Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase successiva all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio ordinario o abbreviato ovvero della sentenza di applicazione della pena su richiesta, stante l'inapplicabilità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. in mancanza di specifica disposizione di legge (in motivazione, la Corte ha chiarito che l'"omissione" legislativa si giustifica, in quanto solo nella fase delle indagini preliminari si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 6841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6841 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 8
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 028954/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, pronunciata in data 19.5.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cosentino Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'indagato, raggiunto da una prima ordinanza di misura cautelare in data 5.11.1992 per il delitto di associazione di tipo mafioso, e successivamente, in data 2.5.1995, da una seconda ordinanza coercitiva per il delitto di omicidio in danno di LV EN, ricorre per Cassazione, lamentando violazione di legge, inosservanza delle norme processuali, carenza ed illogicità della motivazione.
2. Con un unico onnicomprensivo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 297 c.p.p. in materia di contestazioni a catena. Il tribunale avrebbe erroneamente motivato sulla mancanza di una prova adeguata circa la sussistenza di una connessione fra i delitti contestati nelle due ordinanze, non essendo possibile desumere che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza fossero già stati acquisiti al momento del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Indipendentemente da ogni questione relativa alla connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p., ed alla motivazione in fatto offerta dai giudici di merito, risulta - per vero - assorbente, per escludere ogni ipotesi di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, la constatazione che tale retrodatazione risulta reclamata dalla difesa dell'imputato solo dopo il rinvio a giudizio e dopo la pronuncia della prima sentenza di condanna. Nel momento in cui la presente pronuncia viene resa, risulta addirittura che la sentenza della corte d'assise d'appello di Catania sia divenuta definitiva, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dalla prima sezione di questa corte in data 3.11.2003. 2. In effetti, nell'ipotesi che si sostenga l'esistenza di contestazioni a catena, la retrodatazione della misura cautelare può essere invocata solo nel corso delle indagini preliminari, non già nel corso del dibattimento o dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'art. 303 c.p.p. stabilisce infatti i termini di durata massima della misura cautelare in relazione ad ogni fase del giudizio. Per la fase delle indagini preliminari il dies a quo coincide proprio con il giorno dell'applicazione della misura cautelare. Con riguardo alla fase dibattimentale, invece, il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, e non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo;
per la fase ancora successiva il termine decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado ed anche in questo caso non è prevista alcuna retrodatazione (v. anche Cass.
6.2.1998 n. 437, Di Fazio U.).
3. La ragione dell'omissione legislativa è, d'altro canto, da ricercare nel fatto che il controllo deve essere operato dal giudice su ogni possibile elusione dei termini di durata della privazione della libertà, in quella particolare fase delle indagini preliminari, che vede il solo P.M. dominus del procedimento. Non sussistendo eguali esigenze nel corso delle restanti fasi del giudizio l'omissione legislativa risulta esente da qualsiasi giudizio di arbitrarietà.
4. Occorre dedurne che l'art. 297, comma terzo, c.p.p. - in mancanza di una specifica disposizione di legge - è inapplicabile alla fase successiva all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio ordinario o abbreviato ovvero della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 303 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. Att. al c.p.p..
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004