Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
È legittimo il ricorso agli impianti di intercettazione diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica se il decreto del pubblico ministero ne motiva l'utilizzazione subordinandola all'indisponibilità di questi ultimi impianti, da attestarsi con certificazione della Segreteria prima che abbiano inizio le operazioni di intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2010, n. 27761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27761 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 22/06/2010
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1069
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 14419/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AV N. IL 29/03/1984;
avverso l'ordinanza n. 281/2010 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 04/03/2010;
sentita la reazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 04.03.2010, che ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Trani del 05.02.2010, che gli aveva applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto ex artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, CA VO propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, poste a base del ritenuto grave quadro indiziario, in quanto eseguite in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per la mancanza, nei decreti del P.M. del 24.04.2008
e del 14.05.2008, di valida motivazione in ordine ai presupposti per l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura procedente. Il ricorrente assume in particolare che i decreti attuativi del P.M., oltre a non contenere alcuna concreta motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza, recano la previsione della possibilità dello svolgimento delle operazioni di captazione nei locali della P.G. per l'ipotesi di indisponibilità delle postazioni della Procura, senza che però sia stato emesso alcun apposito provvedimento del P.M. successivamente all'attestazione di tale indisponibilità da parte del responsabile dell'ufficio. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve, invero, ritenersi corretta (come già ritenuto da Cass.17.10.2007, n. 43404; contra Cass. 13.01.2010, n. 10399) la motivazione del decreto del P.M. (quale quella resa nel caso in esame) sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, subordinata alla condizione della indisponibilità delle postazioni della Procura, oggetto di specifica e prevista attestazione da parte del responsabile dell'ufficio, che intervenga (come avvenuto nella specie, in conformità a quanto puntualizzato da Cass. SS.UU. 29.11.2005, n. 2737, Campennì) prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione. La detta attestazione del responsabile dell'ufficio, infatti, realizza semplicemente la condizione cui il provvedimento del P.M. ha preventivamente subordinato, valutandola già come sufficiente, l'autorizzazione all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura. Pretendere in tale ipotesi (come si sostiene nella cit. sent. 10399/2010) un nuovo intervento del P.M., che altro non potrebbe fare che prendere atto del concreto verificarsi di quanto da lui già previsto e valutato, si risolverebbe in un inutile e ridondante formalismo, che nulla potrebbe aggiungere alla esigenza, soddisfatta nella sostanza, del controllo e della motivazione da parte della A.G.; e ciò tanto più in relazione a quanto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Gatto del 26.11.2003, n. 919, nella quale si ritiene adeguatamente motivato un decreto in cui si dia semplicemente atto della indisponibilità di linee presso la Procura.
Per quanto concerne le eccezionali ragioni di urgenza, l'ordinanza impugnata ha dato atto della loro inequivoca emersione dalle informative di P.G. richiamate dall'A.G. e dallo stesso apparato motivazionale delle richieste del P.M. e dei decreti autorizzatoli del GIP, oltre che dallo stesso decreto esecutivo del P.M., atti che fanno puntuale riferimento alla perpetrazione in atto delle condotte delittuose D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, e tanto deve ritenersi sufficiente ai fini della reiezione della eccezione sollevata sul punto nel ricorso (cfr. Cass. 27.09.2006, n. 36090 e Cass. SS.UU. sentt. nn. 32/2001 e 919/2004).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010