Sentenza 13 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 0 1-96/ 02 REPUBBLICA ITA DE POPOROD IAMANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 1014/01 Consigliere Cron. 27757 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 15/04/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TI UN, SC IO, DI ES, IC, CI LE, RT LO, CA DO IO, AN NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BORMIDA 5, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FRITTAION, rappresentati e difesi dall'avvocato ES PICCOLO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, 2002 in elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1641 -1- presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.; resistente con mandato avverso la sentenza n. 1489/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 11/01/00 R.G.N. 4725/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PICCOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 1044/01 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Trani i lavoratori agricoli in epigrafe, unitamente ad altri litisconsorti, premesso di essere stati disoccupati negli anni dal 1982 al giornate a suo tempo specificate,1987 per il numero di 1'INPS econvenivano in giudizio chiedevano che venisse accertato il loro diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire 800 al giorno ai sensi dell'art. 13 della legge n. 114 del 1974, con condanna dell'istituto al pagamento della somma dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione ed interessi. A sostegno della domanda, affermavano di aver diritto alla rivalutazione di detta indennità in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 21.4.1988, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 citato per contrasto con l'art. 38 Cost. nella parte in cui non aveva previsto un meccanismo di " automatica del valore monetario ivi indicato, perequazione idoneo a salvaguardare dalla svalutazione monetaria l'indennità in questione. L'INPS si costituiva in giudizio e si opponeva alle domande. Il Pretore, con sentenza n. 687/91. rigettava le domande. Il Tribunale di Trani, su appello dei lavoratori, con sentenza n.1489/99, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alle domande di rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione ed accessori (comprese le spese del giudizio) per gli anni dal 1982 al 1987. A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che i difensori delle parti avevano dichiarato a verbale "di aver concordato la transazione della controversia per quanto 2 riguarda il pagamento delle prestazioni previdenziali spettanti ai ricorrenti fino al 1986" e che dalla documentazione prodotta dall'INPS risultava che l'istituto aveva provveduto al pagamento delle prestazioni relative al 1987. Il Tribunale, pertanto, sulla base della documentazione prodotta dall'istituto, dichiarava cessata la materia del contendere, riteneva peraltro che le lacune probatorie non gli consentivano di prendere in esame le successive richieste dei difensori dei lavoratori dirette ad ottenere l'esatta quantificazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul credito riconosciuto ed in molti casi lo stesso pagamento del credito non ancora pervenuto agli interessati, nonchè il pagamento delle spese di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. D L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell'art. 2697 cod.civ., degli artt. 442 e 429 c.p.c., dell'art. 150 disp.att.c.p.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base della dell'obbligazione.presunta prova dell'avvenuto adempimento Osservano i ricorrenti che l'INPS non ha provato 1'avvenuta estinzione di tutta la domanda dei lavoratori (per capitale, svalutazione e interessi) e che erroneamente il Tribunale ha ritenuto essere venuto meno l'interesse ad agire, quando invece permaneva tra le parti contrasto sia sulla data di decorrenza della mora DE (che erroneamente l'istituto sosteneva 3 decorre dal 121° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della sentenza n. 497 della Corte Cost., anziché dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza ○ della scadenza del termine fissato per la sua emissione) che sul cumulo fra interessi e rivalutazione, trattandosi di crediti sorti prima del 31.12.1991 (che erroneamente l'istituto forza delsosteneva non competere dal 1° gennaio 1992 in disposto dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991). Rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere come provata dalla documentazione prodotta dall'INPS l'estinzione dell'obbligazione ed è priva di motivazione su un quale l'accertamentopunto decisivo della controversia, dell'esatto importo spettante per capitale, svalutazione ed interessi, sicchè il Tribunale, nel perdurante contrasto tra le D ai parti, non avrebbe potuto mai dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1230 e 1965 cod.civ. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base di una presunta transazione intervenuta tra le parti. Osservano i ricorrenti che la transazione intervenuta tra le parti non può essere qualificata come transazione novativa, bensì come mera transazione conservativa o modificativa del rapporto giuridico, in quanto con detto accordo 1'INPS si era impegnato genericamente a riconoscere le prestazioni richieste dai lavoratori ed a pagare i relativi importi entro una certa data ed i ricorrenti si erano impegnati a rinviare la causa ad epoca successiva alla data convenuta per tale adempimento. Detto accordo, quindi, non 4 aveva posto fine alla lite e non aveva contenuto novativo, non avendo sostituito una nuova obbligazione avente oggetto C titolo diverso da quella precedente, poiché le parti avevanc convenuto di far cessare la controversia solo se l'istituto puntualmente e interamentenella data convenuta avesse corrisposto il dovuto. I due motivi di ricorso, che opportuno esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati per le seguenti considerazioni. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione ed accessori, relativamente agli anni indicati con riferimento ad ogni singolo appellante, in quanto "il riconoscimento, successivamente alla proposizione del Dhan ricorso, della sussistenza del diritto azionato, nei limiti della transazione conclusa tra le parti, comporta la cessazione della materia del contendere, stante l'eliminazione del contrasto fra le parti, e quindi il venir meno della necessità della pronuncia del giudice". In tema di cessazione della materia del contendere le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che tale situazione costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicabile in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (S.U. n. 1048 del 2000 e successiva giurisprudenza conforme). Presupposto della 5 pronuncia di cessazione della materia del contendere è dunque il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta, ○ come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, per l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le parti per le più diverse ragioni, con la conseguenza che al giudice non venga richiesto alcun accertamento in ordine ai fatti determinanti la composizione del conflitto, ma solo l'accertamento del venir menc dell'interesse alla pronuncia (S.U. n. 1048 del 2000 in motivazione). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, non risulta essersi attenuto il Tribunale di Trani. Nella parte motiva della sentenza impugnata, infatti, i giudici del gravame esponevano che "all'udienza del 13.10.1994 Don difensori dichiaravano di aver concordato la transazione della controversia per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni previdenziali spettanti ai ricorrenti fino al 1986" e che "nella integrazione note difensive autorizzate depositata in data 8.11.1999" si dava atto che l'Istituto aveva erogato "a molti ricorrenti" la prestazione relativa al 1987; precisavano, però, che all'udienza di discussione, e quindi a distanza di tempo dai predetti atti di causa, i ricorrenti rivendicavanc ancora: a) l'esatta quantificazione della rivalutazione spettante per ciascuna prestazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo, b) l'esatta quantificazione degli interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di maturazione del credito al soddisfo, c) la percezione della sorte capitale per alcuni ricorrenti. Dalla stessa motivazione appare evidente, dunque, che gli accordi progressivamente intervenuti tra le parti (ad iniziare 6 da una proposta dell'INPS del 30.4.1993 , che il Tribunale non coprivano tutte le domande"transazione"),definisce proposte dai ricorrenti, restandone fuori le inizialmente prestazioni dovute per l'anno 1987, nonché le questioni relative al calcolo degli interessi e della rivalutazione. Il Tribunale, con un evidente salto logico, afferma però che anche queste ultime prestazioni erano ricomprese negli accordi transattivi sopra indicati, senza indicare la fonte di tale convincimento;
ritiene poi di poter ricavare la prova dell'avvenuta esecuzione degli accordi dalla documentazione prodotta dall'INPS e si sottrae all'esame delle rivendicazioni dei ricorrenti accampando genericamente "lacune probatorie”. Dori Queste affermazioni del Tribunale rendono però evidente, da un lato, che l'efficacia estintiva degli accordi intervenuti tra le parti era legata alla verifica del loro esatto adempimento, dall'altro che detti accordi non abbracciavano tutte le domande inizialmente proposte dai ricorrenti. Da quanto sopra esposto appare evidente che il giudizio non poteva essere dichiarato estinto con una sentenza processuale di cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti residuavano ancora varie questioni, la cui soluzione richiedeva una pronuncia di merito. in Per tutte le considerazioni sopra esposte, dunque, impugnata deve essere accoglimento del ricorso, la sentenza cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 15 aprile 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Vuice Trem Я поча в Доропіно forselle 1. sep 13 LUG. 2012 • velle