Articolo 389 del Codice civile
Articolo 338Articolo 340
Versione
19 aprile 1942
Art. 389

(Registro delle tutele).

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere da' comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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