Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 3
La testimonianza "de relato" è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto a esame, si avvale del diritto di non rispondere. In tal caso, quanto da esso riferito è liberamente valutato dal giudice ai fini del proprio convincimento.
Dopo la riforma dell'art. 348 comma terzo cod. proc. pen. dovuta alla l. n. 128 del 2001, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al P.M. della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal P.M. medesimo.
Il deposito tardivo del provvedimento col quale il P.M. differisce l'esercizio del diritto dell'indagato "in vinculis" di conferire col proprio difensore costituisce una mera irregolarità che non comporta alcuna sanzione processuale perché, una volta accertata la esistenza del decreto, non è ravvisabile alcuna lesione dell'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26284 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/07/2006
Dott. BARDOVAGNI PA - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 991
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO MA Cristina - Consigliere - N. 013853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ON N. IL 23/11/1971;
avverso SENTENZA del 21/12/2004 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa DE SANDRO Anna MA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Annichiarico Pasquale;
Uditi i difensori avv.ti Guagliani Aldo e Aricò VA, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 21 dicembre 2004, la corte di assise di appello di CC, in riforma della sentenza emessa il 14 aprile 2003 dalla corte di assise di Brindisi, appellata dall'imputato e dal pubblico ministero, rideterminava la pena inflitta a RE DO per il delitto di omicidio e per i connessi reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in danno di EL MO in anni 22 di reclusione, escludendo l'aggravante dei futili motivi e le circostanze attenuanti generiche. Seguivano le statuizioni a favore delle parti civili e le pene accessorie.
La vicenda giudiziaria de qua traeva origine dal ritrovamento in località Boccadoro a circa 8 km. da Ostuni del cadavere di EL MO, colpito da quattro colpi di pistola. Secondo le indagini, a commettere l'omicidio era stato RE DO per motivi di gelosia, avendo verso la fine di gennaio del 2001 il EL dato ospitalità presso la sua abitazione alla sua convivente, AV MA ET (detta MO), che proprio in quel periodo aveva interrotto momentaneamente la sua relazione col RE. Determinanti del coinvolgimento dell'imputato nel tragico episodio erano le dichiarazioni accusatorie di RO OM detta LI, amica del RE e della AV. Era stata la RO a riferire ai CC. il tormentato rapporto sentimentale che esisteva tra i due, e la decisione presa dal RE di "ringraziare" il EL per l'ospitalità data alla sua convivente durante la loro momentanea separazione. A rafforzare il già consistente quadro indiziario venivano indicate altresì le dichiarazioni dell'ispettore Furone dei Commissariato di Ostuni, il quale aveva precisato che il cadavere del EL era stato rinvenuto a poche centinaia di metri da un fondo di proprietà dei genitori dello stesso RE, nonché gli accertamenti eseguiti sul telefono rinvenuto in possesso dell'imputato e le intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali intercorse tra il RE e tale IO LE in un altro procedimento, proprio nelle ore immediatamente successive all'omicidio. Completavano il quadro dell'accusa le giustificazioni tardive e giudicate inattendibili dai giudici rese dal RE per dirottare le indagini in un'altra direzione e il fallimento dell'alibi da lui proposto e volto ad accreditare con parenti e amici la sua presenza in un altro luogo nel momento del delitto. Fin qui i fatti.
Rispondendo alle obiezioni della difesa, la corte di merito rigettava innanzitutto le questioni procedurali proposte ed attinenti all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche ed ambientali acquisite da un altro procedimento, spiegando perché erano utilizzabili i risultati di quelle intercettazioni, rilevando la congruità della motivazione dei relativi decreti autorizzativi (p. 15) e la legittimità dell'utilizzo di impianti in dotazione alla compagnia CC. di Francavilla Fontana, stante la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 268 c.p.p., comma 3(p. 16). Seguiva l'affermazione della piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla RO in sede di polizia giudiziaria, sia con riferimento agli incontri e alle telefonate con il RE, sia con riferimento a quanto appreso dalla AV, che, chiamata a deporre, si era avvalsa per due volte della facoltà di non rispondere (pp. 17-18). Scendendo all'esame del merito, la corte riteneva i colloqui intercettati tra l'imputato e il IO un asse portante dell'accusa, avuto riguardo soprattutto al tenore inequivocabile della telefonata n. 65 (p. 20) e di quelle successive che confermavano il sicuro coinvolgimento del RE nell'omicidio del EL e apparivano incompatibili con qualsiasi altra spiegazione alternativa (pp. 22-31:
cfr. in particolare i paragrafi 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 e le conclusioni sul punto al paragrafo 8.2.11). Dalle conversazioni intercettate emergeva chiaramente che, dopo l'uccisione del EL, RE si era rivolto a IO perché gli cercasse un nascondiglio avendo appena sparato a uno. IO si era attivato immediatamente e glielo aveva trovato, i due poi si erano mantenuti in contatto e parlavano ogni volta tra loro in un linguaggio criptico che aveva ad oggetto un solo tema: le indagini sull'omicidio del EL.
Un altro elemento portante dell'accusa era costituito dalle dichiarazioni rese dalla RO, deceduta a Brindisi il 12 agosto 2001, verosimilmente a seguito di un incidente stradale. Dalle sue dichiarazioni emergevano due elementi importanti: il movente dell'omicidio (la ricerca del EL da parte del RE con intenzioni tutt'altro che amichevoli) è il suo allontanamento con la vittima poco prima della morte (la donna era corsa dal EL per avvertirlo del pericolo che correva, ma era stata improvvisamente raggiunta dal RE che si era poi allontanato con l'uomo per bere insieme qualcosa: p. 32 in relazione a p. 3). La corte considerava pienamente credibile le dichiarazioni della donna, segnalandone le discrasie, che vertevano però su circostanze marginali (p. 32), osservando inoltre che le presunte anomalie rilevate dalla difesa apparivano invece perfettamente comprensibili in una donna proiettata all'improvviso e suo malgrado in una situazione di forte tensione ed emotività (pp. 32-33). La genuinità del racconto della donna aveva trovato conferma del resto nella testimonianza dell'ispettore Guglielmi a proposito dei dati del traffico telefonico proveniente dal cellulare dell'imputato, al di là di ogni abile suggestione da parte della difesa (pp. 34-35: e cfr. conclusioni sul contributo da lei offerto alle pp. 35-36).
Da ultimo, inerivano al quadro probatorio illustrato alcuni elementi significativi, come la scelta del luogo dell'omicidio (p. 36), e le deposizioni delle parti civili, ME ER MA e EL RE, rispettivamente madre e sorella della vittima, circa le frequentazioni tra la AV e il loro congiunto (pp. 36-37). Seguiva una breve trattazione sull'orario della morte (pp. 40-43), sull'assenza di segni di lesione da macrofauna sul corpo della vittima (p. 43) e sulla presenza di residui di cibo all'interno dello stomaco della vittima (p. 44).
La sentenza terminava con l'esame degli elementi addotti dall'imputato a suo favore, volti a ricostruire i suoi spostamenti pomeridiani il giorno del delitto e le minacce rivoltegli da tale RA, spiegando perché non riteneva raggiunta la prova d'alibi fornita da parenti e amici e in contrasto con quanto riferito dallo stesso imputato in sede di convalida del fermo (p. 49).
2. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di CC ha proposto ricorso per cassazione il RE a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale fa precedere l'esame delle questioni procedurali all'esame più squisitamente di merito, deducendo in sintesi:
a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese il 10 febbraio e il 20 febbraio 2001 da RO OM, detta LI. Secondo la difesa del ricorrente le dichiarazioni della donna dovevano ritenersi inutilizzabili in quanto i due atti indicati erano stati assunti dai CC. di Fasano senza che ricorresse una situazione di urgenza, avendo il PM già assunto la titolarità delle indagini, sicché la polizia giudiziaria non poteva ritenersi legittimata a compiere atti di propria iniziativa che non rivestivano il carattere di urgenza, soprattutto dopo l'entrata in vigore della L. n. 126 del 2001 e alla luce del disposto dell'art. 370 c.p.p., comma 1. La giurisprudenza richiamata in proposito dalla corte di merito (sent. n. 12393 del 2000) non appariva pertinente, anche perché emessa prima dell'entrata in vigore della L. n. 128 del 2001, che aveva ridisegnato i rapporti tra il PM e la polizia giudiziaria;
b) violazione dell'art. 195 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese ai CC. dalla stessa RO. Secondo la difesa, la RO aveva riferito in gran parte circostanze apprese de relato da AV MA ET, convivente del RE, alcune delle quali decisive perché attinenti al movente del delitto (la gelosia). Secondo la difesa, la tesi della corte di merito - secondo cui occorre salvaguardare essenzialmente il meccanismo processuale della convocazione per la deposizione del teste di riferimento e per ciò solo valutare automaticamente come attendibile ciò che riferisce il testimone indiretto (specie se il teste diretto, come nel caso in esame, dichiari di volersi avvalere della facoltà di non rispondere) - non era condivisibile, in quanto la AV andava riascoltata a conferma delle circostanze riferite dalla RO, le cui dichiarazioni, in mancanza di riscontro, dovevano ritenersi inutilizzabili;
c) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'interrogatorio reso dal RE il 1 luglio 2002. E ciò a causa del divieto di concessione all'avv. IO, all'epoca difensore dell'imputato, di un colloquio col suo assistito stante l'esistenza di un decreto di dilazione del colloquio ex art. 104 c.p.p., depositato solo successivamente;
d) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle conversazioni intercettate ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3 ed acquisite da un altro procedimento (denominato "I soliti ignoti"). Oggetto di censura della difesa sono tre decreti di intercettazione in uso a IO LE, che non risultavano essere stati emessi in ossequio al disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, essendo stati utilizzati ai fini dell'intercettazione gli impianti installati presso la Compagnia CC. di Francavilla Fontana, difettando i presupposti richiesti dell'inidoneità o dell'insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica e delle eccezionali ragioni di urgenza delle operazioni di intercettazione. La motivazione dei decreti, riferendosi a utenze cellulari mobili, appariva apparente e in ogni caso illogica, a nulla rilevando l'affermazione del PM, del tutto indimostrata, relativa all'assenza di postazioni disponibili presso la procura;
e) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle conversazioni intercettate ai sensi dell'art. 271 c.p.p.. Secondo la difesa del ricorrente, la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate era dovuta anche al concreto utilizzo per le relative operazioni non già di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, bensì di un'apparecchiatura noleggiata da privati (la società RCS di Milano), che non era stata installata presso gli uffici della procura ne' era stata autorizzata dal PM, come esige la giurisprudenza regolatrice avuto riguardo alla lettera dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e di cui si era doluta la difesa nell'atto di appello. Di qui la nullità del decreto genetico dell'intercettazione e di tutti i decreti di proroga successivi ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1 e l'inutilizzabilità per intero dei risultati dell'attività di indagine svolta;
f) difetto di motivazione dei decreti autorizzativi per mancanza degli atti di riferimento. L'avvenuta acquisizione di decreti di autorizzazione da parte della corte di assise di appello, che aveva ritenuto di sanare in questo modo un'omissione del giudice di primo grado, costituiva una lesione dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e quindi una nullità assoluta non sanabile;
g) vizio di motivazione, travisamento del fatto e della prova. Il ragionamento seguito dalla corte era privo dei caratteri della completezza, della correttezza e della logicità. La difesa critica il modo in cui i giudici avevano respinto la tesi alternativa da lei prospettata con riferimento alla fuga del contrabbandiere RA PA, emergente dalle conversazioni captate tra il RE e il IO, che utilizzano per loro stessa ammissione un linguaggio criptico, essendo state alcune di queste conversazioni, peraltro espressamente elencate, interpretate in modo distorto e difforme dalla realtà dei fatti.
La difesa si sofferma poi ad esaminare le dichiarazioni della teste RO, deceduta prematuramente. Di esse viene evidenziata la mancanza di credibilità, giacché il narrato della donna presentava delle anomalie e delle innegabili perplessità in ben quattro passaggi della motivazione e su circostanze fondamentali, contestando il modo sbrigativo con cui la corte aveva liquidato il problema attribuendo certe discrasie alla verbalizzazione riassuntiva e a difetti di memoria della testimone, la cui testimonianza doveva ritenersi in conclusione disarmonica ma genuina. Sulla stessa scia, la difesa critica la motivazione apodittica con cui la corte di merito ha spiegato le presunte telefonate tra RE e la RO (pp. 58-61); le contraddizioni emersa nelle dichiarazioni delle parti civili - a cominciare dalla EL RE, sorella della vittima, con specifico riferimento al movente dell'omicidio (pp. 62- 57), fino alle dichiarazioni rese da IM ER MA (p. 68);
l'orario della morte rapportato ai residui alimentari nello stomaco della vittima e determinato in maniera residuale (pp. 71-81); l'alibi dell'imputato (pp. 81-83);
h) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la corte di merito non ha speso una sola parola per giustificare la detenzione e il porto d'arma a carico dell'imputato, arma non ritrovata e di cui si ignora perfino il tipo (pp. 84-85), e ha ritenuto volontario l'omicidio del EL, pur in mancanza di qualsiasi elemento sul momento esecutivo del delitto (pp. 86-88). Segue una serie di considerazioni finali sul processo indiziario (com'è quello de quo), sulla concatenazione logica che deve connotare i vari elementi indiziari acquisiti (che devono essere gravi, precisi e concordanti) e sulla condanna che deve conseguire "oltre ogni ragionevole dubbio".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1. Per quanto concerne la prima doglianza, relativa a una presunta assenza di autonomia investigativa della polizia giudiziaria che avrebbe proceduto arbitrariamente all'assunzione delie sommarie informazioni rese dalla RO OM che sarebbero quindi inutilizzabili, è appena il caso di osservare che le modifiche apportate dalla L. 26 marzo 2001, n. 128 (contenente "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", più comunemente nota come "Pacchetto sicurezza") all'art. 327 c.p.p. e art. 348 c.p.p., comma 3 non hanno attribuito alcun nuovo e specifico potere alla polizia giudiziaria e non hanno modificato, contrariamente a quanto assume la difesa del ricorrente, i rapporti tra quest'ultima e il pubblico ministero.
L'autonomia investigativa e strategica della polizia giudiziaria continua ad essere ritenuta dal legislatore una condizione indispensabile per garantire l'efficace repressione dei reati. Il novellato art. 348 c.p.p., comma 3 dopo aver precisato che la polizia giudiziaria è tenuta ad eseguire le direttive del pubblico ministero (s'intende, ove queste siano state impartite), stabilisce che la stessa svolge di propria iniziativa tutte le altre attività di indagine utili ai fini dell'accertamento dei reati, nonché quelle richieste da elementi successivamente emersi, assicurando le nuove fonti di prova e informando prontamente il pubblico ministero. Rispetta al vecchio codice, che vincolava l'attività di indagine della polizia giudiziaria al requisito della "necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato e di conservarne le tracce" (art.225 c.p.p. del 1930, comma 1), il nuovo codice lascia la polizia giudiziaria libera di compiere tutti gli atti che crede, tipici ed atipici, anche non necessari ed urgenti. "La tipologia degli atti di indagine utilizzati dalla polizia giudiziaria per pervenire all'accertamento dei fatti" ha spiegato questo Supremo Collegio (Cass., Sez. 6^, 21 settembre 1993, Fattibene, in CED n. 195719), "non è sindacabile", perché le direttive e le deleghe di indagine, ove esistono, tendono a valorizzare, sotto il profilo operativo, proprio l'assetto unitario e congiunto della funzione investigativa e degli organi a cui essa è demandata (pubblico ministero e polizia giudiziaria: arg. ex art. 326 c.p.p.). Contrariamente a quanto ritiene la difesa del ricorrente, l'evoluzione del sistema evidenzia, negli ultimi anni, il passaggio da una compressione degli spazi riconosciuti alla polizia giudiziaria rispetto al ruolo del pubblico ministero, dominus delle indagini, a un progressivo ampliamento dei poteri della polizia. Non a caso è stato evidenziato in dottrina che l'estensione e i limiti della delega prevista dall'art. 370 c.p.p., comma 1, se per un verso ricalcano gli schemi tipici della delega amministrativa, afferendo concettualmente a un rapporto di sovraordinazione gerarchico-funzionale, per altro verso appaiono, anche normativamente, inscindibili dall'autonomia investigativa della polizia giudiziaria, con la quale interagiscono.
Nè l'art. 348 c.p.p., comma 3 ne' l'art. 370 c.p.p., comma 1 fanno riferimento all'urgenza come requisito dell'attività di iniziativa della polizia giudiziaria. Il senso complessivo delie modifiche apportate dalla L. n. 128 del 2001 è stato proprio quello di valorizzare maggiormente l'attività di iniziativa investigativa espletabile dalla polizia giudiziaria, ben oltre un burocratico limite di "orizzonte" della delega del pubblico ministero. Delega o non delega, insomma, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine "anche dopo la comunicazione della notizia di reato" (art. 327, comma 1, aggiunto dalla L. n. 128 del 2001, art. 7), con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive (e le deleghe) impartite dal pubblico ministero (Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2000, Zavattieri, in CED n. 217421).
2. Parimenti non fondata è la seconda doglianza, relativa a una supposta inutilizzabilità della dichiarazioni asseritamente de relato della RO che avrebbe riferito fatti e circostanze appresi dalla AV, convivente del ricorrente, che non li avrebbe confermati. La AV, come osserva la sentenza impugnata, citata per ben due volte, si è avvalsa della facoltà di non rispondere (p. 18).
Ora è pacifico che il codice di rito sancisce l'inutilizzabilità delle testimonianze indirette in ordine alle quali il dichiarante non possa o non voglia indicare le fonti della notizia che assume di aver appreso. La testimonianza indiretta è inutilizzabile, infatti, solo nei casi espressamente indicati dall'art. 195 c.p.p., nn. 3 e 7 mentre è utilizzabile in ogni altro caso, sia pure con l'obbligo di chiamata a deporre del soggetto asseritamente referente. Peraltro, con specifico riferimento al caso in esame, fermo restando che la RO ha riferito essenzialmente e quasi esclusivamente fatti di sua diretta e immediata conoscenza (dal 29 gennaio al 1 febbraio il RE la chiamò telefonicamente quasi tutti i giorni per sapere dove si era rifugiata la AV e poi la seguì il 5 febbraio fino all'abitazione del EL: p. 2), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la testimonianza de relato è pienamente utilizzabile allorché il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto ad esame, si avvalga della facoltà di non rispondere: in questo caso il giudice è libero di valutare secondo il proprio convincimento quanto riferito dal testimone indiretto (Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 1993, n. 3908, Bevilacqua).
3. Per quanto riguarda poi il segnalato tardivo deposito del decreto col quale il giudice dilazionò ai sensi dell'art. 104 c.p.p., comma 3 l'esercizio dei diritto del RE di conferire con l'avv. IO
(terza doglianza), suo difensore al momento della convalida del fermo, è pacifico che tale decreto venne comunicato alla Casa Circondariale di Brindisi alle ore 13,25 del giorno successivo all'adozione del provvedimento precautelare (p. 6). È orientamento costante di questa Corte che la eventuale nullità derivante dalla illegittimità del provvedimento col quale il PM differisce l'esercizio del diritto dell'indagato in vinculis di conferire col proprio difensore non è da ricomprendere tra le nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., ma tra quelle di ordine generale disciplinate dall'art. 180 c.p.p.: nullità che deve considerarsi sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2 se l'indagato e il suo difensore, che hanno assistito all'interrogatorio c.d. di garanzia, non l'hanno eccepita prima del compimento dell'atto (Cass., Sez. 1^, 15 gennaio 2004, Tegas;
Id., 12 giugno 1992, Mazzotta, in Cass. pen. mass. ann., 1994, 90; Id., 27 gennaio 1993, Zagaria, in Arch. n. proc. pen., 1993, 287; Id., 19 novembre 1993, in Giust. pen., 1995, 3^, 164).
Peraltro il deposito tardivo costituisce una mera irregolarità, che non può ritenersi compresa tra le nullità di ordine generale e assoluto destinate a comunicarsi all'interrogatorio reso in sede di convalida. Il deposito tardivo del decreto motivato che dilaziona il colloquio con il proprio difensore non comporta alcuna sanzione processuale, perché, una volta accertata resistenza del decreto, non è ravvisabile alcuna lesione dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato (arg. ex Cass., 6 giugno 1991, Pascariello, in Giust pen., 1992, 3^, 96).
4. Le censure che investono le conversazioni intercettate fra IO LE e il RE, effettuate nell'ambito di un procedimento diverso da quello de quo, si sviluppano su tre fronti: inutilizzabilità di esse perché effettuate presso impianti non installati presso la procura della Repubblica di Brindisi, in difetto dei presupposti richiesti dall'art. 268 c.p.p., comma 3; utilizzo di impianti non in dotazione della polizia giudiziaria, ma di apparecchiature noleggiate da un'impresa privata;
mancanza di motivazione dei relativi decreti autorizzativi.
Nessuna di queste censure appare fondata.
Si è già detto che le censure del ricorrente riguardano intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento diverso da quello avente ad oggetto l'uccisione di EL MO: la legittimità dell'acquisizione di tali conversazioni non viene contestata, anche perché la giurisprudenza di questa Corte Suprema è orientata da tempo nel senso di ritenere pienamente utilizzabili i risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi (cfr. Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2003, n. 16277, Campora, in Cass. pen. mass. ann., 2004, n. 420, p. 1316; Id., Sez. 1^, 17 dicembre 1999, n. 790, Santoro, ibidem, 2001, n. 274, p. 569). Le censure investono il modo dell'acquisizione o, se si preferisce, il modo di utilizzo di queste intercettazioni.
La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la procura della Repubblica esige, come è noto, la ricorrenza di due presupposti: che gli impianti presso la procura risultino "insufficienti o inidonei" e che sussistano "eccezionali ragioni di urgenza". Peraltro, come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (26 novembre 2003, n. 919, ric. Gatto), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" si cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi alla convalida da parte del giudice.
In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima la captazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre altresì che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 21, Campennì), cioè un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera). Quanto all'inidoneità o insufficienza degli apparati captativi in dotazione all'ufficio della procura, si è puntualizzato che la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione (di inidoneità o di insufficienza), ma deve specificare la ragione della inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del PM (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto, cit.).
Con specifico riferimento all'indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", il massimo organo di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo "il rinvio al passo del decreto autorizzativo del gip in ordine alla situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati-fine" di un'associazione per delinquere, di per sè indicativa della "gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare" (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, n. 32, Policastro ma cfr. anche la seni Gatto, già citata).
Orbene, risulta dalla sentenza impugnata che le questioni della incongruità della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte nel procedimento c.d. "i soliti ignoti" (n. 9702/00 RGNR) e l'asserita violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 erano state poste dalla difesa davanti al giudice di primo grado e ripetute sia pure genericamente nel giudizio di appello, dove peraltro nessuna specifica questione è stata prospettata in relazione ai singoli decreti, come invece si fa nell'odierno ricorso. All'obiezione della difesa di aver disposto l'utilizzo degli impianti installati presso la Stazione CC. di Francavilla Fontana perché ivi erano già in corso varie intercettazioni telefoniche e ambientali e inoltre andava considerata la vicinanza ai luoghi ove andavano effettuate le intercettazioni, la sentenza impugnata replica che non si pone qui un problema di "mera opportunità", bensì la necessità di soddisfare un'esigenza ben più pregnante che è quello di tener conto del "continuo e insistente ricambio delle utenze cellulari..., della dislocazione degli impianti di ricezione in ambienti separati", che "oltre a non permettere un'efficace ricezione dei segnali... non garantirebbe di riscontrare nell'immediato quanto appreso dalle stesse, rendendo di fatto vana l'acquisizione dei relativi dati" (p. 16). Peraltro, quanto al requisito della inidoneità o dell'insufficienza degli impianti installati presso la procura, è la stessa difesa a evidenziare nell'atto di ricorso che il pubblico ministero aveva affermato, nel disporre l'utilizzo degli impianti esterni, l'inesistenza di postazioni disponibili al momento della richiesta di intercettazione.
Va da sè, a questo punto, che insistere sull'assenza di una motivazione probante dell'assunto del pubblico ministero circa la reale indisponibilità degli impianti installati presso il suo ufficio costituisce un fuor d'opera, così come appare del tutto irrilevante tacciare il ricambio delle utenze cellulari mobili e la segnalata tempestività dell'intervento della polizia giudiziaria come falsi problemi che non possono legittimare di per sè la deroga prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3. Ad onta forse della non del tutto felice circonlocuzione lessicale usata nel decreto, è fin troppo noto che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato anche in riferimento alla relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazioni nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, e quindi non in astratto, ma con riguardo alle concrete e obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, in relazione alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini, di effettuare un pronto intervento nel corso delle indagini medesime, di non creare ritardi nell'azione investigativa (Cass, Sez. 6^, n. 165/2005, ric. Lenza;
Id., Sez. 1^, n. 467/2003, ric. Calca;
Id., Sez. 4^, n. 27979/2003, ric. Pronesti;
Id, Sez. 1^, n. 27307/2003, ric. Di Matteo). In tale contesto, si è ritenuto correttamente motivato il provvedimento del pubblico ministero di utilizzazione di impianti esterni, collocati presso la polizia giudiziaria, per l'eventuale necessità di un pronto intervento nel corso delle indagini. Peraltro, proprio i colloqui tra le parti interessate (RE e IO) nelle ore immediatamente successive all'omicidio del EL appaiono sintomatici dell'evocazione di una situazione indicativa di quella che è già stata evidenziata come "la gravità del pregiudizio per le indagini che solo la deroga può evitare" (Cass, Sez. Un, n. 32/2001, Policastro, cit.) e, quindi, dell'assoluta urgenza di intervenire prontamente ai fini dell'acquisizione degli elementi di prova volti a ricercare l'autore di un gravissimo fatto di sangue (Cass, Sez. Un, n. 21/2005, ric. Campennì, cit.).
Il ricorrente denuncia, da ultimo, l'inutilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni anche sotto altri profili: perché sono stati utilizzati impianti non in dotazione alla polizia giudiziaria, ma apparecchiature noleggiate da privati e perché i decreti autorizzativi mancano di motivazione attenta e puntuale sul tema dei gravi indizi di colpevolezza.
Anche tali rilievi sono infondati.
A parte che essi non figurano indicati nell'atto di appello (o, meglio, risultano essere stati proposti dalla difesa "genericamente":
p. 15 della sentenza impugnata), è appena il caso di far osservare che il riferimento normativo ad "impianti in dotazione della polizia giudiziaria" deve ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi concreta disponibilità, ivi compreso l'utilizzo di strumenti presi a noleggio. Questa Corte Suprema ha avuto occasione di affermare più volte che, ai sensi del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, deve considerarsi impianto in dotazione della polizia giudiziaria qualsiasi apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, a prescindere dallo strumento contrattuale all'uopo utilizzato per conseguire tale disponibilità, e dunque, anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o di qualunque altro contratto;
la norma, infatti, non si occupa dello strumento giuridico in virtù del quale l'organo di polizia acquisisca tale dotazione, ma mira solo a tutelare la fondamentale esigenza che terzi estranei a tali impianti non possano accedervi (Cass., Sez. 6^, n. 28514/2005, ric. Contorno;
Id., Sez. 2^, n. 48461/2004, ric. Chirillo;
Id., Sez. 6^, n. 40330/2003, ric. Girasole).
Quanto al secondo rilievo, è costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che, ai sensi dell'art.267 c.p.p., comma 3, la norma fa riferimento a "indizi di reato" e non di "colpevolezza", afferendo essi alla sussistenza di un reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto e non postulando affatto che essi debbano essere a carico esclusivo dei soggetti le cui conversazioni debbano a fini investigativi essere intercettate (Cass., Sez. 1^, n. 16779/2004, ric. Prota;
Id., Sez. 1^, n. 4979/2000, ric. Nicchio).
5. Il resto delle censure tocca il merito della vicenda. La difesa del ricorrente si duole, sotto vari profili di illogicità della motivazione, del modo in cui la corte di merito ha effettuato il vaglio di credibilità storica e di attendibilità della RO, ad onta delle perplessità suscitate da alcune sue dichiarazioni specie per quanto attiene i suoi precedenti rapporti col RE;
o delle dichiarazioni delle parti civili IM ER MA e EL RE, rispettivamente madre e sorella della vittima;
o di come è stata liquidata la tesi alternativa di un contrabbandiere al quale il RE cercava di sottrarsi (e che sarebbe servito a spiegare, secondo lui, il tenore dei colloqui avuti col IO); o, infine, dell'assertorietà di alcune affermazioni contenute nella sentenza a proposito dell'epoca della morte del EL. Critiche vengono rivolte anche al giudizio di inattendibilità della prova testimoniale addotta dal ricorrente a sostegno del suo alibi, alla qualificazione del fatto come omicidio volontario, alla ritenuta sussistenza di concorso con i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.
E bene dir subito che la difesa del ricorrente - deducendo surrettiziamente vizi di illogicità della motivazione o, addirittura, di travisamento del fatto - propone in buona sostanza censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto che sono insindacabili in questa sede e ai quali, in ogni caso, il giudice di merito è pervenuto attraverso un attento ed approfondito esame degli elementi di prova a sua disposizione, fornendo una spiegazione convincente di tutti gli aspetti della vicenda, alla luce delle prove emerse soprattutto dalle dichiarazioni precise e dettagliate della RO e dal tenore inequivocabile dei colloqui telefonici intercorsi tra il RE e il IO.
Proprio alla luce di questi due elementi fondamentali, la corte di merito ha spiegato perché le dichiarazioni tardive dell'imputato sul RA siano intrinsecamente inattendibili e inverosimili (cfr nn. 1.4.6, 8.2.4); perché le dichiarazioni "analitiche" della RO, che per ultima vide la vittima allontanarsi con l'imputato il quale aveva espresso intenzioni che solo eufemisticamente possono definirsi "non amichevoli" nei confronti del EL (n. 8.1), debbano considerarsi pienamente credibili vertendo "su circostanze qualificanti" tali da "sopperire... anche a residue perplessità" (n. 8.3.5; ma cfr. anche n.
8.7.3 a proposito della testimonianza di tale OL VA); perché le conversazioni intercettate, esaminate nella loro sequenza logica e temporale (nn. 8. 2. 2, 8. 2. 3, 8. 2. 5, 8. 2, 6, 8. 2. 7, 8. 2. 8, 8. 2. 9, 8.2.10), confermino in crescendo che il loro oggetto è pressoché esclusivamente l'omicidio del EL è che la fuga del RE debba porsi in relazione al suo diretto coinvolgimento nella vicenda, sicché costituiscono "un asse portante dell'accusa" e sono "incompatibili con altre spiegazioni" (nn. 8. 2. 1, 8.2.11); e perché un contributo utile alle indagini sia venuto anche dalle dichiarazioni dell'ispettore Furone (n. 8.4.1) e da quelle della madre e della sorella della vittima (nn. 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4., 8.4.4.1, 8.4.4.2, 8.4.4.3, 8.4.4.4, 8.4.4.5).
Articolata è anche la disamina sull'epoca della morte del EL, che costituisce uno dei punti nodali di questa vicenda giudiziaria, avuto riguardo alle condizioni del cadavere (n. 8.5.3), all'assenza di lesioni provocate da animali di grossa taglia (n. 8.5.4), e alla presenza di residui di cibo all'interno dello stomaco della vittima (n. 8.5.5). La spiegazione fornita dalla corte di merito (pp. 41-42), anche se non ineccepibile, non appare comunque manifestamente illogica ne' contraddittoria;
ne' inficia il percorso motivazionale della decisione, anche perché la difesa del ricorrente, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio sicuro, si sforza di ricostruire le ultime ore della vittima, stabilendo con esattezza l'ora e il luogo dove il pasto è stato consumato, alimentando in questo modo congetture e illazioni consequenziali del tutto inaccettabili (in ordine alla inattendibilità della RO, alla distorta interpretazione del contenuto delle telefonate intercorse tra il IO e il RE, ecc.) e a fronte del comportamento di un imputato che nega il suo incontro col EL contro ogni evidenza probatoria, chiama tardivamente in causa un contrabbandiere (il RA) come motivo della fuga e cerca di avvalersi della copertura del suo interlocutore telefonico (il IO), e fornisce una discutibile prova d'alibi, servendosi delle dichiarazioni palesemente compiacenti di parenti e amici (pp. 49-50: nn. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.3.1, 8.8.3.2, 8.8.3.3, 8.9).
Quella che propone la difesa è ancora una volta quindi un'ipotesi alternativa e, come tale, irrilevante in questa sede. Convincenti e pienamente aderenti alle risultanze processuali sono anche le considerazioni svolte sulla qualificazione giuridica dei fatti (nn. 9 e 10).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rimette alla corte di assise di appello di CC la liquidazione delle spese e degli onorari sostenuti dalle parti civili costituite nel presente giudizio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006