Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 2
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all'estero per un procedimento penale radicato davanti alla Autorità giudiziaria straniera se il giudice italiano accerta che l'autonomo procedimento per il quale l'imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all'estero, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 722 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 2004.
Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., di retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere presentata dopo la sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 8984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8984 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 106
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 41416/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G.I. N. IL (SI) ;
avverso l'ordinanza n. 618/2014 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 25/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso.
Udito il difensore PINTUS Antioco che si riporta ai motivi e all'allegata memoria e insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.8.2014 il Tribunale di Messina, rigettava la richiesta di appello avverso l'ordinanza, emessa in data 18.7.2014, con la quale la Corte di Assise di Messina aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di G.G.I.
nell'ambito del procedimento n. 5734/07 RGNR, n. 08/12 R.G. Corte di Assise.
L'imputato G.G.I. veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza resa in data 7.02.2011, eseguita a seguito di mandato di arresto Europeo in data 10 giugno 2011, per i reati di cui all'art. 416 c.p., comma 1, 2, 3 e 6, - artt. 81 e 110 c.p., e art. 600 c.p., commi 1, 2 e 3, la L. n. 146 del 2006, art. 4, (capi 21 e 22 dell'originaria rubrica) ed altro.
Da quanto si desume dal provvedimento impugnato, dopo un primo decreto di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale Collegiale di Messina datato 21 luglio 2011, a seguito della sentenza di incompetenza di tale Tribunale emessa in data 4 ottobre 2012, il predetto veniva nuovamente rinviato a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Messina con decreto di giudizio immediato emesso in data 26 ottobre 2012.
In data 18 luglio 2014 la Corte di Assise di Messina emetteva dispositivo di sentenza con il quale lo riteneva colpevole per i reati allo stesso ascritti ai capi 12), 13), 14) e 16) del decreto di giudizio immediato - fatta eccezione per il capo 14) per i reati commessi in danno di M.M...R. e V.D.I. -
riuniti per la continuazione e lo condannava alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, mentre lo assolveva dal reato di cui al capo 15) per non aver commesso il fatto.
Nel corso del processo dinanzi alla Corte di Assise veniva emessa in data 6 febbraio 2013 ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelar nei confronti di tutti gli imputati detenuti per tutta la durata del procedimento di primo grado.
Con l'atto di appello - come si desume dal provvedimento impugnato - il difensore si doleva del fatto che la Corte di Assise, con l'impugnata ordinanza, non avesse valutato la richiesta ex art. 297 c.p.p., comma 3, in ordine alla richiesta di revoca per precedente carcerazione preventiva per gli stessi fatti.
Nello specifico il difensore lamentava il mancato computo, ai fini del calcolo della durata massima del termine della custodia cautelare, del periodo di carcerazione subito dal G. in Romania dal 29 aprile 2009 fino al marzo 2011, per un totale di 23 mesi di detenzione, per gli stessi fatti oggetto del processo pendente presso la Corte di Assise.
Lamentava, inoltre, il mancato accoglimento della richiesta subordinata di revoca e/o sostituzione della misura per cessate o attenuate esigenze cautelari. Il Tribunale di Messina, tuttavia, rigettava l'appello.
2. Ricorre il G. , personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- Palese violazione della legge penale;
illegittimità della misura cautelare;
Illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 297 c.p.p., comma 3; mantenimento illegittimo di provvedimento limitativo della libertà personale.
Il ricorrente ricorda di essere stato sottoposto a procedimento penale per aver presuntivamente commesso i reati di associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, in danno di alcune ragazze di nazionalità romena. Per tali identici fatti, afferma, tuttavia, di avere subito analogo giudizio in Romania, ove è stato condannato, in via definitiva, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, interamente scontata, come risulterebbe in maniera chiara ed evidente dalla lettura delle sentenze prodotte sia alla Corte d'Assise di primo grado che al Tribunale del riesame di Messina, in data 22 agosto 2014, e delle quali ha chiesto in questa sede l'acquisizione per valutare la corrispondenza delle imputazioni.
Secondo quanto si legge in ricorso, si ricava dall'analisi dei capi di imputazione del decreto che dispone il giudizio immediato, che il ricorrente è stato sottoposto a giudizio, innanzi alla Corte d'Assise di Messina, per presunta violazione dell'art. 416 c.p., (capo 12), art. 600 c.p., aggravato L. n. 146 del 2006, ex art. 4, (capo 13), L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, (capo 14), nonché artt. 609 bis e septies c.p., in danno di alcune ragazze di nazionalità rumena, genericamente identificate in M.M.R. ,
R.N. , Ma.El. , V.D. , T.
.E.R. , T.M.M. , F.S. e K.
.O. .
Per questi stessi fatti, inquadrati temporalmente tra il mese di ottobre 2007 ed il mese di giugno del 2008, si è celebrato, secondo quanto si assume in ricorso, giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria Romena, che si è concluso con sentenza di condanna alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione.
Il ricorrente ribadisce la tesi che i fatti per i quali l'odierno ricorrente è stato condannato in Romania sono da considerarsi sicuramente gli stessi rispetto a quelli contestati in Italia, tanto che, come potrà notarsi dalla lettura della sentenza di primo grado del Tribunale di Valcea, si fa espresso riferimento ad ipotesi di associazione con P.N. e Ko.Mi.Il. ,
finalizzata alla commissione dei reati di sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù delle medesime ragazze identificate genericamente nel capo di imputazione italiano, tra cui M.R. , V.D. e le sorelle T. .
Al di là di ogni discussione di merito che il ricorrente dichiara di voler affrontare con gli appositi motivi di appello avverso la sentenza della Corte d'Assise, lo stesso lamenta l'insussistenza dei presupposti normativi tali da ritenere, allo stato attuale, legittimamente applicabile la misura della custodia cautelare in carcere, mantenuta sin dal 25 maggio 2011, in forza di mandato di arresto Europeo, disposto dall'Autorità Giudiziaria Italiana ed eseguito immediatamente dopo la scarcerazione da parte delle Autorità Romene.
Risulta documentalmente (e per tali ragioni, anche in considerazione dell'attuale stato di detenzione, chiede a questa Corte di acquisire la documentazione richiamata per intero, impegnandosi a produrre quanto più possibile anche in corso di celebranda udienza), che il ricorrente è stato arrestato in Romania il 29 aprile 2009 e scarcerato, per fine pena, il 15 marzo 2011, scontando interamente, comprendendo la liberazione anticipata, tutta la pena allo stesso inflitta.
In data 20 maggio 2011 gli è stato poi notificato il mandato di arresto Europeo, convalidato dal Tribunale della Romania ed eseguito in data 25 maggio 2011, data alla quale il G. dichiara di essersi spontaneamente presentato innanzi al Giudice, per il di più a praticarsi, certo dell'impossibilità di essere giudicato due volte per gli stessi fatti.
Il mandato di arresto Europeo - ci si duole - era giustificato dall'esistenza dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina, Dott. W. Ignazzitto, in data 6 febbraio 2011, riferita alle contestazioni sopra richiamate. Da quella data il G. lamenta di trovarsi ininterrottamente detenuto in carcere in Italia ed ogni richiesta di revoca o di sostituzione di misura è sempre stata rigettata sul presupposto della diversità dei fatti contestati tra l'autorità romena e quella italiana.
Solo all'esito del giudizio di primo grado, si è avuta contezza che anche la Corte d'Assise messinese, seppur limitatamente ad alcune fattispecie delittuose, ha riconosciuto e preso atto della medesimezza delle contestazioni.
Proprio in ragione di quanto disposto con il dispositivo della più volte richiamata sentenza, il G. lamenta di avere avanzato istanza di revoca di misura cautelare, affermando, come più volte fatto, che, preso atto della, anche parziale, medesimezza delle contestazioni, la Corte avrebbe dovuto applicare il principio normativo contenuto nell'art. 297 c.p.p., comma 3, sommando i termini di custodia cautelare subiti in Romania a quelli scontati in Italia e dismettendo la misura per abbondante superamento dei termini massimi anche di fase.
Ci si duole, invece, che la Corte d'Assise, con motivazione che si assume inesistente, abbia rigettato la richiesta, costringendo lo scrivente a rivolgersi al Tribunale del Riesame territorialmente competente.
Il Riesame, in composizione feriale ed in funzione di appello, ha, tuttavia, ulteriormente rigettato l'ennesimo ricorso, motivando a tal guisa: "Va osservato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto reiteratamele modo di affermare che la retrodatazione della misura di custodia cautelare non vale per la fase del dibattimento in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso... Nell'ipotesi che si sostenga l'esistenza di contestazioni a catena, la retrodatazione della misura cautelare può essere invocata solo nel corso delle indagini preliminari, non già nel corso del dibattimento, ovvero dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado.
Ritiene tuttavia il ricorrente che il tribunale messinese sia incorso un'evidente violazione di legge, con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto egli aveva più volte evidenziato, anche ai vari magistrati di sorveglianza che ne avevano raccolto le dichiarazioni, in quanto detenuto fuori circoscrizione, la necessità di valutare che potesse esserci una ormai maturata scadenza dei termini di fase, al momento dell'esecuzione del mandato di arresto Europeo.
Al momento dell'applicazione dell'odierna misura cautelare il ricorrente lamenta di avere trascorso in vincoli ben due anni, superando di gran lunga i termini previsti per la fase delle indagini preliminari dall'art. 303, comma 1, lett. a, n. 3.
Il primo decreto che dispone il giudizio immediato stato emesso in data 21 luglio 2011 ed a quella data era già ampiamente decorso anche il termine di fase, calcolato in combinato disposto con l'art. 297 c.p.p., comma 3, di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2, lett. b, n.
3 e 3 bis.
Quando il Tribunale di merito, in prima istanza quello che successivamente si è dichiarato incompetente per materia e, successivamente la Corte d'Assise, hanno liquidato le varie istanze come non accoglibili in quanto riferite a fatti diversi, lo scrivente lamenta di non avere potuto fare altro che attendere l'esito del giudizio di primo grado, per avere contezza che, effettivamente, i fatti fossero stati considerati come omogenei.
In ricorso viene ricordata la pronuncia con cui la Corte Costituzionale nel 2005 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui la disposizione non era applicabile a fatti diversi, anche non connessi, quando risultava che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza.
Ebbene, secondo il ricorrente, nel caso de quo si verte, nella peggiore delle ipotesi, in questo tipo di evenienza, soprattutto ove, prendendo atto dell'attività investigativa svolta dalla Procura Messinese, già nel 2009 le indagini a suo carico, potevano dirsi abbondantemente concluse, tanto che la Procura di Messina, in collaborazione con la DICOT Romena, aveva chiesto ed ottenuto, in ragione della pendenza delle indagini relative al proc. pen. n. 5734/07 R.G.N.R. (op. BA-NI BANI), tutti gli atti utilizzati contro di lui in Romania, sotto forma di rogatoria internazionale. Sarebbe allora pacifico per il ricorrente che, prendendo atto e non negando la sussistenza di un nesso di connessione tra il giudizio subito in Romania e l'odierno, la misura attualmente ancora applicatagli sarebbe da ritenersi illegittima per essere i termini di durata, anche relativamente alle sole indagini preliminari, spirati ancor prima dell'esecuzione del mandato di arresto Europeo. Di tal guisa che, il mantenimento dell'attuale misura, in totale spregio ad ogni tipo di previsione normativa, sarebbe incostituzionale, illegittimo e violerebbe tutte le norme dei trattati internazionali dei diritti dell'uomo e del cittadino, motivo per il quale, il ricorrente preannuncia ricorso alla Corte Europea al fine di ottenere quanto di giustizia.
Secondo la tesi sostenuta in ricorso anche in pendenza di dibattimento di primo grado (i cui relativi termini di durata della misura cautelare sono da conteggiarsi fino al deposito della sentenza di primo grado), ove il tribunale della cautela abbia osservato, anche alla luce di tutta la documentazione prodotta, l'illegittimità della misura in essere, avrebbe avuto il precipuo compito di riformare l'ordinanza di rigetto (totalmente immotivata) della Corte d'Assise e rimettere il G. immediatamente in libertà. I principi richiamati, infatti, dal Tribunale del Riesame, con l'ordinanza gravata - si duole il ricorrente - possono valere nei normali casi di decorrenza dei termini e di rispetto delle varie scadenze di fase, ma non possono valere nel caso di patologico mantenimento della custodia cautelare in carcere, per scadenza degli originari termini di fase, già al momento dell'esecuzione del mandato di arresto Europeo.
In altri termini, nel caso che lo riguarda, il G. afferma di sentirsi discriminato per il solo fatto di essere di nazionalità romena, in quanto l'errore giudiziario sarebbe più che evidente e si scontrerebbe con una dinamica documentale che non avrebbe mai consentito al ricorrente il rispetto di quanto richiesto dal Tribunale del riesame di Messina: il MAE è stato eseguito il 25 maggio 2011; l'interrogatorio di garanzia è stato fatto eseguito la Casa Circondariale di Roma il 28 maggio 2011 e nel corso di tale interrogatorio il ricorrente ha evidenziato di essere già stato giudicato per gli stessi fatti;
null'altro ha saputo prima del 21 luglio 2011, data in cui è stato emesso e notificato il primo (errato) decreto che dispone il giudizio immediato. E proprio per questa scansione temporale, che non sarebbe sorretta da comprensibile motivazione logica, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata. Viene ricordata la giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di contestazioni a catena e, in particolare la sentenza n. 29762/14 del 26/03/2014 e, proprio in riferimento all'invocata illegittimità della attuale misura, viene richiamare l'orientamento di questa Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui: "la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto, deve essere disposta nella fase successiva (ora per allora) (Sez. Unite, n. 26350/2002, secondo il cui orientamento, la scarcerazione per decorrenza dei termini tutela un diritto primario e costituzionalmente garantito e, qualora non sia stata disposta nei termini opportuni, deve essere disposta senza preclusioni di sorta in ogni stato e grado del giudizio;
cfr. sent. n. 29762/2014 sopra citata).
Nel caso di specie, per tutte le odierne imputazioni, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale del 2005, i termini di fase avrebbero dovuto considerarsi estinti già al momento dell'applicazione della misura cautelare tutt'oggi pendente, ma nessun accertamento è stato effettuato in tal senso dal Tribunale del Riesame, ne' dalla Corte d'Assise territorialmente competente che, errando vistosamente, avrebbero continuato a mantenere una misura cautelare illegittima, fornendo motivazioni tautologiche, quanto illogiche, in palese violazione della legge penale. La stessa parte di motivazione oggi richiamata, cozza con l'orientamento giurisprudenziale della cd. liberazione "ora per allora" richiamata nella sentenza delle sezioni unite dell'Ecc.ma Suprema Corte adita e sotto questo aspetto si fanno proprie le considerazioni rese a pag. 5 della motivazione della più volte richiamata sentenza n. 29762 /14 depositata in data 8 luglio 2014 dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "il Giudice di merito avrebbe dovuto porsi il problema dell'applicazione della retrodatazione alla fase dibattimentale considerando il principio della scarcerazione ora per allora, piuttosto che l'opposto e più restrittivo orientamento fondato sull'autonomia dei termini di fase, applicabile in caso di derubricazione del reato".
Sulla scorta di tali considerazioni, il G. invoca l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza gravata e la sua scarcerazione immediata "ora per allora".
b. Illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. E), in combinato con l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C), in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari poste a base della misura cautelare, ex art. 274 c.p.p.. Il periculum in mora che deve necessariamente sorreggere una prognosi di reiterazione dei reati - secondo quanto si sostiene in ricorso - sembra che, nel caso concreto manchi totalmente, soprattutto alla luce delle successive considerazioni, già avanzate al Collegio che ha emesso il provvedimento gravato.
Si afferma essere orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "L'analogo provvedimento emesso nei confronti del coimputato, può costituire un fatto nuovo, sopravvenuto, del quale tenere conto" (sez. 1^, 11 marzo 1997, n. 1988 , Zito), di talché sarebbe priva di efficacia l'affermazione conclusiva della motivazione gravata, circa l'insussistenza di ulteriori elementi sopravvenuti.
Sempre a tale riguardo, il ricorrente evidenzia che, "in caso di ordinanza applicativa nei confronti di più soggetti, costituisce fatto nuovo sopravvenuto - di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione della richiesta di revoca anticipata da taluni di costoro- quello consistente nella pronuncia adottata dal giudice del riesame, con la quale la misura sia stata effettivamente revocata nei confronti degli altri coindagati (sez. 4^, 22 agosto 1996, n. 2033 , Simone). Ed ancora che "può costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già, a suo tempo, valutato ed a legittimare istanza di revoca della misura, il fatto che, nell'ambito dello stesso procedimento, altro indagato o imputato abbia ottenuto una decisione favorevole" (sez. 5^, 23 aprile 2002, n. 21344 ). Ebbene, non vi sarebbe dubbio alcuno, nel caso di specie, che la modifica tramite applicazione di misura non coercitiva in favore di altri coimputati, rappresenti un fatto nuovo sopravvenuto, da valutare unitamente all'importante decorso di tempo. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente ricorda di avere invocato la riforma dell'ordinanza di rigetto del Tribunale per il riesame di Messina, essendo in concreto inattuale l'esigenza cautelare di impedire il reiterarsi del reato.
Di tali considerazioni, contenute nella memoria, che viene riallegata in questa sede, a dimostrazione della sussistenza dei fatti nuovi sopravvenuti, quali la modifica di misura cautelare per coimputati dei medesimi fatti, condannati a pene anche più elevate rispetto a quella a cui è stato condannato il ricorrente, il collegio del Riesame non avrebbe tenuto alcun conto, omettendo, sul punto, ogni, pur doverosa, motivazione, in ordine alla richiesta valutazione di attualità e sussistenza delle originarie esigenze cautelari giustificative della misura di rigore.
In riferimento all'attualità delle esigenze cautelari rapportate alla personalità dell'interessato ed al periodo di applicazione della misura, viene quindi richiamata la sentenza 2680/98, Carrozzo, della Prima Sezione di questa Corte, al fine di affermare che, in questi termini, la protrazione della misura potrebbe considerarsi quasi come espiazione anticipata di pena, con evidente carattere punitivo ed incostituzionale, avuto anche riguardo alla scarna od inesistente motivazione del Tribunale, in punto di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare da soddisfare. Ancora, vengono richiamate le sentenze sez. 4^, n. 37363/2006 e sez. 3^, 2996/1992, Bucci per affermarsi che si ritiene che, in riferimento all'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione dei reati, la motivazione sia viziata da manifesta illogicità e, pertanto, è da annullare.
Si chiede, pertanto, a questa Corte Suprema l'annullamento dell'ordinanza n. 618/14 gravata, emessa dal Tribunale di Messina in data 25/08/2014, depositata il 26/08/2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono parzialmente fondati, nei limiti che si vanno a specificare, dovendone conseguire l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo esame.
2. Va premesso che, per quanto attiene la questione della retrodatazione della misura per la ed. contestazione a catena ex art. 297 c.p.p., comma 3, la proposta doglianza non è fondata, in quanto il tribunale ha correttamente applicato sul punto dei principi di diritto che nella materia il Collegio ritiene condivisibili. Pur in presenza di un recente orientamento di segno contrario (espresso nelle recenti pronunce sez. 1^, n. 20962 dell'11.2.2014, Di Marino, rv. 259688 e sez. 6^, n. 43235 del 25.9.2013, Silanos, rv. 257459) come si ricorda nel provvedimento impugnato, questa Corte ha in più occasioni affermato, infatti, il condivisibile principio che la retrodatazione della misura della custodia cautelare non vale per la fase del dibattimento e ciò in quanto l'art. 297 c.p.p., comma 3, è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso (sez. 1^, n. 50000 del 27.11.2009, Carcione, rv. 245976; sez. 2^, n. 1129 del 13.12.2007 dep. Il 10.1.2008, Mossuto, rv. 238906; sez. 6^, n. 6841 dell'8.1.2004, Asero, rv. 227879; sez. 3^, n. 40913 del 2.10.2001, Rana, rv. 220388; sez. 6^, n. 437 del 6.2.1998, Di Fazio, rv. 210276;
sez. 5^, n. 334 del 28.1.1997, Foria, rv. 207910). Correttamente, dunque, il tribunale messinese ha evidenziato che, nell'ipotesi che si sostenga l'esistenza di contestazioni a catena, la retrodatazione della misura cautelare possa essere invocata solo nel corso delle indagini preliminari, e non già nel corso del dibattimento ovvero, come nel caso in esame, dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado.
L'art. 303 c.p.p., stabilisce, infatti, i termini di durata massima della misura cautelare in relazione ad ogni fase del giudizio. Per la fase delle indagini preliminari il dies a quo coincide proprio con il giorno dell'applicazione della misura cautelare. Con riguardo alla fase dibattimentale, invece, il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, e non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo. Per la fase ancora successiva il termine decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado ed, anche in questo caso non è prevista alcuna retrodatazione (viene richiamata sul punto. sez. 6^, n. 437 del 6.2.1998, Di Fazio, rv. 210276;. La ragione dell'omissione legislativa, viene ancora correttamente evidenziato, è da ricercare nel fatto che i controllo deve essere operato dal giudice su ogni possibile elusione dei termini di durata della privazione della libertà, in quella particolare fase delle indagini preliminari, che vede il solo P.M dominus del procedimento, non sussistendo, evidentemente, eguali esigenze nel corso delle restanti fasi del giudizio. Ne deriva che l'omissione legislativa risulta esente da qualsiasi giudizio d arbitrarietà" (così la già ricordata sez. 6^, n. 6841 dell'8.1.2004, Asero, rv. 227879). Pertanto, la conclusione cui giunge il tribunale messinese nel provvedimento impugnato è che al momento della pronuncia dell'impugnata ordinanza, 18 luglio 2014, e, comunque, all'emissione del dispositivo di sentenza che definiva il primo grado di giudizio, non risultavano decorsi i termini massimi fase di anni 3 (calcolati ex art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), e raddoppiati ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6), decorrenti dall'emissione del decreto di giudizio immediato del 24 ottobre 2012, previa aggiunta del periodo già decorso nella fase omogenea dibattimentale dall'emissione del primo decreto che dispone il giudizio (21 luglio 2011) alla sentenza di incompetenza del Tribunale Collegiale (4 ottobre 2012), pari a mesi 14 e giorni 13, esseno, decorso un periodo totale pari a mesi 35 e giorni 5.
3. A ben leggere i motivi di ricorso, tuttavia, gli stessi, più che su una questione di retrodatazione della misura o di contestazione a catena, sono incentrati sull'affermazione che i fatti per i quali è stata applicata la misura in Italia sono gli stessi per i quali egli è stato già processato ed ha anche scontato la pena in Romania. In particolare, egli lamenta che il periodo di carcerazione subito in Romania dal 29 aprile 2009 fino al marzo 2011, per un totale di 23 mesi di detenzione, per quelli che egli assume essere gli stessi fatti oggetto del processo pendente presso la Corte di Assise doveva essere già computato nel momento in cui è stata applicata la misura in Italia e quindi già a quel momento doveva ritenersi scaduto il termine di fase.
La doglianza venne già proposta al Tribunale di Messina (cfr. appello ex art. 310 c.p.p., del 30.7.2014), cui il G. risulta avere sottoposto le sentenze dell'A.G. della Romania e precisamente quelle:
- del Tribunale di Valcea - sezione penale - sent. n. 32 - seduta segreta del 10 marzo 2010;
- della Corte di Cassazione e Giustizia della Romania - Sezione penale del 1.2.2011. Da tali sentenze, in atti, si evince che G.G.I. è
stato giudicato nel suo Paese, in stato di custodia cautelare, detenuto in Colibagi, prov. di Arges, con il coimputato P. .N. , per il reato (della legge rumena) di cui alla L. n. 678 del 2001, art. 12, comma 1, e comma 2, lett. a), ("Legge per prevenire e combattere il traffico delle persone"), modificata con l'applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2. Allo stesso, dopo la sentenza della Corte di Cassazione rumena, risulta essere stata irrogata la pena di cinque anni di reclusione per il reato di traffico di persone in forma aggravata e continuata. In particolare, dalla sentenza di primo grado, si evince che il rinvio a giudizio è stato operato ritenendosi che entrambi i coimputati avessero "a partire dal mese di novembre dell'anno 2007 e fino all'inizio del mese di giugno dell'anno 2008, reclutato, trasportato, ospitato, ricevuto e trasferito le parti lese V. .D.I. e M.M.R. , tramite truffa, minaccia,
violenza, mancanza di libertà all'uopo del loro sfruttamento sessuale".
Il tribunale rumeno ha ritenuto (cfr. pag. 8 della sentenza, confermata nel prosieguo del giudizio) che "sotto il preteso falso dell'offerta di un posto di lavoro decente in Italia gli incolpati... hanno assicurato il trasporto delle vittime, pagandole il controvalore di questo, le hanno ospitate e trasferite in vari posti, nel periodo dicembre 2007 - giugno 2008 e tramite il costringimento fisico e psichico le hanno determinate a prostituirsi, in condizioni inumane, prendendo tutti i soldi ottenuti".
Sia il Tribunale che la Corte di Cassazione rumena hanno respinto, ritenendola infondata, la richiesta avanzata dalla difesa di cambiare l'inquadramento giuridico del reato di traffico di persone, in forma aggravata e continuata prevista dall'art. 12, comma 1 e comma 2, lett. A) della L. rumena n. 678 del 2001, in quello di traffico di persone in forma semplice e continuata prevista dalla medesima L. n. 678 del 2001, art. 12, comma 1.
In Italia, nei confronti del G. , come dallo stesso documentato, risulta essere stata emessa, in relazione al procedimento per cui è attualmente detenuto, la sentenza di primo grado della Corte di Assise di Messina che lo ha dichiarato colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 12), 13), 14) e 16) del decreto di giudizio immediato - fatta eccezione per il capo 14) per i reati commessi in danno di M.M...R. e V.D.I. - riuniti per la continuazione e lo condannava alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, mentre lo assolveva dal reato di cui al capo 15) per non aver commesso il fatto.
Occorre specificare quelle che sono le imputazioni de quo, nell'ambito della contestata "ASSOCIAZIONE PREJOIANU":
12) Del reato p. e p. dall'art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, e 6, perché si associavano tra loro e con altre persone ignote allo scopo di commettere più delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione la L. n. 58 del 1975, ex artt. 3 e 4, nonché di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù e tratta di persone ex artt. 600 e 601 c.p., in quanto a) reclutavano, sfruttavano e favorivano la prostituzione di donne rumene;
b) esercitavano sulle medesime donne - anche minori di età - poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; c) riducevano e mantenevano queste ultime in uno stato dì soggezione continuativa, costringendole a prestazioni sessuali o comunque a prestazioni che ne comportavano lo sfruttamento derivante dalla loro attività di prostituzione, d) commettevano tratta delle persone che si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., e) al fine di commettere i delitti di cu all'art. 600 c.p., comma 1, le inducevano mediante inganno e le costringevano mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfitta mento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di esse aveva autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato italiano e rumeno o a trasferirsi alloro interno. Il P.N. con il ruolo di capo e promotore.
In (SI) .
13) Del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., e art. 600 c.p., commi 1, 2 e 3, la L. n. 146 del 2006, art. 4, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, esercitavano su - M.M.R. , R.N.
.K. , MA.El.Vi. , V.D.I. , T.
.E.R. , T.M.M. , F.S.D. ,
K.O. e su altre donne ignote - poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà - consistiti in atti di compra - vendita delle donne, riducevano e mantenevano le medesime donne in uno stato di soggezione continuativa, costringendole a prestazioni sessuali o comunque a prestazioni che ne comportavano lo sfruttamento. La riduzione e il mantenimento nello stato di soggezione veniva attuata mediante violenza - consistita nel picchiare e violentare le menzionate donne, minaccia - consistita nel prospettare danni e lesioni a loro e ai familiari in Romania, inganno - consistito nel rappresentare inizialmente un lavoro regolare -, approfittamento di una situazione di inferiorità psichica e di una situazione di necessità - consistite nel fatto che gran parte delle donne non parlavano la lingua italiana, provenivano da ceti sociali poveri ed erano prive di reddito;
con l'aggravante dell'essere i fatti commessi in danno di minore degli anni diciotto (T.M. .M. ) e diretti allo sfruttamento della prostituzione;
con l'aggravante della L. n. 146 del 2006, art. 4, perché le associazioni a delinquere descritte ai capi 1) e 12) sono impegnate in attività criminali in più di uno stato (Romania e Italia) ed hanno dato il loro contributo alla commissione del predetto reato. In (SI) .
14) Del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., - della L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, - nn. 1, 4, 5, 8, e art. 4, comma 1, - nn. 1 e
7, della L. n. 146 del 2006, art. 4, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, sfruttavano la prostituzione di M.M.R. , R.N.K. ,
MA.El.Vi. , V.D.I. , T.E.
.R. , T.M.M. , F.S.D. , K.
.O. e di altre donne ignote. In particolare reclutavano le donne rumene al fine di fare esercitare loro l'attività di meretricio, le inducevano alla prostituzione, ne favorivano e ne sfruttavano la prostituzione, incassando i compensi derivanti dall'attività di meretricio;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza consistite nel picchiare le prostitute e ai danni di più persone;
con l'aggravante della L. n. 146 del 2006, art. 4, perché le associazioni a delinquere descritte ai capi 1) e 12) sono impegnate in attività criminali in più di uno stato (Romania e Italia) ed hanno dato il loro contributo alla commissione del predetto reato. In (SI) .
15) Del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 e 600 bis c.p., la L. n. 146 del 2006, art. 4, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, sfruttavano la prostituzione di T.M.M. , soggetto di età inferiore agli anni diciotto;
con l'aggravante della L. n. 146 del 2006, art. 4, perché le associazioni a delinquere descritte ai capi 1) e 12)
sono impegnate in attività criminali in più di uno stato (Romania e Italia) ed hanno dato il loro contributo alla commissione del predetto reato.
In (SI) .
Il solo odierno ricorrente:
16) Del reato p. e p. dall'art. 61 c.p., comma 1 a 2, artt. 81 e 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, la L. n. 146 del 2006, art. 4, perché, con violenza consistita nel prenderla con la forza,
costringeva R.N.K. a subire atti sessuali;
con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato contestato al capo 13); con l'aggravante della L. n. 146 del 2006, art. 4, perché le associazioni a deli nquere descritte ai capi 1) e
12) sono impegnate in attività criminali in più di uno stato (Romania e Italia) ed hanno dato il loro contributo alla commissione del predetto reato.
In (SI) .
Sul punto egli si duole - e non ha torto - che il Tribunale di Messina non abbia fornito alcuna risposta circa i rapporti tra la carcerazione subita in Romania e quella cui è stato sottoposto in Italia.
In particolare, era compito del giudice del gravame della cautela rispondere - ma non lo ha fatto, concentrando tutto l'apparato motivazionale sulla retrodatazione e sulla questione delle contestazioni a catena, motivo per cui l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame sul punto - alla doglianza circa la medesimezza del fatto per cui l'imputato è stato condannato definitivamente in Romania ed ha espiato la pena e quello per cui è stato condannato in primo grado nel nostro Paese ed è sottoposto a misura cautelare.
Il giudice di rinvio dovrà, evidentemente, valutare il fatto, le persone offese, l'ambito temporale di commissione dello stesso ed evidentemente non si potrà non tenere conto del fatto che un problema di ne bis in idem se lo è già posto la Corte di assise messinese ritenendolo sussistente solo in un ambito assolutamente limitato e, parzialmente, solo per uno dei capi d'imputazione.
4. La Corte di Assise messinese, quale giudice della cognizione, ha valutato il problema, evidentemente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di "ne bis in idem internazionale", sancito dalla L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugnol985 e, come si vedrà, dall'art. 50 della cosiddetta Carta di IZ (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) del 7 dicembre 2000, in vigore dall'11.2.2003.
Secondo la L. n. 388 del 1993, art. 54, cit. "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o che sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente, o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
Secondo l'art. 54 della Convenzione di Schengen, dunque, una sentenza definitiva, di assoluzione o di condanna, medesimo fatto, pronunciata dall'A.G. di uno Stato membro comporta un effetto preclusivo di un nuovo giudizio analogo a quello che può produrre la sentenza emessa da un giudice nazionale.
L'art. 55 della medesima normativa, tuttavia, prevede che uno Stato contraente, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, possa dichiarare di non esser vincolato all'art. 54, e dunque all'operatività del principio del ne bis in idem, in casi ben specifici;
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte (ma in quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata); b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio. La norma prosegue prescrivendo che la Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lett. b) è chiamata a precisare le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata, che una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo e che le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.
L'Italia ha esercitato tale facoltà, dichiarando, nella L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 7, che l'art. 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi ivi previste all'art. 55, par. 1, lett. a), b) e c). Nell'art. 7, comma 2, della citata legge di ratifica il nostro Paese ha precisato che ai sensi dell'art. 55, par. 1, lett. b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.
Con la L. n. 388 del 1993, art. 7, è stato dunque possibile - almeno, per quello che poi si dirà, fino al quinto anno successivo all'approvazione del Trattato di Lisbona - non dare applicazione nel nostro Paese al principio generale del ne bis in idem internazionale sancito dall'art. 54 nel caso in cui i fatti oggetto della sentenza straniera fossero avvenuti, anche solo in parte, nel territorio italiano.
Ciò coerentemente, con un'altra norma, stavolta interna, l'art. 11 c.p., secondo cui, in applicazione del ed. principio di territorialità, per i reati commessi nel territorio dello Stato il cittadino o lo straniero è giudicato in Italia, anche se vi è stato giudicato all'estero. L'art. 38 del medesimo c.p., prevede, tuttavia lo scomputo della pena sofferta all'estero.
5. Il nostro ordinamento, tuttavia, quale espressione stavolta del c.d. principio di consunzione (bis de eadem re ne sit actio), conosce una norma qual è l'art. 649 c.p.p., che sancisce il divieto del ne bis in idem, che, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha visto il suo precetto ampliarsi di portata (cfr. sul punto Sez. Un. n. 34655 del 28.6.2005, Donati, rv. 231800). Il principio del ne bis in idem ha costituito in ambito Europeo - a partire dall'apposita Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità Europee, adottata a Bruxelles il 25 maggio 1987 e ratificata da nove Stati membri, tra i quali l'Italia, con L. 16 ottobre 1989, n. 350, in seguito sostituita dai ricordati artt. 54 e
58 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), adottata il 19 giugno 1990, resa esecutiva nel nostro ordinamento con la L. 30 settembre 1993, n. 388 e incorporata nell'UE ad opera del Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1 maggio 1999 - oggetto di trattati, convenzioni, risoluzioni e pronunce della Corte di Giustizia.
Ragioni di necessaria aderenza alla res iudicanda impongono di ricordare solo, sinteticamente, che da ciò può dirsi ormai pacificamente riconosciuta l'esistenza di un principio del ne bis in idem operante in ambito Europeo.
Tale principio, tuttavia come reiteratamente affermato da questa Corte, opera, nel diritto interno, solo, come nel caso che ci occupa, in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili.
In tutte le pronunce di legittimità sull'argomento, dunque, si è affermato che non possono essere equiparati a tali atti i decreti di archiviazione o i provvedimenti similari emessi dalle AA.GG. di altri Paesi, atti che, evidentemente, hanno natura diversa rispetto alle sentenze - intesa come provvedimenti che definiscono il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione - costituenti l'unico fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli stessi fatti (così, ex plurimis, sez. 1^, n. 10426 del 2.2.2005, Boheim, rv. 231602, fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'incidente proposto da un soggetto condannato in Italia con sentenza definitiva per plurime violazioni alla disciplina sulle armi, in relazione ad alcune delle quali l'Autorità giudiziaria tedesca aveva in precedenza emesso decreto di archiviazione;
conf. Sez. 5^, n. 7687 dell'11.11.2008 dep. Il 20.2.2009, Tagietti, rv. 242454; sez. 1^, n. 19947 del 5.5.2010, Zummo e altro, rv. 247556;
sez. 2^, n. 22566 dell'8.5.2014, Varano, rv. 259584). È con l'art. 50 della cosiddetta Carta di IZ (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, in vigore dall'11.2.2003), tuttavia, che il principio del ne bis in idem internazionale viene sancito in termini inequivoci: "nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge".
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a IZ (da qui il suo nome) e una seconda volta, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione, in vista della sua equiparazione in termini di vincolatività ai trattati da parte del cd. Trattato di Lisbona. Ed infatti, il giorno successivo, il 13 dicembre 2007, è stato sottoscritto nella capitale portoghese, nella sua versione finale, il Trattato di Lisbona, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato istitutivo della Comunità Europea, entrato anche a far parte dell'ordinamento giuridico italiano, a seguito della L. il 2 agosto 2008, n. 130, recante "ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona", è entrato in vigore il 1.12.2009.
Ebbene, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Carta di IZ viene attribuito il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, e la stessa diventa, dunque, pienamente vincolante per le istituzioni Europee e gli Stati membri allo stesso livello di trattati e protocolli ad essi allegati.
Sarebbe rimasta, mai abrogata, secondo i più, la citata norma di cui alla L. n. 388 del 1993, art. 7, (con cui l'Italia aveva esercitato la facoltà di ritenere non vincolante, nei limiti anzidetti, l'art. 54 della Convenzione di Schengen), che andrebbe letta in un tutt'uno con il protocollo n. 36 allegato al TUE e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che al titolo 7^, agli artt. 9 e 10 disciplinano il regime transitorio delle norme e delle istituzioni comunitarie precedenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nello specifico, l'art. 9 dispone che gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione Europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. E - si aggiunge - ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione Europea.
L'art. 10, al comma 3 sancisce, tuttavia, che "in ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona".
Proprio tale limite temporale, allora, evita a questo punto di dover porsi il problema se ai sensi dell'art. 9 possa ritenersi tuttora valida la deroga di cui alla citata L. n. 388 del 1993, art. 7, in quanto il 1.12.2014 sono comunque decorsi i 5 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Ne deriva che l'art. 50 della Carta di IZ, a norma del quale nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente a legge - deve considerarsi oggi disposizione direttamente applicabile nell'ordinamento interno, ai sensi dell'art. 6 del Trattato di Lisbona.
6. La preclusione del "ne bis in idem", interno o internazionale che sia, sussiste - va ribadito- soltanto nel caso in cui un unico fatto dia origine a più procedimenti diversi, anche in diversi Stati. Per accertare se il fatto sia il medesimo nei diversi procedimenti occorre, dunque, verificare se vi sia coincidenza degli elementi costitutivi del fatto identificabili nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità, essendo l'identità configurabile quando il fatto si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone (così sez. 4^, n. 1373 del 2.12.1992 dep. 15.2.1993, Gigardi ed altro, fattispecie in cui si discuteva dell'applicabilità della L. 16 ottobre 1989, n. 350, che ha ratificato la convenzione firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 fra gli Stati membri della Comunità Europea in virtù della quale, per il principio del "ne bis in idem", una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato membro non può essere sottoposta a procedimento per i medesimi fatti in altro Stato membro, qualora la pena sia stata eseguita secondo la legge dello Stato di condanna).
In sede comunitaria è stato in più occasioni chiarito come l'espressione "medesimi fatti", utilizzata dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, va riferita all'aspetto materiale dei fatti di causa, rimanendo esclusa la rilevanza della loro qualificazione giuridica e anche l'entità della sanzione comminata nei diversi Stati.
Evidentemente il fatto va inteso, come affermato da questa Corte Suprema da oltre un ventennio, non come fatto - reato in senso giuridico, ma nel senso della sostanziale corrispondenza naturalistica delle condotte, senza possibilità che eventuali accessorie caratterizzazioni di tipicità penale possano influire sul giudizio di comparazione (così questa sez. 6^, n. 793 del 2.3.1995, Monteleone, rv. 202823). Perché possa operare la preclusione processuale del ne bis in idem, in altri termini, deve riscontrarsi una identità cronologica e materiale tra gli elementi del fatto già giudicato e quelli del fatto attribuito alla medesima persona nel nuovo procedimento, con la conseguenza che non sussiste identità del fatto in caso di diversità anche di uno solo degli elementi materiali del reato, ossia condotta, evento e rapporto di causalità (sez. 1^, n. 2539 del 1.6.1992, Di Carlo, rv. 190959). Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, peraltro, nella già citata sentenza 34655/2005 hanno poi ribadito, in un caso di ne bis in idem interno, ma con un principio mutuabile in ambito sovranazionale, che ai fini della preclusione de quo, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
7. Nel caso che ci occupa la questione, pur con degli evidenti punti di contatto con quanto sin qui detto, è leggermente diversa. Viene posto il problema di una possibile attribuibilita al medesimo fatto (e se così fosse della necessità di un computo unitario dei termini) della carcerazione (preventiva prima e definitiva poi) subita per un procedimento penale in uno Stato estero e di quella, per un procedimento del tutto autonomo, in atto in Italia. Il nostro ordinamento non sembra disciplinare un caso speculare a quello che ci occupa, ma diverse norme possono portare alla soluzione del caso che ci occupa.
L'art. 657 c.p.p., contempla che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire quando la condanna italiana passerà in giudicato, dovrà computare il periodo di custodia cautelare subita. Ma, evidentemente, non potrà che computare quella "italiana", visto che quella "rumena" è stata già computata in sede di esecuzione della pena in quel Paese.
L'art. 722 c.p.p., prevede, poi, che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304, comma 4. L'originaria formulazione della norma affermava la fungibilita della custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza di una richiesta di estradizione, con quello disposta nel nostro Stato, stabilendo al contempo la computabilità di tale custodi con riferimento alle singole fasi. La disposizione venne poi riformata dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 10, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, che ridusse sensibilmente l'incidenza del computo,
limitandolo solo alla durata complessiva (art. 303, comma 4) o alla durata massima della custodia (art. 304, comma 4). Successivamente la Corte Cost. ha dichiarato illegittimo l'articolo così modificato, con sent. 21 luglio 2004, n. 253 proprio nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, va computato il periodo di detenzione all'estero sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero, mentre non va computato il periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri (sez. 1^, n. 3862 del 13.1.2009, Parrella, rv. 242443). E, ancora, è stato precisato che, in tema di mandato di arresto Europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso (così sez. 4^, n. 24583 del 15.4.2010, Rabbah, rv. 247815, fattispecie relativa ad una consegna differita dalle autorità belghe, per consentire che la persona richiesta dall'Italia fosse sottoposta ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti in Belgio;
conf. Sez. 3^, n. 9203 del 18.12.2012 dep. 6.2.2013, Dines e altro, rv. 254513).
Pertanto, ad avviso del Collegio, se appurata la totale coincidenza del fatto pur in presenza di una situazione diversa da quella relativa all'estradizione contemplata dall'art. 722 c.p.p., possono trovare applicazione i principi sopra richiamati.
Questo compito rimane demandato al giudice del gravame della cautela. Secondo una giurisprudenza granitica di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide, infatti, l'accertamento delle condizioni di operatività della preclusione del "ne bis in idem", per giudicato sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, evidentemente - va qui aggiunto - anche in ambito cautelare, non può essere svolto dalla Corte di cassazione, poiché resta estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito, potendo comunque l'imputato far valere la violazione di detto divieto davanti al giudice dell'esecuzione (sez. 4^, n. 48575 del 3.12.2009, Bersani, rv. 245740; conf. sez. 5^, n. 24954 del 6.5.2011, Brunetto, rv. 250920; sez. 5^, n. 5099 dell'11.12.2012 dep. il 31.1.2013, Bisconti, rv. 254654; sez. 5^, n. 9825 del 10.1.2013, Di Martino, rv. 255219;
sez. 4^, n. 35831 del 27.6.2013, Maini, rv. 256883; sez. 2^, 2662 del 15.10.2013 dep. il 21.1.2014, Galiano, rv. 258993; sez. 4^, n. 4958 dell'8.10.2013 dep. il 31.1.2014, De Bernardi e altri, rv. 258611;
sez. 5^, n. 43485 del 7.4.2014 dep. il 17.10.2014, Bandu, rv. 260828).
8. Infondata è, invece, la proposta doglianza i provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.
Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. per tutte questa sez. 3^, n. 14846 del 5.3.2009, PM in Proc. Pincheira, rv. 243464, fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la Corte ha annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone).
Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4^, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141).
È stato, tuttavia, in più occasioni, anche condivisibilmente sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravita del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere. In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., ex plurimis, sez. 2^ n. 35476/07). Nello specifico, è stato di recente più volte affermato come ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravita del medesimo (sez. 1^, n. 8534 del 9.1.2013, Liuzzi, rv. 254928; sez. 5^, n. 35265, del 12.3.2013, Castelliti, rv. 255763). Nel caso di specie, il Tribunale di Messina ha motivato in modo più che esauriente il suo provvedimento in ordine alle esigenze cautelari e alla idoneità della misura della custodia in carcere in aderenza ai suddetti principi di diritto laddove, attraverso un percorso logico assolutamente privo di incongruenze o contraddittorietà, ha rilevato che in ordine ai delitti in contestazione vale la presunzione di pericolosità ed adeguatezza della massima misura cautelare, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 51 c.p., comma 3 bis, art. 275 c.p., comma 3, evidenziando come la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado - alla ragguardevole pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione - oltre ad escludere il difetto d proporzionalità della misura in corso, più che diminuire, abbia rafforzato il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti del G. , considerata la estrema gravita delle contestazioni mosse di per sè indicative di un'attitudine delinquenziale che il semplice decorso del tempo non può aver affievolito, considerato che secondo il vaglio preventivo edittale del legislatore la pena necessaria per ottenere l'auspicato effetto di risocializzazione e rieducazione del condannato o comunque quella ritenuta in sentenza supera del doppio quella fin qui espiata. Nè del resto - si rileva nel provvedimento impugnato - risultano evidenziati da parte del difensore elementi diversi dal mero decorso del tempo, punto su cui il tribunale messinese mostra di avere fatto buon governo dei principi di diritto reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con altra meno afflittiva, il mero decorso del tempo non è elemento di per sè rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (cfr., ex plurimis, n. 24897 del 10.5.2013, Sisti, rv. 255832; sez. 4^, n. 34786 dell'8.4.2014, Morabito, rv. 260293; sez. 2^, n. 42513 dell'8.11.2007, Lombardo, rv. 238518; sez. 3^, n. 26477 del 27.5.2003, Cesaro e altro, rv. 225594; sez. 3^, n. 23424 del 15.5.2001, Mannino, rv. 219527; sez. 1^, n. 2443 del 26.4.1995, Adelizi, rv. 202138).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015