Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive che comportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia. (In motivazione la Corte ha affermato che non può essere equiparata alla custodia cautelare in carcere la misura della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni alla settimana alla polizia, essendo tale misura equiparabile a quella dell'art. 283 comma quarto cod. proc. pen.).
In tema di mandato di arresto europeo, il provvedimento emesso dal giudice dello Stato cui sia stata richiesta l'estradizione, impositivo della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni alla settimana alla polizia, non viola l'art. 5 della Convenzione EDU. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la fattispecie sia riconducibile alla restrizione della libertà di circolazione di cui all'art. 2 del Protocollo addizionale n. 4, e, anche sotto tale profilo, ha escluso che l'assenza di limiti temporali in relazione alla misura cautelare determini l'obbligo di rinvio pregiudiziale finalizzato a valutare l'eventuale violazione di diritti fondamentali).
Commentario • 1
- 1. Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2012, n. 9203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9203 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 18/12/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 7873
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 25853/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI EW AR AR N. IL 23/02/1981;
2) DI OL AR N. IL 02/01/1944;
avverso l'ordinanza n. 812/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 11/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso con la sospensione del processo e rimessione alla Corte di giustizia Europea per interpretazione alla luce della normativa europea della gestione della equiparabilità delle misure cautelari;
Udito il difensore Avv. Gaito Alfredo di Roma.
RITENUTO IN FATTO
DI EI e CO WA DI propongono per il tramite del difensore di fiducia ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello da essi proposto avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per la decorrenza dei termini di fase.
Ai predetti, seguito della emissione di MAE, in data 17.2.2010, per i reati di associazione per delinquere pluriaggravata finalizzata tra l'altro alla commissione di delitti di natura fiscale, l'autorità giudiziaria inglese, dopo l'arresto, ha concesso in data 23.2.2010 la libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanarsi nelle ore notturne dalla propria abitazione, nonché di presentazione per tre giorni la settimana alla polizia.
I ricorrenti dinanzi al tribunale hanno tra l'altro sostenuto che la misura applicata deve essere equiparata a quella degli arresti domiciliari con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini massimi previsti dagli artt. 303 e 308 c.p.p.. Il Tribunale ha osservato che la misura applicata dall'autorità giudiziaria inglese non è equiparabile ad una misura detentiva, cui la Corte costituzionale con sentenza n. 143/2008, dichiarando la illegittimità della L. n. 69 del 2005, art. 33 (che disciplina il MAE), ha esteso l'applicabilità del disposto dell'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, bensì a quella dell'art. 283 c.p.p. e che peraltro
è stata applicata dall'autorità giudiziaria inglese per mere finalità di controllo atte a garantire la consegna degli odierni ricorrenti.
Richiama peraltro il tribunale, a supporto della tesi sostenuta, la sentenza di questa stessa Sezione in data 20.1.2012 con cui era stata già respinta la richiesta di riesame degli indagati e si era già rilevato che la misura disposta dalle autorità inglesi poteva al più essere equiparata ad una di quelle non custodiali previste dall'ordinamento interno.
In questa sede entrambi i ricorrenti insistono nel sostenere l'equiparazione della misura applicata a quella degli arresti domiciliarti e chiedono, in subordine, anche con memorie difensive, la rimessione della questione interpretativa sul punto alla Corte di Giustizia Europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Occorre in premessa rilevare che nel corso della discussione è emerso che per CO WA DI il Regno Unito non avrebbe ancora disposto la consegna.
Ora, va anzitutto ricordato che, secondo gli arresti prevalenti di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di mandato di arresto Europeo, ai fini della computabilità della custodia cautelare all'estero, è comunque necessario da un lato che la persona richiesta dall'Italia sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana e dall'altro che la custodia cautelare sia stata sofferta in esecuzione del mandato di arresto Europeo" (Cass., 6, sent. n. 30894 del 25/2/08, rv. 240923, Mosole). Tenuto conto delle questioni sollevate, esclusivamente incentrate sul computo a fini interni delle misure restrittive imposte all'estero all'atto della sua scarcerazione, il ricorso deve essere rigettato. Per quanto riguarda DI EI, le questioni di fondo che vengono poste sono sostanzialmente due.
La prima attiene alla equiparabilità della misura disposta dall'AG inglese agli arresti domiciliari e la seconda alla computabilità del periodo di "restrizione" all'estero per il termine di fase e complessivo della custodia cautelare disposta in Italia. Nel caso venga ribadita la natura non custodiale delle misure disposte all'estero, si segnala come ineludibile la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE per "verificare l'ambito applicativo e l'interpretazione della predetta normativa comunitaria in relazione alla possibilità che la stessa contempli o meno tra i provvedimenti legittimamente emessi dai giudici nazionali anche ipotesi di degradazione giuridica e limitazioni alla libertà delle persone coinvolte in richieste estradizionali MAE sganciate da qualsiasi limite cronologico, a differenza di quanto avviene nelle estradizioni in generale" e, al contempo, si evidenziano dubbi di legittimità costituzionale "di un sistema che consenta che l'estradizione in ambito MAE possa provocare una caduta di garanzie rispetto all'estradizione con Paesi extraeuropei". La prima questione posta dal ricorrente è stata già affrontata da questa Sezione nell'ambito del medesimo procedimento penale, come correttamente ricordato dal giudice del riesame che ai principi espressi in quella decisione ha fatto espresso richiamo. Si tratta della sentenza n. 9894 del 2012 in cui, tra l'altro, si è già puntualizzato che "la pretesa equipollenza tra la condizione di custodia cautelare in carcere e quella disposta dalla Corte inglese è sprovvista di qualsiasi appiglio logico oltre che normativo essendo state imposte prescrizioni di condotte che rendono la cautela assimilabile, semmai, alla misura coercitiva di cui all'art. 283 c.p.p., comma 4. In punto di fatto si faceva nell'occasione rilevare che l'A.G. inglese, dopo avere dato esecuzione al MAE dell'autorità italiana traendo in arresto gli indagati, ne ha, poi - in assoluta autonomia rispetto alle richieste dello Stato membro di emissione (l'Italia), ed in accoglimento dell'istanza difensiva proposta dinanzi alla autorità britannica, ha - modificato il regime cautelare custodiale ponendo in libertà l'indagato su cauzione sottoposta ad obblighi. E quest'ultimo aspetto si ribadisce è centrale nell'economia della discussione.
Appare utile ricordare come la Corte Costituzionale con la sentenza n. 215/1999, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 c.p.p., commi 1 e 3, ha sottolineato che solo la misura degli arresti domiciliari è configurata espressamente dalla legge quale misura di tipo custodiale, posto che la persona sottoposta a tale misura, ancorché autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" per cause specifiche e per recarsi in luoghi determinati, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non libertà", mentre la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora ai sensi dell'art. 284 c.p.p., commi 3 e 4, è invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa, anche nell'ipotesi in cui le venga prescritto l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno.
In questa sede il ricorrente eccepisce di aver prodotto dinanzi al riesame nuova documentazione per dimostrare l'assimilabilità della misura disposta dall'AG britannica a quella custodiale. Non spiega tuttavia, in tal modo evidenziando la palese genericità del rilievo, quali siano gli elementi di novità rispetto alla precedente decisione, ne' indica quelli di asserita infedeltà rispetto alla documentazione prodotta ravvisabili nella motivazione del riesame.
Ciò detto non si ravvisano, quindi, ragioni per mutare l'orientamento in precedenza espresso dalla Sezione, assolutamente in linea con le disposizioni comunitarie.
L'art. 12 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/ 584/GAI) prevede, infatti, che dopo l'arresto, la fase inerente alla delibazione, da parte dell'autorità giudiziaria che ha eseguito quest'ultimo, relativa al mantenimento dello stato di detenzione, avviene secondo le norme del diritto interno e consente che l'arrestato possa anche essere rimesso in libertà, purché vengano adottate dall'autorità giudiziaria misure idonee ad evitare la fuga.
La remissione in libertà nel Regno Unito del ricorrente comporta l'impossibilità di equiparare il periodo di sorveglianza all'estero con il regime custodiale e, peraltro, sarebbe eccentrica rispetto al sistema una opzione interpretativa diversa in quanto valevole solo per il mandato di arresto europeo.
È assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte che non sia possibile ad alcun titolo detrarre dal periodo detentivo quello di sottoposizione agli obblighi.
Naturalmente ciò non significa che si debba prendere atto del solo nomen iuris della misura.
Al riguardo si è già puntualizzato che nel caso in cui la misura cautelare dell'obbligo di dimora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari come nel caso in cui la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione sia estesa all'intera giornata, il periodo di sottoposizione agli obblighi va comunque scomputato da quello detentivo (Sez. 1, Sentenza n. 3664 del 19/01/2012 Rv. 251861). Si tratta di un principio che benché affermato in materia di estradizione non vi è ragione di limitare a quella sede. Ma, si ribadisce, perché ciò accada occorre riscontrare una situazione di vera e propria arbitrarietà della previsione. Il che, rispetto al caso di specie, allo stato è da escludere. In via ordinaria l'ordinamento contempla invece, con l'art. 307 c.p.p., che la misura cautelare non detentiva possa sostituire quella detentiva perenta per la decorrenza dei termini.
E ciò proprio per la diversità ontologica esistente che si riverbera anche nella possibilità di ottenere la riparazione per l'ingiustizia della detenzione ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. solo nel caso della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari.
Venendo ora alla richiesta di rinvio pregiudiziale, osserva il Collegio che il ricorrente si duole anzitutto della circostanza che i giudici di appello avrebbero omesso di rispondere su di essa e, in via subordinata, la si reitera in questa sede sottolineando la mancanza di discrezionalità al riguardo per il giudice di ultima istanza.
La Corte di Giustizia europea, stando al ricorso, dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che siano contemplate o meno tra i provvedimenti legittimamente emessi dai giudici nazionali anche ipotesi di degradazione giuridica e limitazioni alla libertà delle persone coinvolte in richieste estradizionali MAE sganciate da qualsiasi limite cronologico, a differenza di quanto avviene nelle estradizioni. E tale verifica, come evidenziato nel corso della discussione dovrebbe in particolare valutare il contrasto di tali normative con l'art. 5 della Convenzione EDU per effetto della "comunitarizzazione" dei principi in quest'ultima contenuti a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. Ora, occorre in premessa ricordare che l'automatismo del rinvio pregiudiziale di interpretazione è comunque subordinato alla necessità di una pronuncia sul punto o sui punti di cui si sollecita l'interpretazione.
Ciò si deduce dall'art. 267, comma 2 TFUE;
e dai punti 14 e 18 della nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (201 I/C 160/01) che richiedono tra l'altro, senza distinzione tra rinvio facoltativo ed obbligatorio, al giudice nazionale di indicare le ragioni che rendono necessaria l'interpretazione richiesta per pronunciare la sentenza. Fatta questa premessa si deve rilevare anzitutto che appare opinabile, stando alla giurisprudenza della Corte EDU che per le misure disposte dal Regno Unito di cui si discute possa essere eccepita la violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU e che le stesse non siano da qualificare, invece, come semplici restrizioni della libertà di circolazione di cui all'art. 2 del Protocollo aggiuntivo n. 4 e che su tale aspetto occorreva in premessa. Il punto non è assolutamente affrontato dal ricorrente, come pure sarebbe stato opportuno per definire i limiti della richiesta dovendosi accertare anzitutto se la questione dedotta attenga effettivamente alla violazione dei principi generali del diritto dell'Unione come si sostiene nel ricorso.
Inoltre, in disparte la considerazione della genericità del quesito posto che la questione pregiudiziale non può essere posta in termini di verifica generale delle normative internazionali senza indicare le disposizioni che si intendono monitorare e le ragioni del contrasto con i principi della convenzione EDU, dovendo la Corte di Giustizia essere richiesta esclusivamente dell'esatta interpretazione di specifiche norme dell'Unione, non possono certamente essere sollevate in questa sede questioni attinenti alle modalità ed ai limiti temporali delle prescrizioni disposte dall'autorità britannica, in quanto le stesse vanno risolte necessariamente sulla base delle disposizioni dello Stato estero e vanno sollevate, quindi, in quella sede (in questo senso, da ultimo, Sez. U, Sentenza n. 30769 del 21/06/2012 Rv. 252892). L'art. 12 della decisione quadro del Consiglio, in precedenza citato, non lascia, infatti, margini di dubbio sul fatto che il giudice dello Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di porre anche in libertà l'arrestato ne' sul fatto che in quest'ultimo caso adottare le cautele necessarie per assicurarne la consegna.
Per quanto riguarda la computabilità nell'ordinamento interno del periodo limitativo della libertà all'estero, richiamando quanto detto in precedenza, si deve ribadire che la questione ha carattere sostanzialmente fattuale trattandosi di verificare e valutare la situazione in concreto.
Peraltro sembrano sin qui inesplorati alcuni elementi indispensabili per la decisione e per la valutazione della rilevanza della questione posta dai difensori.
Nulla viene specificato, infatti, sulle ragioni che hanno reso necessario il tempo di due anni circa per la consegna del ricorrente. Ora, a tutto concedere alla tesi sostenuta dal ricorrente, ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento secondo il quale il periodo compreso tra la decisione dello Stato richiesto di dare corso al m.a.e. italiano - cioè di disporre la consegna del soggetto richiesto - e l'effettiva consegna, se sospesa o differita o comunque posposta o ritardata per fatti o determinazioni riconducibili allo Stato della consegna, non può essere calcolato, secondo l'orientamento cui il Collegio ritiene, a fini della decorrenza del termine massimo o di fase della custodia cautelare in Italia. E, alla luce di ciò, non può trascurarsi che al punto 19 della nota (201 I/C 160/01) citata, espressamente si auspica che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire l'ambito di fatto e di diritto del problema, affinché la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per verificare, eventualmente, che il diritto dell'Unione si applica alla causa principale.
Va posto peraltro in evidenza che, in presenza di adeguato supporto dimostrativo circa la sussistenza dei presupposti, l'eventuale situazione di contrasto della L. n. 69 del 2005, art. 33 o di altre disposizioni interne con l'art. 5 della convenzione EDU, sarebbe prospettabile in via autonoma dal giudice nazionale dinanzi alla Corte Costituzionale.
Come da quest'ultima chiarito nella sentenza numero 80 del 2011, la asserita violazione della normativa CEDU, ove sia da porre in relazione a fattispecie di diritto comunitario, come accade appunto nel caso del mandato di arresto europeo, è immediatamente prospettabile dinanzi alla Corte Costituzionale ed, inoltre, solo in quella sede è peraltro possibile intervenire per correggere eventuali profili di illegittimità delle disposizioni interne vigenti.
Quanto sin qui evidenziato consente di pervenire anche ad altre conclusioni.
Per quanto concerne la corte di merito, si può senz'altro ritenere almeno in parte implicito il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale nella considerazione che le questioni relative alle modalità ed alla durata della imposizione degli obblighi a seguito della liberazione degli arrestati riguardano esclusivamente l'AG. Britannica.
È da escludere allo stato, inoltre qualsiasi disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'estradizione suscettibile di vaglio della Corte Costituzionale.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere per i ricorrenti del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013