni oggetto del provvedimento, il pericolo potenziale di perdita delle garanzia del credito dell'erario per le spese di giustizia.
Ciò premesso, va osservato che il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione relativamente alla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni oggetto della misura.
È stato al riguardo argomentato che il ricorrente, cittadino straniero, poteva agevolmente trasferire all'estero i fondi depositati sul conto corrente. I dati processuali acquisiti dimostravano, infatti, che il Turku aveva "importantissimi collegamenti con paesi stranieri" ed in particolare con l'Albania, paese di nascita e con l'Olanda da cui provenivano - secondo l'accusa - i carichi di stupefacenti, oggetto delle imputazioni. Rapporti verosimilmente non venuti meno per il solo fatto dell'arresto del predetto, essendo liberi i soggetti che dall'Olanda organizzavano le spedizioni di cocaina verso l'Italia.
Trattasi di considerazioni logiche e ragionate, non vulnerate dalle personali deduzioni del ricorrente circa la mancanza di fondate ragioni per l'imposizione della misura.
In ordine al secondo motivo deve rilevarsi che non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che esso sia determinabile con qualche approssimazione (Cass. Sez. 5^, 21.7.1998 n. 4906; Cass. Sez. 2^, 16.10.1997 n. 1296). E nella specie - contrariamente agli assunti del ricorrente - il provvedimento, dopo aver considerato, in maniera appropriata, varie voci di credito dell'erario, ha ragionevolmente concluso che la somma giacente sul conto corrente era sufficiente, rispetto alla presumibile entità del credito, ad assicurarne la copertura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009