Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 6841
CASS
Sentenza 8 gennaio 2004

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La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase successiva all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio ordinario o abbreviato ovvero della sentenza di applicazione della pena su richiesta, stante l'inapplicabilità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in mancanza di specifica disposizione di legge (in motivazione, la Corte ha chiarito che l'"omissione" legislativa si giustifica, in quanto solo nella fase delle indagini preliminari si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 6841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6841
    Data del deposito : 8 gennaio 2004

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