Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/91 è configurabile rispetto ad ogni delitto, non punito con l'ergastolo, realizzato attraverso una condotta che ricolleghi l' atto intimidatorio alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso, indipendentemente dal fatto che il soggetto agente faccia parte o meno del sodalizio mafioso.
Commentario • 1
- 1. Art. 575 - Omicidiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (Sez. 1, 27620/2007, richiamata da Sez. 1, 13628/2019). L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2004, n. 22629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22629 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1250
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041707/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE GI N. IL 05/03/1973;
avverso ORDINANZA del 25/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI F. M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25.6.2003 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza emessa il 9.6.2003 dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in ordine al delitto di tentata estorsione continuata aggravata in concorso (artt. 110, 81 cpv. c.p., 56, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3 c.p., aggravato dall'art. 7 legge 203/1991). Il Tribunale riteneva che gravi indizi di colpevolezza fossero costituiti dalla dettagliata deposizione testimoniale della parte offesa, BI FE, titolare di un'agenzia di affari, confortata dall'esito delle attività di individuazione fotografica, nonché dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche intercorse tra TA IO, mandante dell'azione ed esponente di rilievo di un'associazione camorristica operante al Vomero, NE IU, SS PI, aventi ad oggetto la gestione delle attività criminose e dalle risultanze di un controllo di Polizia effettuato il 10.3.2003, ossia lo stesso giorno in cui veniva formulata a FE la richiesta estorsiva a nome di TA IO detto ON, nel corso del quale venivano trovati insieme TA, SS e NE. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, SS, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., per omessa trasmissione al Tribunale competente del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche;
b) violazione degli artt. 266, 267, 268, 271 c.p.p. per inosservanza del termine stabilito da giudice per l'espletamento delle attività di intercettazione telefonica;
c) violazione dell'art. 63, commi 1 e 2, c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni inizialmente reticenti di BI FE;
d) omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento al primo motivo la Corte osserva quanto segue. In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995 n. 332", l'espressione "elementi su cui la richiesta si fonda", contenuta nell'art. 291, comma 1, c.p.p., richiamato dall'art. 309, comma 5, c.p.p., implica che, entro il termine perentorio di cinque giorni, il Pubblico Ministero è tenuto a porre a disposizione, dapprima del giudice per le indagini preliminari e, successivamente, del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine sulla base dei quali ha sollecitato l'emissione del provvedimento limitativo della libertà personale, nonché le successive emergenze processuali favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.
Il termine "elementi" comprende non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini.
In tal modo non si violano i diritti di difesa, in quanto il contraddittorio può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziali posti a fondamento dell'ordinanza impugnata (Sez. 5^, 1.10.1998, n. 0 5028, ric. Balbo ed altri, riv. 211524; Sez. 1^, 19.5.1998, n. 0 2130, ric. Ceglie, riv. 210548; Sez. 6^, 1.4.1998, n. 00 551, ric. Romeo, riv. 210207).
Nel caso in esame gli atti inviati al tribunale del riesame sono gli stessi su cui il Pubblico Ministero aveva fondato la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, accolta dal giudice per le indagini preliminari, il quale, nel provvedimento impugnato, ha valutato sulla base di essi la gravità indiziaria degli elementi raccolti ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. Non si è, pertanto, verificata alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto il contraddittorio dinanzi al tribunale costituito ex art. 309 c.p.p. si è validamente instaurato su atti già ritualmente a conoscenza dell'indagato.
2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Ai fini del controllo del rispetto del periodo di tempo per cui è intervenuta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari ad effettuare intercettazioni telefoniche o ambientali, la decorrenza del termine opera dal giorno in cui hanno effettivamente inizio le operazioni e non da quello in cui viene emesso dal giudice per le indagini preliminari il provvedimento autorizzativi delle stesse (Sez. Un. 23.2.2000, N. 0000 6, ric. D'Amuri, riv. 215842; Sez. 1^, 17.5.2000, n. 0 3631, riv. 216178). Nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato le operazioni di intercettazione ambientale per la durata di quindici giorni, le stesse hanno avuto inizio in data 30.4.2003 e si sono svolte per un giorno nel rispetto del lasso di tempo stabilito.
3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso la Corte osserva che, in materia di dichiarazioni indizianti, al fine di individuare la qualificazione da attribuire al soggetto che rende dichiarazioni nel processo e farne derivare l'eventuale inutilizzabilità ovvero il tipo di apprezzamento che bisogna farne, occorre avere riguardo alla qualifica in quel momento da attribuire allo stesso, secondo il tipo di interesse personale specifico che la legge vuole sia protetto. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dall'art. 63 c.p. presuppone, quindi, che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale - in senso sostanziale - che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito.
Nel caso di specie FE, parte offesa del delitto di estorsione, al momento in cui è stato sentito, non rivestiva la qualità ne' di imputato ne' di indagato ne', infine, sentito come persona informata sui fatti, ha reso dichiarazioni da cui si potesse desumere una sua responsabilità in ordine ad un fatto pregresso.
Non si è, pertanto, verificata alcuna delle situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 63 c.p.p.. 4. Anche il quarto motivo di ricorso non è fondato.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13.5.1991 n. 152 conv. con modificazioni nella legge 12.7.1991 n. 203 è
configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista nella predetta norma. Nell'ambito della prima ipotesi rientrano le condotte non solo di colui che, facendo parte di un'organizzazione dotata degli elementi costitutivi delineati nell'art. 416 bis c.p., ricorra a metodi mafiosi per la commissione dei singoli reati o agisca al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, bensì anche i comportamenti di chi, pur non essendo organicamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso, evochi la forza di intimidazione promanante in un certo ambito territoriale dall'associazione di stampo mafioso e sfrutti le conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà del contesto sociale per la più agevole commissione degli illeciti.
La tipicità dell'atto intimidatorio è, quindi, ricollegabile non già alla natura e alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, in quanto la condotta posta in essere risulta concretamente riconducibile alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso (Sez. 1^, 12.10.1998, n. 0 2128, ric. P.M. in proc. pen. Prete ed altri, riv. 212530).
L'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione corretta ed adeguata alla stregua dei principi sinora esposti, specificando gli elementi di fatto, in quanto tali non censurabili in sede di legittimità, che consentivano di ravvisare il ricorso al metodo mafioso. La decisione del Tribunale, pertanto, appare frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali ed è convenientemente motivata sul piano logico e giuridico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004