Articolo 303 del Codice di procedura civile
Articolo 295Articolo 304
Versione
21 aprile 1942
Art. 303.
(Riassunzione del processo).

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte puo' essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto e' notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente