Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
L'aggravante di avere commesso il delitto di tentata estorsione avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416 bis cod. pen. (art. 7 D.L. n. 151 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) non va desunta dal fatto che l'imputato e un suo complice si siano presentati come rappresentanti di organizzazioni camorristiche e che le modalità dell'azione siano tipiche di queste ultime, senza, da un lato, accertare le effettive frasi pronunciate e, dall'altro, effettuare un adeguato esame delle modalità dell'azione posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non decisivo il mero richiamo alla prospettata ed ottenuta chiusura del cantiere, che si riferisce all'oggetto della minaccia estorsiva e non al metodo impiegato, a cui è ricollegata la sussistenza della circostanza "de qua", che deve essere tale da evocare la forza derivante da un'organizzazione criminale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2007, n. 39046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39046 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 21/09/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1803
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 18044/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR EN, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 23.2.2007 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12.4.2006 il Tribunale di Napoli dichiarava UR EN responsabile, in concorso con altri, di tentata estorsione aggravata (ex artt. 110, 56 e 629 c.p.c., art. 2 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, L. n. 203 del 1991, art. 7) nei confronti dei titolari della ditta AD s.r.l. (Di UI IU e RU RO) e lo condannava a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili. La suddetta decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 23.2.2007 avverso la quale ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo violazione del D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7, per essersi immotivatamente ritenuta sussistere l'aggravante ivi prevista.
La censura è fondata.
Invero la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza della circostanza de qua rilevando che l'imputato ed il complice si erano presentati come rappresentanti di organizzazioni camorristiche e che le modalità dell'azione erano tipiche di queste ultime;
orbene la prima di queste affermazioni è stata operata senza specifica indicazione delle effettive frasi pronunciate e la seconda senza adeguato esame delle modalità dell'azione posta in essere;
ne' sotto codesto ultimo profilo risulta sufficiente e decisivo il mero richiamo alla prospettata ed ottenuta chiusura del cantiere, quale dato normalmente utilizzato dai clan camorristici: ciò perché in tal modo si è operato richiamo solo all'oggetto della minaccia estorsiva e non al metodo con cui essa è stata attuata. All'uopo va rilevato che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento o minaccioso in sè considerato, bensì al metodo impiegato, nel senso che detto atto deve essere realizzato in modo da evocare la forza derivante da un'organizzazione criminale (si veda: Cass. 17.5.2002 n. 30246 Rv. 222427; Cass.
2.4.2007 n. 21342 Rv. 236628). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza della citata aggravante con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale dovrà procedere a nuovo esame sul punto senza incorrere nelle evidenziate omissioni e dando congrua giustificazione della conclusione adottata.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007