Sentenza 11 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8322 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
LO L BO CURREL I D A A EPUBBLICA ITALIANA T M S 0OME LE POP PRE O もう P SU IM 2 EL TE A D 642 D R BO E T AZIONE al N SE Oggetto , b E ta 2 SEZIONE PRIMA CIVILE 2 rt. a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario - Presidente - DE MUSIS R.G. N. 8094/00 Cron. 22988 Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Rep.-17 18 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI CECCHERINI - Consigliere - Dott. Aldo Ud. 07/02/02 SPIRITO - Rel. Consigliere Dott. Angelo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta Gopig studio SENTENZA dal Sig. perdiritti € 4.55 sul ricorso proposto da: 11610.2002 IL CANCELLIERE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso l'avvocato GIUSEPPE AURELIO ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 693/99 della Corte d'Appello di 296 ROMA, depositata 1'8/03/99; -1- な udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 8094/2000 Svolgimento del processo L'IACP di Roma convenne in giudizio il Comune di Roma per l'accertamento della giusta indennità di espropriazione di un suolo di sua proprietà. La Corte d'appello di Roma respinse l'opposizione rilevando che l'area era destinata dal P.R.G. a "verde pubblico", sicché l'indennità doveva essere determinata sulla base del valore agricolo del suolo. L'IACP propone ora ricorso per la cassazione dell'impugnata sentenza, svolgendo due motivi. Il Comune non resiste in giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Istituto - nel censurare la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, e delle leggi n. 865 del 1971 e n. 2359 del 1865, nonché i vizi della motivazione - lamenta il fatto che il giudice non abbia tenuto conto della CTU, secondo la quale l'area prima del 1965 aveva una "in- negabile vocazione edificatoria"; che il primo provvedimento emesso in ordine al- l'indennità provvisoria aveva qualificato l'area come suscettibile di utilizzo ulteriore rispetto a quello agricolo ed aveva, quindi, applicato i criteri della legge n. 2359 del 1865; che lo stesso art. 5 bis accoglie e riconosce i principi dell'edificabilità di fatto, I sicché la natura edificatoria del fondo deve far riferimento, aldilà dell'inclusione o meno di un'area negli strumenti urbanistici, alle caratteristiche oggettive ed alla de- stinazione del bene;
che, nella specie, il suolo è ubicato in una vasta zona già da tem- po completamente edificata ed urbanizzata;
che il vincolo urbanistico in questione ammette la possibilità di utilizzazione dell'area anche per la costruzione e l'impianto di attrezzature sportive, campi da gioco, ecc. Cons. Sprito est. 1 R.G. 8094/2000 Con il secondo motivo l'Istituto, svolgendo le medesime censure, sostiene che il giudice dall'errato presupposto dell'assoluta inedificabilità dell'area, "fa discendere anche e conseguentemente l'applicazione dei criteri di determinazione dell'indennità, diversi da quelli previsti per i terreni agricoli"; che l'accertamento dell'indennità non può prescindere dalla situazione delle zone circostanti;
che il CTU non ha coerente- mente concluso nella fase di determinazione dell'indennità. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Si è già detto in precedenza che il giudice, accertato che il terreno è compreso in area destinata dal P.R.G. a verde pubblico, ne ha dedotto un vincolo assoluto di ine- dificabilità, con conseguente determinazione dell'indennità alla stregua delle aree agricole, così come prescritto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, con riferi- mento alla legge n. 865 del 1971. Ha pure chiarito che l'Istituto, nel corso dell'oppo- sizione, ha contestato la determinazione effettuata in sede amministrativa, afferman- do la natura edificabile del suolo, ma nulla ha eccepito in ordine ai criteri parametrici (valori agricoli medi adottati annualmente per la Provincia di Roma) utilizzati dalla Commissione Provinciale. Quanto alla consulenza espletata, la sentenza ha affermato che essa non porta alcun utile elemento, posto che si limita a far riferimento al valore venale del fondo (riferimento utile solo per l'adozione del coefficiente mediativo ri- servato alle aree edificabili). La statuizione si prospetta conforme all'enunciato dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nell'interpretazione ormai consolidata fornita da questa Corte regolatrice e per ultima espressa da Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 172, la quale ha definitiva- mente chiarito che nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo Cons. S ito est. 2 AGENZIA DELLE ENTRATE ROM Registrato in data ... R.G. 8094/2000 Serie 4 bin o Versate €161.77 (eurofest 20 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Giudiziari Dr. M. RACC IN) introdotto dalla menzionata disposizione - caratterizzato dalla rigida dicotomia (sen- za spazi per un tertium genus) tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ex legge n. 865 del 1971) - un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, se- condo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale;
la cosid- detto edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva (in carenza di strumenti urbanistici) ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. E' per questa ragione che i motivi svolti dal ricorrente Istituto - i quali, per un verso, invocano il riconoscimento di una mera edificabilità di fatto e, per altro verso, pro- spettano l'applicabilità di criteri di indennizzo diversi da quelli prescritti per le aree agricole non trovano alcun fondamento. - La mancata difesa in giudizio del Comune di Roma esime la Corte dalla pronuncia sulle spese.
Per questi motivi
109т 122, м La Corte rigetta il ricorso. 456T 20,66 тот. 149,77 Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002. 8060 12,00 Il Presidente П61, 97 Pally mis ½ segue Cons. Spirito est. 3 I DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GIU. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di UZ поче IL CANCELLIERE Maria Di UZ Marie Di utus 2