Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di pluralità di ordinanze applicative della medesima misura cautelare nei confronti di un imputato per uno stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata, non opera in relazione ai termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento, non essendo prevista la retrodatazione del secondo provvedimento che dispone il giudizio al momento di emissione del primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2007, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 13/12/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1660
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 033852/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AZ, N. IL 15/06/1969;
avverso ORDINANZA del 16/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bandini Gianfranco;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. TO ZA venne sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Rimini in data 24 novembre 2005, per la ritenuta commissione di rapina aggravata in danno dell'ufficio postale di Mondaino (RN), in data 28 ottobre 2004; in tale procedimento, intervenne, in data 18 settembre 2006, rinvio a giudizio e, in data 12 luglio 2007, sentenza di condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre Euro 2.500,00 di multa.
2. In pari data il Tribunale di Rimini respinse l'istanza difensiva volta ad ottenere, in applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, la scarcerazione per decorso dei termini;
con detta istanza era stata invocata la retrodatazione della custodia cautelare al 29 ottobre 2005, data di emissione, nei confronti del TO, da parte del GIP del Tribunale di Urbino, di altro provvedimento di custodia cautelare, relativo ad un episodio di rapina, consumatosi in termini analoghi, in Pieve di Cagna (PU) il 6 settembre 2004 (proc. pen. R.G.N.R. 1996/2005, successivamente riunito al R.G.N.R. n. 1570/2005 in seno al quale era stata emessa, nei confronti del TO, ordinanza di custodia cautelare in data 13 agosto 2005, relativa ad altre due rapine consumatesi nel territorio marchigiano, rispettivamente in data 2 luglio 2004 e 20 maggio 2004); venne peraltro fatto riferimento, dolendosi della sua intervenuta inutile scadenza, non già al termine di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), bensì a quello, successivo, di cui alla lett. b), asseritamente da considerarsi maturato in data 4 luglio 2007, atteso che, nel procedimento penale n. 1570/2005, il decreto di rinvio a giudizio era stato emesso in data 5 luglio 2006, senza che fosse intervenuta - ne' nel procedimento di Rimini, ne' in quello di Urbino - pronuncia di condanna;
tanto che, nel procedimento penale di Urbino, il Tribunale aveva disposto la scarcerazione del TO per decorrenza dei termini. A sostegno dell'affermazione di applicabilità dell'istituto della retrodatazione venne fatto presente che si trattava di fatti connessi, poiché legati dal vincolo della continuazione, o comunque collegati, ed in particolare, di rapine commesse nel medesimo lasso temporale, con modalità assolutamente analoghe.
3. Il Tribunale di Rimini, con la ricordata ordinanza in data 12 luglio 2007, respinse l'istanza de libertate proposta nell'interesse del TO rilevando, fra l'altro, che la retrodatazione non avrebbe potuto esser invocata nella ipotesi, come quella in esame, in cui i pubblici ministeri di Rimini da un lato e di Urbino dall'altro avevano proceduto sulla base di differente competenza territoriale e che, comunque, anche ammettendo l'applicabilità della retrodatazione, quest'ultima avrebbe potuto afferire solo al primo termine di fase, ossia quello intercorrente tra l'emissione della misura cautelare ed il provvedimento di rinvio a giudizio, ma non a quello inerente alla fase successiva, la cui scadenza era da individuarsi in applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), considerata la sospensione del procedimento riminese, al 26 settembre 2007.
4. Avverso la suddetta ordinanza il TO interpose appello avanti al Tribunale della Libertà di Bologna, lamentando che fosse stata negata la possibilità di applicare la retrodatazione anche ai fatti oggetto di procedimenti pendenti dinanzi ad Autorità giudiziarie diverse;
in via gradata venne osservato come, dalla medesima ordinanza del GIP riminese in data 24 novembre 2005, si poteva evincere la desumibilità, all'epoca di emissione dell'ordinanza più remota (ed a maggior ragione al momento successivo del rinvio a giudizio) dei fatti che avevano portato all'emissione del più recente titolo di custodia;
insiste, inoltre, per l'individuazione del dies a quo, per la decorrenza del termine ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), nella data del 5.7.2006.
5. Il Tribunale della Libertà di Bologna, con ordinanza in data 16.8.2007, confermò il provvedimento impugnato, osservando che, anche a voler ritenere che i fatti commessi dal TO in tempi diversi fossero legati da continuazione e quindi da connessione qualificata e che, in subordine, il principio di retrodatazione potesse operare anche nel caso di fatti diversi, oggetto di separati procedimenti, non connessi, pendenti dinanzi ad Autorità giudiziarie diverse, la retrodatazione potesse operare anche nel caso di fatti diversi, oggetto di separati procedimenti, non connessi, pendenti dinanzi ad Autorità giudiziarie diverse, la retrodatazione della custodia cautelare al 29.10.2005 (data di emissione del titolo da parte del GIP di Urbino) non avrebbe potuto comportare la liberazione dell'appellante, atteso che "Il principio di retrodatazione delle ordinanze cautelari, dettato dall'art. 297 c.p.p., comma 3, comporta semplicemente che, nel caso in cui più provvedimenti privativi della libertà personale siano emessi in tempi successivi nei confronti di un medesimo soggetto, l'inizio della decorrenza della custodia applicata con il provvedimento più recente debba esser fittiziamente ricondotto alla data di esecuzione della prima ordinanza coercitiva..., ma non già - come infondatamente prospettato dall'appellante - che una volta fissato il predetto termine iniziale, le successive scansioni processuali debbano considerarsi identiche per tutti i procedimenti interessati, uniformandosi... a quelle del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza più remota", cosicché la tempestività dei successivi sviluppi procedimentali, ex art. 303 c.p.p., doveva essere riguardata soltanto con riferimento al procedimento nell'ambito del quale era stata emessa l'ordinanza "retrodatata". Nel caso di specie, inoltre, i termini ex art. 303 c.p.p. erano stati rispettati, poiché, anche ipotizzando la retrodatazione del termine iniziale della custodia al 29 ottobre 2005, il rinvio a giudizio era intervenuto in data 18 settembre 2006 e la sentenza era stata pronunciata in data 12 luglio 2007.
6. Avverso alla predetta ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna, TO ZA, con ricorso depositato il 13.9.2007, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art. 297 c.p.p., comma 3, e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la sua immediata scarcerazione. A sostegno del gravame, ribadita l'asserita sussistenza dei presupposti fattuali della contestazione a catena ex art. 297 c.p.p., comma 3, il ricorrente ha dedotto che l'istituto in parola è applicabile a fatti diversi, oggetto di separati procedimenti pendenti innanzi a distinte Autorità giudiziarie, nonché, in difetto di una norma che lo vieti, anche a fasi diverse da quella delle indagini preliminari, in particolare a quella del giudizio, quando i procedimenti siano riuniti in appello (come è da ritenersi sia possibile nel caso di specie); per conseguenza si deve far riferimento alle vicende processuali della prima ordinanza e, quindi, al decreto che aveva disposto il giudizio retrodatato e alle scansioni temporali di tale procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto reiteratamente modo di affermare che la retrodatazione della misura di custodia cautelare non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, ed ove non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo, anche se riferito allo stesso reato per cui è stato emanato l'altro; e ciò in quanto l'art. 297 c.p.p., comma 3, è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso (cfr Cass, sez. 6^, n. 437/1998, Di Fazio, nonché, analogamente, Cass., sez. 3^, n. 40913/2001, Rana;
Cass., Sez. 6^, n. 6841/2004, Asero). È stato altresì evidenziato che l'art. 297 c.p.p., comma 3, è applicabile solo in riferimento alla fase delle indagini preliminari, quando è necessario un controllo del giudice sull'attività del pubblico ministero anche con riguardo al termine di durata dello stato di privazione della libertà dell'imputato (cfr. Cass., sez. 3, n. 32360/2003, Fiore), nel mentre eguali esigenze non sussistono nel corso delle restanti fasi del giudizio, cosicché l'omissione legislativa (per tali restanti fasi) risulta esente da qualsiasi giudizio di arbitrarietà (cfr Cass., Sez. 6, n. 6841/2004, Asero, cit.).
8. Il Collegio condivide tali indirizzi interpretativi, a cui intende dare continuità, non ravvisando nelle argomentazioni del ricorrente validi motivi per discostarsene.
Nè alcun rilievo può essere dato all'affermata possibilità di riunione in appello dei distinti procedimenti, trattandosi di circostanza priva allo stato di attualità.
9. Il ricorso si appalesa quindi manifestamente infondato e deve come tale essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa, della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008