Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46556
CASS
Sentenza 4 ottobre 2004

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La testimonianza indiretta è inutilizzabile solo nei casi previsti dalla legge, cioè la mancata indicazione della fonte primaria o l'omessa citazione del soggetto indicato dal testimone quale fonte di riferimento, sempre che vi sia stata richiesta in tal senso e che non sia sopravvenuta l'impossibilità del relativo esame. Ne consegue che, per l'utilizzazione della prova, non è necessario che la persona individuata quale fonte diretta, anche quando citata, si sottoponga effettivamente all'esame. (Fattispecie relativa alla testimonianza di un agente "infiltrato" circa informazioni acquisite da un imputato di reato connesso, che dal canto proprio si è avvalso della facoltà di non rispondere).

Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda le affermazioni compiute in presenza di agenti "infiltrati" per il compimento delle attività previste dall'art. 97 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per un verso, infatti, la preclusione riguarda solo le dichiarazioni rappresentative di fatti precedenti e non quelle che costituiscano o accompagnino la condotta direttamente riferita dal testimone. Per altro verso il divieto attiene alle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, e dunque funzionalmente alla formazione di un atto processuale, mentre l'agente infiltrato non agisce al fine di redigere atti servendosi dei propri poteri autoritativi e certificativi, quanto piuttosto (nei limiti fissati dalla legge) quale partecipe del fatto successivamente testimoniato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46556
Data del deposito : 4 ottobre 2004

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