Sentenza 31 marzo 1998
Massime • 1
In tema di valutazione probatoria, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/1998, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 31.03.1998
1.Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 410
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 04400/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'RA CI n. il 15.02.1963
avverso sentenza del 11.12.1997 C. ASS. APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. EP Ricciulli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Fatto
Il presente processo ha per oggetto l'omicidio volontario aggravato di CE LI, deceduto la sera del 7/5/1992 in Pomigliano d'Arco, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, a causa di colpi di arma da fuoco sparatigli contro con una pistola cal. 9 da una autovettura occupata da più persone. Tale omicidio, secondo l'accusa, era stato commesso da parte di più soggetti, tra i quali IA VA in qualità di mandante e D'AM RO, RN TO, EL IN e LA EP quali esecutori materiali. In particolare nel corso delle indagini le accuse erano state mosse sulla base delle convergenti chiamate di correo del EL e del RN, che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia ER NA e ER VA, nonché in altri elementi quali le modalità del fatto e le risultanze autoptiche.
All'esito delle indagini con decreto del 28/6/1993 il G.I.P. disponeva il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Napoli, insieme ad altri 32 imputati, di D'AM RO e IA VA per rispondere in concorso tra loro del reato di omicidio del CE, aggravato dalla premeditazione, dal numero, delle persone e dal motivo abietto "di mantenere la supremazia sul territorio del comune di Pomigliano d'Arco", nonché dei reati di detenzione e porto illegale di armi da sparo.
Nel corso del dibattimento di primo grado le posizioni del IA e del D'AM venivano separate da quelle degli altri imputati e con sentenza del 26/5/1995 la Corte di Assise di Napoli dichiarava gli stessi colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di mesi sei, nonché alla pena di lire due milioni di multa, oltre alle pene accessorie consequenziali. Proposto rituale gravame da parte dei due imputati, la Corte di Assise di Appello di Napoli - dopo aver proceduto in data 9/12/1997 alla separazione del processo a carico del IA, perché legittimamente impedito a comparire all'udienza, e dopo aver rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata dal difensore del D'AM diretta alla escussione del coimputato LA EP - all'esito del dibattimento pronunciava sentenza in data 11/12/1997, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado nei confronti del D'AM.
Nella motivazione la Corte di merito - dopo aver esposto in modo dettagliato le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia EL e RN, appartenenti al gruppo camorristico facente capo al IA, che avevano partecipato insieme al LA al gruppo di fuoco, e dopo aver evidenziato una serie di riscontri esterni, che ne confermavano l'attendibilità - riteneva provata la responsabilità del D'AM nella commissione dell'omicidio quale partecipante alla fase organizzativa dello stesso. Infatti, secondo i due collaboranti, il D'AM non solo era stato presente nel luogo del clan, ove erano stati presi gli accordi per la commissione dell'omicidio e ove aveva dato disposizioni ai vari partecipanti su come dovevano distribuirsi nelle autovetture che li dovevano trasportare sul luogo dell'attentato, ma aveva anche loro detto "Non vi ritirate finché non l'ammazzate". Inoltre il RN aveva anche riferito che dopo l'omicidio e dopo l'incendio della "Alfetta", che era servita per commettere il delitto, si era recato a casa del D'AM per dirgli che era tutto a posto. Secondo la Corte di merito tali dichiarazioni accusatorie dovevano ritenersi intrinsecamente attendibili, perché disinteressate, tanto più che gli stessi collaboranti, formulando l'accusa a carico del D'AM, erano esposti a gravi ritorsioni da parte gruppo IA. Tali dichiarazioni dovevano ritenersi anche estrinsecamente attendibili, perché avevano trovato riscontro non solo tra loro ma anche in numerosi elementi esterni (tutti specificamente indicati in motivazione) risultanti dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalla relazione autoptica. Inoltre tali chiamate di correo avevano trovato riscontro nelle ER VA, che aveva riferito di aver appreso dal padre che il D'AM era presente con altre persone nel cortile di IA Vincenza, da dove era partita la spedizione punitiva, e che subito dopo la partenza del CE alla guida della sua autovettura, dal cortile era uscita una autovettura "Alfetta", che l'aveva seguito. Nè, secondo la Corte di merito, le discordanze rilevate dalla difesa potevano incrinare la credibilità dei due chiamanti. Infatti nessun rilievo poteva avere la circostanza che i due collaboranti non avevano concordato sul tipo di autovettura adoperata dagli altri complici che li avevano seguiti, tenuto conto che detti complici erano partiti il gruppo di fuoco, costituito dal due collaboranti e dal LA;
ne' poteva aver rilievo la circostanza se fosse stato o meno il RN a indicare la vittima designata, trattandosi di circostanza che non scalfiva la prova della partecipazione del D'AM all'omicidio nella qualità di organizzatore dello stesso. Quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante della premeditazione, la Corte osservava che, come risultava dalle concordi dichiarazioni dei due collaboranti, la decisione di uccidere il CE era stata presa dal IA già da qualche mese, tanto che si attendeva solo l'occasione favorevole. Pertanto la risoluzione improvvisa di uccidere il CE quella sera non escludeva l'aggravante in esame, tenuto conto che la decisione di uccidere era già stata presa anche se l'esecuzione dell'omicidio era stata rimandata al momento in cui si fossero verificate le condizioni più favorevoli.
Quanto al movente - anche se i collaboranti ne avevano indicati almeno due e cioè eliminazione di un concorrente o vendetta da parte del IA per aver partecipato la vittima, in qualità di "specchiettista", all'omicidio di ST AN, appartenente alla sua organizzazione criminale - la Corte di merito riteneva di individuare la causale principalmente nel fatto che il IA voleva dal territorio un concorrente che agiva nel suo stesso campo del contrabbando di sigarette. Secondo la Corte tale causale aveva trovato conforto in numerose dichiarazioni (vedi ER NA, ER VA, MA RO, MA IN, MA AN, PO AN), dalle quali era emerso che il CE si occupava di contrabbando di sigarette in concorrenza con l'organizzazione criminale del IA e che lo stesso IA, spalleggiato dal D'AM, in una occasione aveva pesantemente redarguito ER NA, socio del CE, e in altra occasione aveva picchiato PO AN, minacciando anche di ucciderlo se non si fosse allontanato da Pomigliano d'Arco. Sotto tale profilo doveva ritenersi sussistente anche l'aggravante del motivo abietto, tenuto conto che l'omicidio era stato commesso al fine di eliminare un concorrente che aveva posto in essere una azione di disturbo di una attività criminosa svolta sul territorio, tanto che tale circostanza costituiva la dimostrazione di una notevole deformazione del senso morale da parte dell'imputato. Infine la Corte rigettava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sia in considerazione dei gravi e numerosi precedenti penali dell'imputato, sia in considerazione del rilevante ruolo da lui svolto nella organizzazione dell'omicidio, sia in considerazione della elevata intensità del dolo, desunta in particolare dalla ritenuta premeditazione.
Quanto alla rinnovazione del dibattimento, la Corte rigettava la relativa richiesta (già rigettata con ordinanza nel corso del dibattimento), osservando da un lato che gli elementi acquisiti consentivano di pervenire alla definizione del processo senza l'ulteriore acquisizione di prova, e rilevando dall'altro che, comunque, la difesa non aveva specificato l'oggetto o le circostanze di fatto sulle quali LA EP doveva essere sentito. Avverso la predetta sentenza e l'ordinanza del 9/12/1997, reiettiva della richiesta di rinnovazione del dibattimento, hanno proposto ricorso i difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca dei due collaboranti sul rilievo che tale attendibilità non poteva essere fondata sulla circostanza che i collaboranti RN e EL, riferendo le accuse a carico del IA e dei componenti del suo gruppo, si erano esposti a ritorsioni di ogni genere, essendo evidente che ragionando in tal modo tutti i pentiti sarebbero sempre intrinsecamente attendibili. Invece, secondo i difensori, l'attendibilità intrinseca dei due collaboranti doveva essere attentamente verificata sulla base dei criteri più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità quali: l'esame della personalità del collaborante, la genesi della sua risoluzione alla confessione, i rapporti con i chiamati in correità, la precisione e la coerenza del racconto, il disinteresse, la spontaneità, ecc.. In particolare i difensori hanno rilevato che le dichiarazioni dei collaboranti non potevano ritenersi intrinsecamente attendibili sia perché non caratterizzate dalla spontaneità e dal disinteresse, tenuto conto dei vantaggi che loro sarebbero derivati dalla collaborazione, sia perché tra loro contraddittorie. Inoltre i difensori hanno contestato anche la ritenuta attendibilità estrinseca, evidenziando che i riscontri indicati dalla Corte di merito riguardavano esclusivamente le modalità del fatto, ma non si estendevano alla individuazione di elementi specifici a carico del D'AM, tanto più che le chiamate di correo non potevano costituire tra loro un reciproco riscontro, attese le numerose contraddizioni in cui erano caduti i due chiamanti. A tal proposito i difensori hanno evidenziato una serie di contraddizioni in cui sarebbero caduti i due collaboranti riguardanti in particolare il tipo di autovetture adoperate, l'ordine di partenza, il ruolo del ricorrente, gli ordini da lui impartiti, ecc.. Pertanto, secondo i difensori, dalla mancata valutazione di tali contraddizioni derivava il difetto della motivazione e la violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p., tanto più che gli altri riscontri indicati idonei a confermare l'attendibilità dei chiamanti in relazione alla posizione del D'AM. Tale motivo è infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p., la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Orbene nel caso di specie i giudici di merito - le cui decisioni si integrano a vicenda per essere conformi sul punto - si sono adeguati al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio circa la responsabilità dell'imputato alle convergenti ed autonome dichiarazioni dei chiamanti in correità EL e RN, ritenuti intrinsecamente attendibili sulla base di considerazioni che emergono, seppure in parte implicitamente, dal contesto della stessa motivazione. Basti pensare che la Corte di merito, oltre ad evidenziare il grave rischio di ritorsioni alle quali si erano esposti i due chiamanti a causa della loro collaborazione, hanno più volte sottolineato la spontaneità dei due collaboranti, il loro disinteresse e la coerenza del loro racconto, che per giurisprudenza costante sono considerati elementi idonei per una corretta valutazione della attendibilità intrinseca, di guisa che la censura mossa sul punto deve essere senz'altro rigettata. D'altra parte vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano tiri qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza. In effetti le dichiarazioni dei due collaboranti, rese in piena autonomia, tanto da escludere il pericolo di reciproche influenze, già da sole sono idonee a costituire tra loro un valido riscontro. Pertanto deve ritenersi infondata la censura dedotta dai difensori sul rilievo che le dichiarazioni dei collaboranti non potevano costituire un riscontro reciproco, in quanto tra di loro contraddittorie. A tal proposito i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alle divergenze insorte tra le dichiarazioni dei due collaboranti, superandole con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. Infatti - come già rilevato dai giudici di merito - le eventuali divergenze riguardanti il tipo di autovetture adoperate dagli altri partecipanti all'omicidio o la presenza o meno del D'AM alla fase della esecuzione materiale dell'omicidio non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari di scarsa rilevanza, che ben potevano essere sfuggiti ai collaboranti, tenuto conto della concitazione del momento e del fatto che i due collaboranti si erano già allontanati a bordo della loro autovettura per commettere l'omicidio.
Inoltre va considerato che tali dichiarazioni hanno trovato ampio riscontro in numerosi elementi di generica e di specifica indubbiamente idonei per la loro rilevanza a confermare la credibilità dei due chiamanti. In particolare la Corte di merito noti si è limitata a indicare come riscontri i pur significativi elementi riguardanti le modalità del fatto e le risultanze autoptiche, peraltro pienamente aderenti alla ricostruzione dell'omicidio operata dai due collaboranti, ma ha altresì evidenziato il contenuto delle testimonianze di ER NA e ER VA, indubbiamente idonee a conferire un ulteriore connotato individualizzante nei confronti del D'AM. Infatti questi non solo fu presente alla riunione in cui si decise di eseguire l'omicidio e nel luogo da dove partì l'autovettura con a bordo gli esecutori materiali dell'omicidio, ma impartì anche ordini precisi per la miglior riuscita della spedizione punitiva. Inoltre il D'AM fu presente a fianco del capo-clan IA VA anche in altre occasioni, in citi occorreva dimostrare la forza e la supremazia della organizzazione criminale di appartenenza (vedi minacce al ER ed a PO). Tali circostanze, come correttamente rilevato dai giudici di merito, lasciano indubbiamente desumere la rilevante posizione del D'AM nell'ambito della organizzazione criminale, di guisa che la sua partecipazione all'omicidio nella qualità di organizzatore dello stesso trova un ulteriore conforto di natura logica proprio nella posizione preminente del D'AM nell'ambito della organizzazione criminale. Nè le censure mosse dai difensori sono idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dalla Corte di merito, tanto più che le stesse - specie quelle relative alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboranti e dei relativi riscontri - sono inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede.
Pertanto, alla luce dei consolidati criteri vigenti in materia di valutazione della prova, le dichiarazioni dei due collaboranti - che, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, hanno trovato ulteriore riscontro in numerosi elementi esterni di indubbia rilevanza, peraltro tra loro raccordati in modo logico sulla base di un accertato movente - ben possono costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del D'AM.
Con il secondo motivo si deduce il difetto della motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto in relazione alla ritenuta causale dell'omicidio sul rilievo che la Corte di merito aveva indicato uno dei due moventi prospettati senza spiegare le ragioni poste a fondamento del proprio giudizio e senza tener conto che il movente indicato (cioè eliminazione di un concorrente dal mercato del contrabbando di sigarette) non poteva considerarsi attendibile, attesa la rilevante posizione economica del gruppo IA rispetto al piccolo giro di contrabbando gestito dal CE e dai suoi soci.
Anche tale motivo è infondato.
Invero, in un processo indiziano, il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro ciò non significa che in presenza di più moventi diversi tra loro o in presenza di moventi incerti non sia possibile pervenire ad un giudizio di affermazione di responsabilità. Infatti anche in un processo indiziario l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli.
Orbene nel caso di specie occorre rilevare che il movente indicato dai giudici di merito (eliminazione dal mercato del contrabbando di sigarette di uno scomodo concorrente) certamente è il più condivisibile, in quanto ha trovato conferma non solo nelle convergenti dichiarazioni di più testi dianzi indicati, ma anche nella considerazione di natura logica fatta dai giudici di merito e, cioè, che il perseguimento del controllo del territorio costituisce una condizione vitale per la sopravvivenza della stessa organizzazione criminale, che in caso di perdita della supremazia sul territorio rischierebbe il suo annientamento. Tuttavia - anche se il movente si dovesse identificare, come riferito da uno dei collaboranti, nella vendetta conseguente alla partecipazione della vittima all'omicidio del ST, legato alla organizzazione criminale del IA - tale circostanza non inciderebbe minimamente sull'impianto accusatorio, sia perché i due moventi indicati non si pongono in contrasto tra loro, sia perché la responsabilità dell'imputato non è stata desunta in modo determinante dal movente, ma da una pluralità di altri elementi gravi, precisi e concordanti idonei per la loro rilevanza a legittimare il convincimento in ordine alla sua responsabilità.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 190, 495 e 603 c.p.p. sul rilievo che la richiesta di rinnovazione del dibattimento diretta alla escussione del LA, ritenuto complice nell'omicidio, era stata rigettata in violazione degli articoli citati, in quanto, trattandosi di prova nuova, alla fattispecie era applicabile il secondo comma dell'art. 603 c.p.p.. Inoltre il rigetto della suddetta richiesta doveva considerarsi immotivato, sia perché la richiesta formulata con i motivi di appello erano state analitiche, sia perché le circostanze sulle quali il LA avrebbe dovuto deporre erano di palmare evidenza, tenuto conto della sua partecipazione al fatto delittuoso e, quindi, della sua diretta conoscenza dello svolgimento dei fatti e delle persone che vi avevano partecipato.
Tale censura è manifestamente infondata. Infatti - a parte la considerazione che la richiesta di rinnovazione del dibattimento diretta alla escussione del LA è stata formulata in modo del tutto generico, mancando ogni indicazione in ordine alle circostanze sulle quali lo stesso doveva deporre - va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nel caso di specie non è applicabile il secondo comma dell'art. 603 c.p.p., atteso che non si tratta di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ma di prova la cui richiesta di ammissione era già stata respinta dai giudici di primo grado. In particolare la Corte di merito, facendo buon uso del suo potere discrezionale derivantegli dall'art. 603 c.p.p. in tema di rinnovazione del dibattimento, ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti senza ravvisare la necessità di assumere la nuova prova dedotta dal ricorrente. D'altra parte, pur non sussistendo alcun limite al potere del giudice del dibattimento di assumere nuove prove su richiesta di parte o di ufficio ai sensi dell'art. 603 c.p.p., occorre rilevare che nel caso in esame i giudici di merito hanno chiarito in modo specifico le ragioni per le quali non veniva ammessa la nuova prova. Ne consegue che, poiché il diniego di rinnovazione del dibattimento è stato motivato sulla base di considerazioni immuni da vizi logici, l'ordinanza impugnata sotto tale profilo non merita alcuna censura. Con il quarto motivo si deduce la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione sul rilievo che al D'AM era stata ascritta la condotta di aver sparato colpi di arma da fuoco contro il CE, mentre in effetti lo stesso era stato condannato quale organizzatore dell'omicidio cioè per un ruolo a lui mai contestato.
Tale censura va dichiarata inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che l'omicidio è stato contestato al D'AM a titolo di concorso e la sua partecipazione nella qualità di organizzatore dell'omicidio è stato oggetto di una ampia disamina nel corso del dibattimento, di guisa che sul punto l'imputato ha avuto tutto lo spazio necessario per svolgere la propria difesa. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 577 n. 3 c.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che non vi era prova che il D'AM avesse aderito alla decisione di commettere l'omicidio già in precedenza insieme agli altri concorrenti e che, comunque, come riferito dallo stesso RN, la decisione di commettere l'omicidio maturò in quel momento, mentre in precedenza vi erano state "solo chiacchiere".
Tale motivo è infondato.
Infatti è consolidato orientamento di questa Corte che per la sussistenza, dell'aggravante della premeditazione è necessario che ricorra un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale non solo tale proposito si consolida e si rafforza, ma vengono anche studiate le modalità e predisposti i mezzi per l'attuazione del piano. Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio circa la sussistenza dell'aggravante della premeditazione ad elementi specifici, costituiti dalle concordi dichiarazioni dei due collaboranti, che avevano riferito che la decisione di uccidere il CE era stata presa già da qualche mese, tanto che mi attendeva solo l'occasione favorevole. Pertanto l'aggravante in esame deve ritenersi sussistente anche a carico del D'AM, tenuto conto che la decisione di uccidere il CE era già stata presa in precedenza dalla organizzazione criminale, di cui l'imputato faceva parte, e che tra il momento in cui si decise di attuare il proposito criminoso (in presenza del D'AM, che impartì i relativi ordini) e il momento della esecuzione materiale dell'omicidio trascorse un apprezzabile lasso di tempo. Inammissibile deve ritenersi il sesto motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 577 n. 4 c.p. sul rilievo che per la sussistenza dell'aggravante in esame è necessario individuare con certezza una causale, che invece nel caso di specie non era stata individuata dalla Corte di merito con esauriente motivazione. Infatti, come già detto in precedenza, la Corte di merito con adeguata motivazione ha individuato il movente (eliminazione di un concorrente dal mercato del contrabbando di sigarette al fine di affermare la propria supremazia sul territorio), che, rivelando una indubbia deformazione del senso morale dell'agente, integra sicuramente gli estremi della aggravante in esame.
Inammissibile deve ritenersi, infine, il settimo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 62 bis c.p. e la mancanza di motivazione sul rilievo che, una volta esclusa la premeditazione, veniva meno anche l'intensità del dolo, di guisa che il diniego delle attenuanti generiche risultava immotivato.
Infatti, nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici, quali la estrema gravità delle modalità del fatto, l'intensità del dolo, desunta anche dalla ritenuta premeditazione, e la pericolosità sociale dell'imputato, desunta da numerosi e gravi precedenti penale. Ne consegue che, poiché il diniego delle attenuanti generiche è motivato tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la sentenza impugnata non merita alcuna censura nemmeno sotto tale profilo, non essendo consentito al giudice di legittimità di interferire nella sfera discrezionale riservata dalla legge al giudice di merito. Pertanto, poiché la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logico-giuridici, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/615/616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998