Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 2
La testimonianza indiretta è inutilizzabile solo nei casi previsti dalla legge, cioè la mancata indicazione della fonte primaria o l'omessa citazione del soggetto indicato dal testimone quale fonte di riferimento, sempre che vi sia stata richiesta in tal senso e che non sia sopravvenuta l'impossibilità del relativo esame. Ne consegue che, per l'utilizzazione della prova, non è necessario che la persona individuata quale fonte diretta, anche quando citata, si sottoponga effettivamente all'esame. (Fattispecie relativa alla testimonianza di un agente "infiltrato" circa informazioni acquisite da un imputato di reato connesso, che dal canto proprio si è avvalso della facoltà di non rispondere).
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese dall'imputato nel corso del procedimento non riguarda le affermazioni compiute in presenza di agenti "infiltrati" per il compimento delle attività previste dall'art. 97 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per un verso, infatti, la preclusione riguarda solo le dichiarazioni rappresentative di fatti precedenti e non quelle che costituiscano o accompagnino la condotta direttamente riferita dal testimone. Per altro verso il divieto attiene alle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento, e dunque funzionalmente alla formazione di un atto processuale, mentre l'agente infiltrato non agisce al fine di redigere atti servendosi dei propri poteri autoritativi e certificativi, quanto piuttosto (nei limiti fissati dalla legge) quale partecipe del fatto successivamente testimoniato.
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È utilizzabile, attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 cod. proc. pen., la registrazione fonografica effettuata dalla polizia giudiziaria di colloqui intervenuti tra agenti provocatori, appartenenti alle forze dell'ordine, e il venditore di sostanze stupefacenti, operata all'insaputa di quest'ultimo e in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria. La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46556 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2004
Dott. MARZANO ES - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1264
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 49236/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL ES, n. in Bari il 25.09.1957;
2) NN AN SE, n. in Bari il 24.06.1979;
3) OL NI, n. in Bari il 16.04.1974;
4) DI AS TE, n. in Cerignola il 25.03.1969;
avverso la sentenza della Corte di AppeLL di Perugia in data 19 marzo 2003. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ES ARzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Giovanni Aricò per LI ES e Di AS TE, ed avv. Gioacchino Parodi per NN AN SE e LI NI, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
1. Il 19 marzo 2003 la Corte di AppeLL di Perugia confermava la sentenza in data 5 aprile 2001 del Tribunale della stessa città, con la quale ES LI, NI LI, AN SE NN e TE Di AS erano stati condannati a pene ritenute di giustizia, ed a quelle accessorie di legge, ES LI e NI LI per imputazioni, unificate per continuazione, di cui agli artt. 74 (1 c. per LI ES, 2 c. per LI NI) D.P.R. n. 309/1990, e 81, cpv. 110 c.p., 73, 1 e, D.P.R. n. 309/1990;
NN per imputazione di cui agli artt. 74.2, D.P.R. n. 309/1990, Di AS per imputazione di cui agli artt. 110 c.p., 73, 1 c.s D.P.R. n. 309/1990. Rilevavano i giudici del merito, in punto di fatto, che nel novembre 1995, al fine di porre un freno alla importazione di sostanze stupefacenti dalla Colombia e scoprirne i relativi canali di approvvigionamento, i Carabinieri del ROS erano riusciti ad infiltrare, col nome di copertura di IO, il maresciaLL CO NE in ambienti legati a quel tipo di traffico. Questi aveva ben presto preso contatto con una cittadina colombiana, già condannata per delitti in materia di stupefacenti, tale IN IA MP, che si trovava in stato di libertà ed aveva avuto un figlio da OL NE, conosciuto in carcere. L'agente sotto copertura era riuscito ad ottenere la fiducia della IN, che lo aveva reso edotto di ambiziosi progetti di importazione di rilevanti quantitativi di cocaina dalla Colombia e di altre attività delittuose;
le varie trame illecite erano coordinate da OL NE e lei era costantemente coadiuvata da AL NE;
dalla donna il maresciaLL NE - spacciatosi per un malavitoso interessato a vari tipi di traffici illeciti - aveva acquisito informazioni "di prima mano" circa i contatti della IN in Italia e all'estero e aveva potuto, pertanto, coordinare proficue operazioni di osservazione e di controLL relative a vari personaggi collegati alla donna, individuando anche il numero di utenze telefoniche da sottoporre ad intercettazione. Dagli elementi così raccolti, gli inquirenti avevano ritenuto la sussistenza dei fatti esplicitati nei capi di imputazione.
In particolare, da quanto riferito in dibattimento dal maresciaLL NE e dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, si era ritenuto accertato che tra la fine del 1995 e l'autunno del 1996, la IN aveva progettato almeno quattro operazioni di importazione di cocaina in Italia, di cui solo l'ultima aveva poi avuto concreti sviluppi: la donna, tramite l'agente sotto copertura, era in contatto con il colombiano MI NT RU e successivamente con NA NA DA, dimorante in Spagna, che aveva necessità di vendere un quantitativo di cocaina a sua disposizione;
questi era riuscito ad inviare in Italia quasi quattro chilogrammi di tale sostanza stupefacente, presi in consegna, per conto della IN da AL NE, con l'ausilio dell'agente sotto copertura, per poi essere ceduti a diversi acquirenti previamente contattati. La donna aveva avuto contatti con un gruppo di Bari, facente capo alla famiglia LI, con un gruppo di Cerignola, facente capo a TE Di AS e IN NO, e con altro gruppo di Mesagne, di cui faceva parte, tra gli altri, anche tale UD AR. Nel mese di agosto 1996 era giunta in Italia tale IN AN RE, la quale, d'intesa con tale Garcia IL OF RI, aveva consegnato alla IN trecento grammi di cocaina che, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata ceduta al gruppo di Cerignola, facente capo a TE Di AS. Quanto alla imputazione di cui al capo f) della rubrica, contestata ai due LI, ex artt. 81, 110 c.p., 73.1 D.P.R. n. 309/1990, tale episodio era riferibile alla vicenda connessa con l'acquisto, da parte della IN e di AL NE, dell'eroina, che era stata poi consegnata ad NN MA per essere spacciata sulla piazza di Terni;
quest'ultimo - giudicato separatamente - aveva ceduto in varie occasioni singole dosi di eroina a tossicodipendenti ternani ed in un caso, ad un acquirente, tale SS AC, erano state sequestrate due bustine di eroina: tale sostanza proveniva dal gruppo di Bari, facente capo ai due LI, con i quali i fratelli NE e la IN mantenevano frequenti contatti, "telefonici e non"; IN e AL NE avevano riferito all'agente sotto copertura che l'eroina proveniva in effetti dal gruppo LI.
Quanto alla imputazione sub 1) della rubrica, contestata a Di AS, ex artt. 110 c.p., 73.1 D.P.R. n. 309/1990, nel mese di agosto 1996 era giunta a Roma IN AN RE, che disponeva di un quantitativo di cocaina da gestire in proprio;
su segnalazione dell'amica Garcia IL OF RI, IN si era recata a Roma per prelevare la cocaina, che avrebbe poi provveduto a cedere ad acquirenti previamente contattati;
il 17 agosto l'agente sotto copertura aveva accompagnato, in effetti, la IN e AL NE a Roma;
successivamente la donna, accompagnata dall'agente sotto copertura, si era diretta in Puglia e, all'uscita di Candela, era stata prelevata da due uomini, identificati in TE Di AS e IN NO;
l'agente sotto copertura aveva dichiarato che, dopo tali fatti, sia la IN che AL (NE) gli avevano rivelato che IN aveva consegnato circa quattrocento grammi di cocaina, che essi avevano poi ceduto a Di AS e NO.
Quanto alla imputazione sub e) della rubrica, contestata ai due LI e NN, ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, richiamato l'episodio della cessione dell'eroina attribuito a tali due imputati, il maresciaLL NE aveva riferito che, in base a quanto riferitogli da IN, i LI disponevano di eroina in gran quantità; da essi proveniva una campionatura offerta all'agente sotto copertura, in vista di una futura fornitura di un chilogrammo;
dopo le rimostranze di "IO" al riguardo, IN aveva chiamato i fornitori per segnalare che l'eroina era stata giudicata di pessima qualità; dall'utenza cellulare chiamata aveva risposto un uomo, identificato per AN NN, che si era mostrato sorpreso di quanto riferitogli e che "era certamente legato alla famiglia LI"; "può ritenersi dimostrato l'assunto che tale famiglia disponeva di eroina in modo continuativo", e "gli stessi LI, o, comunque,, esponenti di detta famiglia ave(vano) più volte manifestato la propria disponibilità a rendersi acquirenti di grosse partite di cocaina"; emergeva dalle conversazioni telefoniche che "si trattasse di un gruppo coeso", "... la famiglia LI costituiva un gruppo stabilmente dedito a traffici illeciti in materia di stupefacenti..., in tutti i componenti vi era, poi, la piena consapevolezza del proprio ruolo e dell'oggetto dei traffici intrapresi"; "... di tale associazione certamente facevano parte... LI ES, LI NI e NN AN...".
2. Avverso la precitata sentenza della Corte perugina hanno proposto ricorso gli imputati.
ES LI, con atto a firma del proprio difensore, aw. Fabio Dean, denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 81, cpv., 110, c.p., 73.1 D.P.R. n. 309/1990, ed in riferimento alla imputazione sub f) della rubrica. Deduce che "il provvedimento gravato ritiene di configurare il concorso ex art. 110 c.p. del LI ES, sia pure nella totale carenza di qualsivoglia elemento di persuasività in ordine ad asserite condotte e/o azioni riconducibili aLL schema della compartecipazione criminosa"; tale "presunta condotta collaborativa" sarebbe stata dai giudici del merito illegittimamente tratta "unicamente sulla base di una 'ambiguà menzione di un soggetto a volte chiamato con l'appellativo di 'zio' a volta con il nome di NC, in alcune conversazioni telefoniche intercettate...", sicché i giudici del merito si sarebbero spinti "fino alla 'creazione' di una ipotesi concorsuale presunta correlata alla 'semplice menzione' del ricorrente nelle telefonate intercettate"; per altro verso, "la ritenuta preminenza del LI ES in relazione aLL schema concorsuale sopra evidenziato... non può ragionevolmente superare il 'grave vuoto argomentativo' in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso criminoso che... viene ancorato a schemi di mera supposizione..." e "la Corte del merito cerca di aggirare l'ostacolo... pervenendo ad una 'lettura suppositiva' degli accadimenti...", che "si scontra con un 'vuoto di ineludibile certezza'...";
b) gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, ed in riferimento alla imputazione sub e) della rubrica. Rileva il ricorrente che "nessuno degli elementi sopra richiamati (evocati nelle premesse della sentenza, necessari alla configurazione del reato associativo) viene neppure minimamente delineato dalla sentenza qui impugnata";
"seguendo il ragionamento della Corte territoriale si dovrebbe ravvisare la sussistenza del sodalizio unicamente in virtù di una confusa informazione fornita dal m.LL NE de relato, in base alla quale i due LI disponevano di eroina in rilevante quantità", risultando, "se possibile, ancora più 'evanescenti' gli ulteriori passaggi argomentativi". Inoltre, "la sentenza impugnata ritiene di ravvisare l'elemento finalistico da argomentazioni apodittiche che non trovano alcun conforto nella previsione normativa" e "la Corte di merito parla di complessa struttura, senza che di tale struttura vengano delineati gli elementi specializzanti" e "non fornisce alcun elemento dal quale possa ritenersi configurabile una forma sia pur minimale di apporto collaborativo e partecipativo del ricorrente al presunto sodalizio criminale...; la gran parte degli elementi richiamati dalla sentenza impugnata a sostegno del proprio convincimento non sono riferiti al LI ES ma, secondo uno schema di difficile comprensione, talvolta alla 'famiglia LI', altre volte al 'gruppo LI'...; la Corte del merito... ritiene di inferire la partecipazione del LI ES al presunto sodalizio criminale unicamente sulla base di confuse indicazioni circa una asserita posizione di preminenza di un certo 'zio' che..., con argomentazioni non certo esenti da vizi logici, ha ritenuto essere il LI ES";
c) ancora vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 195 e 192 c.p.p.. Premesso che "il convincimento di reità trasfuso nel provvedimento impugnato risulta basato unicamente sulle dichiarazioni dell'agente infiltrato", e che "i 'dichiaranti diretti' (evocati dal mar.LL NE) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere", la Corte territoriale - assume il ricorrente - avrebbe, necessariamente, dovuto ricercare altrove elementi a sostegno della fondatezza delle accuse nei confronti del LI, id est motivando diversamente il proprio convincimento", mentre "ha ritenuto di motivare il convincimento di reità... unicamente sulla base di dichiarazioni de relato dell'agente infiltrato...";
d) i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 73, 5 e, D.P.R. n. 309/1990, sotto il profilo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto "tautologicamente di non poter concedere la richiesta attenuante specifica in quanto alla condotta contestata non potrebbe riconoscersi il carattere della lieve lesi vita...";
e) ancora i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.: in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata si sarebbe limitata "ad effettuare uno stereotipato riferimento alla asserita 'gravita' dei delitti commessì, quale metodo di determinazione della pena da irrogare, così pervenendo, anche in relazione a tale aspetto, ad una sbrigativa (rectius immotivata) conferma della sentenza di primo grado".
Con altro atto a firma dell'altro difensore, avv. Giovanni Aricò, si denunzia:
a1) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62, 63, 64, 195 c.p.p., 97 D.P.R. n. 309/1990. Premesso che l'attività del AR.LL NE non si era limitata "ad osservare gli accadimenti che scorrevano dinanzi a lui", ma si era estrinsecata in "una attività di intelligence sollecitando i suoi interlocutori a rivelargli il contenuto e le destinazioni delle loro attività", deduce che "l'errore della Corte è queLL di aver confuso la possibilità dell'agente di narrare i gesti e le attività compiute dalle persone conosciute nell'ambito dell'attività investigativa con la possibilità del primo di raccontare le narrazioni ed i contenuti dei coLLqui intercorsi con i secondi che, all'evidenza, avevano già ampiamente assunto la qualità di indagati...";
b1) il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. Deduce che al riguardo, "unitamente alle dichiarazioni rese dal AR.LL NE..., la Corte pone a fondamento della sua decisione circostanze del tutto neutre o, peggio, equivoche rispetto ai parametri normativi di cui all'art. 74 Legge stupefacenti", apparendo "del tutto evidente la sovrapposizione da parte del giudice dell'ipotesi concorsuale con quella associativa...";
c1) il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante del 1 comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. "I giudici del merito - lamenta il ricorrente - hanno inteso attribuire al LI ES un ruolo sovraordinato mai oggetto di contestazione", con una motivazione iLLgica "che pretende di distinguere figure del tutto omologhe all'interno della medesima contestazione sulla base di elementi semplicemente ma contraddittoriamente indicati...";
d1) il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al 5 comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Illegittimamente sarebbe stata esclusa "di fronte ad un'ipotesi di eroina di 'pessima qualita'' la ricorrenza dell'ipotesi attenuata non perché il dato effettivo ponderale sia rilevante ma sol perché connesso ad un'ipotesi associativa così dimenticando che anche l'ipotesi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 prevede espressamente la ricorribilità di fatti ex art. 73 ipotesi lieve". "Evidenti... carenze motivazionali" sarebbero ravvisabili anche nel diniego delle circostanze attenuanti generiche. TE Di AS, con atto a propria firma, denunzia: vizi di violazione di legge e di motivazione. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, "merita censura perché del tutto carente sotto l'aspetto motivazionale e non rispettosa del dettato normativo per quanto attiene l'utilizzabilità delle testimonianze ex art. 195 c.p.p., nonché la verifica circa la sussistenza dei canoni di valutazione degli indizi, ex art. 192, c. 2, c.p.p.": la sentenza ha fondato il proprio convincimento sulle "dichiarazioni de relato" rese dal AR.LL NE e la teste di riferimento, imputata di reato connesso, si era avvalsa in dibattimento della facoltà di non rispondere e la valutazione al riguardo espressa dai giudici del merito "non è supportata da alcuna pronuncia della Suprema Corte sul punto" e sarebbe "profondamente in contrasto con lo spirito della norma applicata", essendosi "prodotta una grave lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio in danno dell'imputato, privato della possibilità di controdedurre e di controllare la fonte primaria".
Con altro atto a firma del difensore, avv. Giovanni Aricò, si denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62, 63, 64, 195 c.p.p. e 197 D.P.R. n. 309/1990, proponendosi al riguardo le stesse argomentazioni dell'altro ricorrente, LI ES, supra sub a1);
b) il vizio di motivazione. Le circostanze al riguardo apprezzate dai giudici del merito (in particolare "il credito di soli 4.000.000 vantato dalla IN...", "i rapporti intercorsi tra la IN ed il Di AS..."), sarebbero, in sostanza, del tutto inidonee a fondare il giudizio di responsabilità;
c) il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo che "anche in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla globale commisurazione della pena, la sentenza impugnata mostra evidenti le sue carenze motivazionali".
LI NI, con atto a firma del proprio difensore, denunzia: a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62, 63, 195 c.p.p., e 97 D.P.R. n. 309/1990. Rileva, quanto alle dichiarazioni rese dal AR.LL NE, che "appare, in ogni caso, evidente che il divieto di testimonianza de auditu sussista ove le dichiarazioni dell'indagato siano state rese quando erano già emersi indizi di reità a suo carico...; la qualifica soggettiva di organo di polizia giudiziaria, obiettivamente ricoperta da colui che riceve le dichiarazioni, impone, comunque, l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 63": illegittimamente, perciò, i giudici del merito avevano utilizzato quelle dichiarazioni;
b) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. "Sulla base di... valutazioni dal valore del tutto neutro rispetto alle caratterizzazioni normative di cui all'art. 74..., la Corte ha operato una scorretta sovrapposizione tra i requisiti necessari per la configurabilità della ipotesi concorsuale e quelli imposti dalla legge per la esistenza della ipotesi associativa, utilizzando in maniera equivoca i primi per ritenere sussistente l'associazione in parola", essendo "del tutto mancato un accertamento serio ed analitico sulla esistenza della contestata associazione per delinquere...";
c) il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, sarebbe "incentrata esclusivamente su intuizioni di p.g. disancorate, però, da elementi di certezza in grado di corroborare - ai fini di prova - la pochezza della ipotesi investigativa" e "nessun elemento di fatto diretto e specifico lega il LI all'episodio della fornitura di eroina contestata";
d) il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al 5 comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 ed al diniego delle attenuanti generiche. Quanto al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata, la sentenza impugnata - deduce il ricorrente - non ha considerato la "pessima qualità" della sostanza ceduta e che "è la stessa norma di cui all'art. 74 che prevede la possibilità di ritenere l'esistenza di un'associazione specializzata nella realizzazione di più fatti di spaccio di lieve entità ex art. 73, 5 comma". Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha "indicato in maniera specifica gli elementi fattuali a cui ancorare l'altrimenti apoditticamente riferita 'gravita dei reati commessi... costituenti indubbiamente indice rivelatore di un'accentuata capacità a delinquere e di un rilevante disvalore giuridicò...", omettendo di considerare altre "circostanze soggettive... ed oggettive" ("assenza di 'specificita'' dei precedenti penali dell'imputato, costituiti da un'unica iscrizione..., pochezza ed estemporaneità dell'episodio di spaccio contestato").
AN SE NN, infine, con atto a firma del proprio difensore, denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62, 63, 195 c.p.p. e 97 D.P.R.. Si ripropongono a tale riguardo le stesse argomentazioni fatte valere dall'altro ricorrente, NI LI, supra sub a);
b) i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990. "La Corte - assume il ricorrente - ha fatto propria una visione parcellizzata degli elementi di giudizio, omettendo di sistemare gli stessi in una visione organica e sinergica.... L'esistenza di una associazione dedicata al traffico di sostanze stupefacenti è stata affidata ad una mera prova dichiarativa (le parole del mar. NE).... Non vi è neppure una parvenza di motivazione nella parte relativa alla indicazione degli elementi costitutivi dell'associazione..." e "scorrettamente si ricava, in sentenza, la partecipazione di NN AN al presunto sodalizio...";
c) il vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. "La sentenza - assume il ricorrente - è incorsa in una evidente incongruenza nella parte in cui, pur riconoscendo la 'pessima qualita'' della sostanza ceduta oltre che la unicità dell'episodio contestato, esclude la possibilità di concedere le attenuanti generiche...", omettendo di considerare "in maniera individualizzante le componenti soggettive (precedenti penali) ed oggettive (pochezza ed unicità dell'episodio di cessione, peraltro a lui non contestato)...".
3.0 Per quanto concerne TE Di AS. deve preliminarmente rilevarsi che tale imputato - per come sopra già indicato -ha proposto ricorso personalmente e che altro atto di gravame nel suo interesse è stato proposto dall'avv. Giovanni Aricò il 27 settembre 2003 (come attestato dal cancelliere in calce alla sentenza impugnata;
sull'atto è apposto il timbro della Corte di AppeLL di Perugia recante la data del 2 ottobre 2003); quest'ultimo atto reca in calce anche la indicazione del condifensore, avv. ES Santangelo, il quale, però, non ha sottoscritto l'atto medesimo, perciò riconducibile solo all'avv. Aricò. La nomina a difensore di tale ricorrente dell'avv. Aricò è avvenuta con atto qui pervenuto il 19 marzo 2004, quindi successivamente alla proposizione del ricorso: ne consegue che al momento della proposizione di quell'atto l'avv. Aricò non era stato ancora officiato della difesa di tale ricorrente e non era, perciò, legittimato a proporre il ricorso. Il gravame di tale ricorrente va, quindi, delibato solo alla stregua del contenuto del ricorso personalmente e ritualmente proposto dal ricorrente medesimo.
3.1 ES LI e TE Di AS deducono il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p., sotto il profilo che, quanto alle dichiarazioni rese dal mar. NE, trattandosi di testimonianza indiretta ed essendosi avvalsa la fonte diretta, imputata di reato connesso, della facoltà di non rispondere, quelle dichiarazioni, in sostanza, sarebbero inidonee a fondare il giudizio di responsabilità, essendo necessario "ricercare altrove elementi a sostegno della fondatezza delle accuse...", rimanendo altrimenti l'imputato "privato della possibilità di controdedurre e di controllare la fonte primaria".
Il rilievo non può condividersi.
Per come, difatti, correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la inutilizzabilità della testimonianza indiretta, ai sensi dell'art. 195, 3 e 7 e, c.p.p., consegue solo alla mancata indicazione della fonte primaria ed alla sua mancata chiamata a deporre, a richiesta di parte. Al di fuori di tali casi, la testimonianza indiretta ha legittimo ingresso nel compendio probatorio processuale, e rimane al giudice il potere-dovere di valutarla, in uno con le altre risultanze processuali. D'altra parte, proprio la previsione normativa (art. 195.3 c.p.p.) che la validità della testimonianza indiretta non rimane inficiata dalla circostanza che le fonti dirette non siano state chiamare a deporre se "l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità", e la previsione che la fonte diretta è chiamata a deporre "a richiesta di parte" (art. 195.1 c.p.p.), confermano che nell'impianto codicistico non si postula, ai fini della utilizzabilità della testimonianza indiretta, il necessario esame della fonte diretta, non potendo avere preclusivo rilievo la mancata conferma da parte della fonte primaria, posto che nessuna norma del codice di rito predetermina il valore probatorio della testimonianza indiretta (Cass., Sez. 5^, n. 47739/2003), Nè tanto comporta lesione del diritto di difesa, atteso che integra rimane la possibilità per l'imputato di interloquire e difendersi in ordine alle circostanze così acquisite al compendio processuale.
3.2 ES LI. NI LI. AN NN deducono anche altro profilo del vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62, 63, 64, 195 c.p.p., 97 D.P.R. n. 309/1990: si sostiene, in sostanza, che, essendo il mar. NE un ufficiale di p.g. ed acquisendo quelle dichiarazioni quando gli attuali ricorrenti avevano già assunto la qualità di indagati, dovevano trovare attuazione le precitate disposizioni normative di cui agli artt. 62- 64 c.p.p., anche in relazione - specifica ES LI - all'art. 195 con riferimento agli artt. 351, 357 c.p.p.. Neppure tale rilievo può condividersi.
Occorre, infatti, considerare che, quanto alle attività dell'agente provocatore, ad esse non si applica il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p., esso concernendo solo le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte (Cass., Sez. 6^, n. 37983/2004;
id., Sez. 6^, n. 1732/1997). Per altro verso, il divieto di testimonianza di cui alla precitata norma opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, intendendosi con tale espressione un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento, quel divieto pertanto operando solo per quelle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa (Cass., Sez. 6^, n. 6085/2004). Nella ipotesi di cui all'art. 97 D.P.R. n. 309/1990, l'agente "infiltrato" non agisce nella sua specifica funzione di agente o ufficiale di p.g., con i connessi poteri certificatoli e autoritativi al riguardo, ma solo come soggetto che partecipa all'azione (sino al limite di una simulata e discriminata compartecipazione al reato) (Cass., Sez. 4^, n. 33561/2001), sicché non può ritenersi sussistente quel collegamento funzionale, delimitativo dell'area del divieto, di cui s'è testè detto tra le dichiarazioni acquisite e la qualità (la funzione, appunto) del soggetto che le abbia raccolte. Tanto da contezza anche della infondatezza del proposto rilievo in riferimento all'art. 63.2 c.p.p., nonché in riferimento all'art. 195.4 c.p.p., atteso che non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio (Cass., Sez. 6^, n. 37973/04, cit;
id., Sez. 6^, n. 1732/1997, cit.).
3.3 ES LI. NI LI ed AN SE NN deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, nei termini sopra riassunti, in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. I rilievi sono, questa volta, fondati.
Deve, infatti, al riguardo considerarsi che, com'è ben noto alla stregua della pacifica elaborazione giurisprudenziale al riguardo, l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, postula un accordo tra gli associati (almeno tre) destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie (cfr, ex ceteris, Cass., Sez. 1^, n. 14578/1999). Essa presuppone l'esistenza di un vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile tra gli associati, la indeterminatezza del programma criminoso, la esistenza di una struttura organizzativa, con l'ulteriore tratto specializzante della natura dei reati programmati, che devono essere ricondotti alla previsione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 11413/1995). Se per un verso è necessaria, e sufficiente, la prova della esistenza di un accordo finalizzato ad un'attività permanente ed attuativa del programma generico di reati di tale specie, per altro verso non è necessaria la presenza di una struttura organizzativa particolarmente articolata o complessa, essendo sufficiente una organizzazione minima, posta a presidio della attività criminosa programmata (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 11899/1997; id., Sez. 6^, n. 8690/1995). Il dolo, nel delitto di associazione a delinquere in questione, consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale, in modo stabile e permanente (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 5979/1997). In sostanza, i requisiti necessari alla configurabilità di tale associazione criminosa sono da individuarsi: a) nell'affectio societatis, ossia nel vincolo associativo, di carattere permanente, che lega tre o più persone;
b) in un substrato organizzativo, anche minimo;
c) nella previsione degli associati di commettere reati-fine nel campo del traffico di sostanze stupefacenti;
d) nel cosciente e volontario contributo dato da ciascuno degli associati per il raggiungimento deLL scopo comune. Non sono, invece, elementi essenziali l'esistenza di rapporti gerarchici tra gli adepti, la ripartizione dei ruoli, la conoscenza tra loro dei singoli associati, pur costituendo tali connotazioni indici rafforzativi degli indizi dell'esistenza del vincolo (così, da ultimo, Cass., Sez. 6^, n. 37893/2004). La esistenza e la partecipazione ad una siffatta associazione delinquenziale va desunta da una serie di condotte significative, idonee a denotare la esistenza di quel vincolo e l'organico inserimento nella struttura criminosa, e può, dunque, esser tratta per facta concludentia: in tale contesto, la commissione di reati ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, stante la loro autonomia rispetto al reato associativo, non può da sola ed automaticamente costituire, di per sè, prova del reato associativo (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 9898/1995), occorrendo pur sempre provare che la commissione di tali reati si inserisca in quel contesto programmatico ed associativo di cui s'è detto;
la commissione di tali reati ben può, nondimeno, essere considerato indice sintomatico della esistenza dell'associazione, ove il giudice in tal senso la apprezzi, dandone congrua contezza, nel contesto degli elementi costitutivi tutti della fattispecie associativa, tenuto conto anche della reiterazione di tali condotte satelliti, e la prova dovrà essere vieppiù rigorosa ove si tratti di un solo episodio criminoso (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 9457/1997). Nella specie, contestandosi tale ipotesi criminosa solo ai due LI e NN, e quindi ipotizzandosi una struttura associativa limitata solo a tali soggetti, nel numero minimo e sufficiente di tre, deve innanzitutto rilevarsi che la sentenza impugnata non ha spiegato, congruamente e logicamente, le ragioni per le quali - alla stregua dei criteri ermenutico-interpretativi sopra indicati - NN debba ritenersi inserito in un contesto associativo unitamente ai due LI.
Ha, invero, rilevato la Corte territoriale che "i LI disponevano di eroina in rilevante quantità..." e che "proprio dai LI proveniva quella campionatura di eroina offerta all'agente sotto copertura (in vista della fornitura di un chilogrammo) giudicata inidonea..."; che "... non può revocarsi in dubbio che la famiglia LI disponesse di eroina in modo continuativo..." e che i LI avessero più volte manifestato la propria disponibilità ad acquistare grosse partite di cocaina dalla IN, in occasione dell'importazione di tale sostanza dalla Colombia..."; che "la famiglia LI non solo disponeva di eroina..., ma intendeva allargare la propria attività delittuosa aLL spaccio di cocaina..."; che...è veramente difficile, per non dire impossibile, contestare che la famiglia LI fosse dedita, in modo permanente, all'acquisto ed aLL spaccio di sostanze stupefacenti, al fine precipuo di conseguirne profitti;
ed è altrettanto certo che la famiglia LI costituiva un gruppo coeso..."; che "la famiglia LI è stabilmente disponibile, in ultima analisi, a ricevere la sostanza stupefacente e a spacciarla..."; che "la famiglia LI disponeva di plurime utenze cellulari, costituenti indubbiamente uno strumento indispensabile per l'operatività del gruppo...". Ma, così delineata l'attività della "famiglia LI", ha evocato, quanto a NN, che questi, nell'episodio concernente la "campionatura di eroina offerta all'agente sotto copertura... giudicata inidonea...", contattato su un'utenza cellulare, "si mostrò sorpreso di quanto riferitogli, in tal modo dimostrando che era bene informato della fornitura della droga..."; che "è proprio lui a fornire a IN, in molte occasioni, ragguagli suLL 'zio', identificato in LI ES..."; che "... c'è sempre un proliferare di personaggi, che si dichiarano ben a conoscenza degli illeciti traffici di sostanze stupefacenti: v'è NN AN SE...".
Tali (soli) elementi si appalesano, per vero, manifestamente inidonei, sotto il profilo logico-deduttivo, a far ritenere, di per sè, che tra i due LI e NN - al quale, giova pure rilevare, non vengono contestati specifici reati-fine - si fosse, in effetti, instaurata una societas sceleris avente le connotazioni sopra delineate: la partecipazione di NN all'episodio della "campionatura", se può dimostrare che egli "era ben informato della fornitura della droga", non si appalesa indice sintomatico inequivoco e certo che quell'episodio si inserisse in un contesto criminale associativo, che, cioè, quella attività sia stata posta in essere nel contesto di una affectio societatis, in presenza di un vincolo associativo, di carattere permanente, che lo legava alla "famiglia LI", nell'ambito di uno schema organizzativo, anche minimo, in attuazione della previsione degli associati di commettere reati-fine nel campo del traffico di sostanze stupefacenti, nel cosciente e volontario apporto contributivo al raggiungimento deLL scopo comune. Nè tale carenza può ritenersi affrancata dalla ulteriore considerazione che "è proprio lui a fornire alla IN, in molte occasioni, ragguagli suLL 'zio', identificato in LI ES": anche tale elemento da contezza della sicura conoscenza tra i due, ma non fornisce ancora alcun decisivo elemento valutativo per ritenere che, unitamente all'altro dato indiziario, tra NN, ES LI ed almeno un altro soggetto (NI LI) fosse sussistente un vincolo avente le connotazioni suindicate, idonee e necessarie a far ritenere la sussistenza della contestata associazione criminale;
ne' diversi, ed ulteriori, elementi decisivi al riguardo è dato trarre, in mancanza di ogni altro esplicitato dato indiziario, dalla circostanza che anche NN, in quel "proliferare di personaggi", si dichiarasse "ben a conoscenza degli illeciti traffici di sostanze stupefacenti". E maggiori contributi logici non fornisce l'annotazione dei giudici del merito, secondo cui "in talune telefonate l'interlocutore di IA riferisce alla donna che può parlare a lui come se parlasse con lo 'zio'...", giacché al riguardo la sentenza impugnata (pag. 59) si limita a richiamare due telefonate "tra IA e NN, implicanti la conoscenza dei traffici della IN...", senza alcuna altra indicazione motivazionale che dia, o contribuisca a dare, contezza di come quella "conoscenza dei traffici della IN" si inserisse nel contesto associativo contestato.
Tali considerazioni assumono rilievo decisivo nella valutazione e nell'apprezzamento del vizio di motivazione che attinge la sentenza impugnata, la non logicamente chiarita posizione di NN - terzo necessario alla configurazione del sodalizio criminoso - inducendo ovvie conseguenze sulla stessa ritenuta sussistenza del reato addebitato, che postula, appunto, l'associazione tra tre o più persone.
Può soggiungersi che, per vero, nell'intero contesto valutativo esplicitato - e considerato quanto fin qui si è detto a proposito di NN -anche le circostanze che "i LI disponevano di eroina in rilevante quantità...", che "proprio dai LI proveniva quella campionatura di eroina offerta all'agente sotto copertura...", che "... la famiglia LI disponesse di eroina in modo continuativo...", che "i LI avessero più volte manifestato la propria disponibilità ad acquistare grosse partite di cocaina dalla IN...", che "la famiglia LI non solo disponeva di eroina..., ma intendeva allargare la propria attività delittuosa aLL spaccio di cocaina...", che... la famiglia LI fosse dedita, in modo permanente, all'acquisto ed aLL spaccio di sostanze stupefacenti..."; che "la famiglia LI è stabilmente disponibile, in ultima analisi, a ricevere la sostanza stupefacente e a spacciarla...", che "la famiglia LI disponeva di plurime utenze cellulari, costituenti indubbiamente uno strumento indispensabile per l'operatività del gruppo...", danno, in definitiva, contezza dell'essere, appunto, "la famiglia LI", dedita a traffici illeciti, ma non anche ancora che tale attività illecita si svolgesse col supporto di una struttura organizzativa associati va.. La impugnata sentenza va, dunque, annullata su tale capo, nei confronti dei tre suindicati ricorrenti, con rinvio per nuovo esame suLL stesso alla Corte di AppeLL di Firenze. Rimangono assorbiti il motivo di ricorso sub c1), supra, di ES LI, relativo all'aggravante di cui al 1 comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, ed il motivo di ricorso di AN SE
NN in ordine al trattamento sanzionatorio per tale reato (solo del quale tale ultimo ricorrente è chiamato a rispondere).
3.4 ES LI denunzia anche vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla imputazione (sub f) della rubrica) ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990 ed in punto di responsabilità, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al 5 comma di tale norma incriminatrice, al trattamento sanzionatorio. Tali ulteriori motivi di doglianza sono infondati.
Quanto, invero, al primo profilo di censura, la sentenza impugnata ha evocato le circostanze fattuali del caso e non iLLgicamente ne ha tratto il convincimento di responsabilità (pagg. 50-52; pagg. 12-20 della integrativa sentenza di primo grado). Hanno accertato, difatti, i giudici del merito che l'episodio in questione "è riconducitele all'acquisto, da parte della IN e di NE AL, dell'eroina che venne poi consegnata a MA NN per essere spacciata sulla piazza di Terni"; che "l'eroina proveniva dal gruppo di Bari, facente capo a LI ES e LI NI"; che "nel corso di numerosi coLLqui con l'agente provocatore, IN IA e NE AL riferirono che l'eroina proveniva dal gruppo LI"; che "è, altresì, inconfutabile che la famiglia LI aveva la disponibilità di tale tipo di sostanza stupefacente..."; che "nel mese di aprile..., secondo le risultanze delle medesime intercettazioni, NE AL, se da un canto attendeva che il MA versasse il denaro pattuito per la cessione di eroina, dall'altro era in diretto e stretto contatto con LI NI, cui doveva a sua volta consegnare del denaro...", sicché "è incontestabile, dunque, il collegamento tra le forniture di eroina...", che "LI ES... risulta menzionato nelle conversazioni intercettate sia con il nome di NC, sia soprattutto con l'appellativo di 'zio riferibile, alla stregua delle risultanze processuali esaminate dai primi giudici, a LI ES...". Premesso che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimita' deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve riconoscersi che l'argomentare dei giudici del merito si sottrae a vizi di iLLgicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta", avendo i giudici del merito non iLLgicamente coordinato gli espliciti elementi probatori ed indiziali, pervenendo a tal punto legittimamente all'espresso giudizio di responsabilità, nell'esercizio del relativo potere demandato al giudice del merito. Quanto al secondo motivo di censura, concernente l'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, anche al riguardo la sentenza impugnata ha fornito congrua e logica motivazione, evocando la quantità e qualità della sostanza in questione ("gr. 150 di eroina") e le modalità dell'azione (pag. 61 della sentenza impugnata).
Quanto, infine, al terzo profilo di censura, concernente il trattamento sanzionatorio, essendosi riconosciuta la continuazione tra le imputazioni sub e) ed f) della rubrica, il definitivo trattamento medesimo è subordinato alla definizione della questione concernente il reato associativo, sub e) della rubrica. Per il resto, deve, altresì, considerarsi che, adducendo il ricorrente una "omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio" ed ulteriormente deducendo che "la Corte territoriale si limita ad effettuare uno stereotipato riferimento alla asserita 'gravita' dei delitti commessì...", in realtà la sentenza impugnata non ha affrontato il tema della congruità del trattamento sanzionatorio nei confronti di tale ricorrente, per il quale ha esaminato solo la questione relativa alla precitata attenuante, ed il riferimento testuale alla "gravità dei delitti commessi..." è riferito alla posizione di NI LI (pag. 61 della sentenza impugnata): ma legittimamente ha in tal guisa proceduto la Corte territoriale, atteso che il punto del trattamento sanzionatorio non aveva costituito oggetto del gravame in appeLL.
3.5 NI LI denunzia anche vizi di motivazione in relazione all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, in punto di responsabilità, di diniego della attenuante di cui al 5 comma di tale norma, di diniego delle attenuanti generiche.
I rilievi sono infondati.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, ribadito quanto s'è già detto sulla rilevabilità, alla stregua del testo del provvedimento impugnato, del vizio di motivazione in sede di legittimità, anche in riferimento a tale ricorrente i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, richiamandosi al riguardo quanto s'è già detto a proposito dell'altro ricorrente, ES LI, concorrente neLL stesso reato.
Ed anche quanto all'attenuante di cui all'art. 73.5 D.P.R. n. 309/1990, vale per tale ricorrente quanto già osservato per il concorrente imputato.
Anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, dedotto tale profilo di censura con l'atto di appeLL, la sentenza impugnata - nel legittimo esercizio del potere che al riguardo è riservato al giudice del merito - non iLLgicamente a quel divisamento è pervenuta "in considerazione della globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi evidenziati" (pag. 61 della sentenza impugnata); e la integrativa sentenza di prime cure aveva rilevato che "ai prevenuti non possono concedersi le attenuanti generiche per l'indubbia gravità dei reati e per l'elevata intensità del dolo" (pag. 32 della sentenza di primo grado).
Per il resto, il definitivo trattamento sanzionatorio è subordinato alla definizione della posizione di tale imputato anche in riferimento alla imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, essendo stata ritenuta la continuazione tra i due reati.
3.6 TE Di AS. chiamato a rispondere solo della imputazione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, sub 1) della rubrica, denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione.
Le doglianze sono infondate.
Per quel che concerne, invero, il contenute delle stesse in riferimento all'art. 195 c.p.p., s'è al riguardo già detto sopra. Per quel che concerne, poi, il riferimento all'art. 192.2 c.p.p., deve riconoscersi che anche in riferimento a tale imputato i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza delle ragioni apprezzate nel pervenire al giudizio di responsabilità, richiamando (pagg. 53-54) le gravi, precise e concordanti circostanze date dall'incontro di tale ricorrente, unitamente a IN NO, con IN, all'uscita di Candela, e dalle ammissive dichiarazioni della stessa IN e di AL NE circa la cessione della sostanza stupefacente a NO e Di AS;
ha soggiunto la sentenza impugnata che il mar. NE aveva riferito che analoga confidenza in tal senso gli era stata fatta anche da IN AN ("prima interessata aLL sviluppo della vicenda", come annota la integrativa sentenza di primo grado: su tanto, e sulla compiuta ricostruzione dell'episodio, anche ivi, pagg. 20-24), per la quale non era stata formulata richiesta di audizione.
La censura riguardante il diniego delle attenuanti generiche è contenuta solo nell'atto di gravame a firma dell'avv. Aricò, per il quale s'è già sopra detto. Peraltro, s'è pure di già detto sulla congruità e logicità della motivazione dei giudici del merito al riguardo, "in considerazione della globalità degli elementi soggettivi ed oggetti vi evidenziati", "per l'indubbia gravità dei reati e per l'elevata intensità del dolo".
4.0 Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di AN SE NN;
la stessa va annullata nei confronti di ES LI e NI LI limitatamente alla imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, con rinvio per nuovo esame al riguardo, nei confronti di tali tre ricorrenti, alla Corte di AppeLL di Firenze. I ricorsi di LI ES e LI NI vanno rigettati nel resto. Va rigettato il ricorso di TE Di AS che, conseguentemente, va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di NN AN SE;
annulla la stessa sentenza nei confronti di LI ES e LI NI limitatamente alla imputazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (lettera E della rubrica) e rinvia al riguardo nei confronti di detti tre ricorrenti per nuovo esame alla Corte di AppeLL di Firenze.
Rigetta nel resto i ricorsi di LI ES e LI NI, nonché il ricorso di Di AS TE e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004