Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2021 |
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Giurisprudenza • 175
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- minimo edittale sanzioni·
- art. 5 bis D.Lgs. 446/1997·
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Versioni del testo
- Capo I : Ruolo organico della magistratura
- Art. 1. Aumento del ruolo organico 1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente di mille unita', (( assicurando la adeguata destinazione di magistrati )) alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 , e successive modificazioni.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. - Art. 2. Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla. br;Procura generale presso la medesima Corte). 1. Gli articoli 115 , 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.
ART. 116. - (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
ART. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie".
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.
3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405 .