Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26284
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

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La testimonianza "de relato" è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto a esame, si avvale del diritto di non rispondere. In tal caso, quanto da esso riferito è liberamente valutato dal giudice ai fini del proprio convincimento.

Dopo la riforma dell'art. 348 comma terzo cod. proc. pen. dovuta alla l. n. 128 del 2001, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al P.M. della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal P.M. medesimo.

Il deposito tardivo del provvedimento col quale il P.M. differisce l'esercizio del diritto dell'indagato "in vinculis" di conferire col proprio difensore costituisce una mera irregolarità che non comporta alcuna sanzione processuale perché, una volta accertata la esistenza del decreto, non è ravvisabile alcuna lesione dell'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26284
    Data del deposito : 6 luglio 2006

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