Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera, inidoneo in quanto tale a definire il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione. (Nel caso di specie, relativo a un decreto di archiviazione adottato dall'autorità giudiziaria svizzera, la S.C. ha escluso "ratione temporis" l'applicabilità dell' accordo successivamente concluso tra la Confederazione Svizzera e l'U.E. il 26 ottobre 2004, e riguardante l'adesione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'Accordo di Schengen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 4022
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 005660/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE FA, N. IL 07/07/1966;
avverso SENTENZA del 24/09/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Scardigli Massimo in sostituzione dell'avv. Di Palma Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Chiatti Simone Pietro, in sostituzione dell'avv. Gilli Carlo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 24.9.2007, ha confermato la sentenza del tribunale di Milano del 15.10.2004, con la quale TA IZ era stato condannato alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 455 e 458 c.p.p. per avere detenuto ed aver ceduto a AN TO, in Milano il 26.10.1995, 87 CCT da L. 10.000.000 ciascuno contraffatti.
La vicenda è la seguente.
Su incarico di certo prof. UO, possibile acquirente, AN TO aveva iniziato a cercare dei titoli italiani per circa L.
1.000.000.000. Il direttore della Deutsche Bank di Lugano lo indirizzò dal TA, che operava presso una S.I.M. di Milano. Questi reperì i titoli che gli furono consegnati a Milano da un commesso dello studio svizzero RL, il quale li aveva procurati. GE li consegnò quindi al AN il 26.10.1995 in Milano presso uno studio di commercialisti. AN telefonò allora al direttore della Deutsche Bank di Lugano e dispose che si procedesse al pagamento tramite un bonifico su un conto che era stato aperto a nome OS e che era nella disponibilità di TA. Nel novembre TA prelevò il denaro, in contanti, e lo portò nello studio RL;
il denaro fu depositato presso la banca del DO e poi con altro bonifico fu trasferito sulla filiale di Montecarlo della stessa banca.
Dopo un certo tempo si accertò la falsità dei titoli.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato. Come primo motivo deducono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p. perché la condanna sarebbe stata pronunciata per un fatto diverso da quello descritto nell'imputazione. Sostengono che sarebbero state contestate due condotte alternative:
di avere detenuto e di avere ceduto CCT falsi;
non essendo stato contestato ne' un reato continuato ne' un concorso di reati, l'accusa avrebbe dovuto optare per l'ima o l'altra delle due azioni. L'unica condotta certa sarebbe comunque la consegna dei titoli avvenuta in Milano il 26.10.1995; il capo di imputazione consisterebbe in una mera ripetizione della formula legislativa e l'accusa avrebbe delegato la concreta individuazione del fatto costituente reato a quanto sarebbe emerso in dibattimento;
ciò violerebbe i diritti della difesa e non potrebbe essere consentito a pena di nullità. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che con la realizzazione dell'ultima ipotesi, tutte le fasi precedenti avrebbero perso rilevanza, quali antefatti non punibili.
Come secondo motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) l'incompetenza per territorio a favore dell'autorità giudiziaria di Como.
Sostengono che la detenzione si sarebbe verificata in Svizzera, e la cessione in Milano;
a queste due distinte azioni avrebbe farro fatto riferimento nelle conclusioni prese il pubblico ministero;
poiché la detenzione si sarebbe verificata all'estero si dovrebbe di necessità ipotizzare come compiuta anche l'azione della introduzione dei titoli nel territorio nazionale;
ciò non sarebbe potuto avvenire se non passando attraverso la frontiera italo-svizzera, di qui la competenza dell'autorità giudiziaria di Como.
Come terzo motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) la nullità di entrambe le sentenze di merito che sarebbero state emesse in violazione del divieto del bis in idem internazionale. Il Procuratore Pubblico di Lugano il 13 3.2000 aveva emesso un decreto, che sarebbe divenuto cosa giudicata il 4.4.2000, di non doversi procedere nei confronti, fra gli altri, anche di TA per i medesimi fatti.
Il 27.1.2004 l'autorità giudiziaria svizzera, nel respingere il ricorso di TA, che si era opposto all'accoglimento della rogatoria chiesta dall'autorità italiana, avrebbe ribadito il divieto che TA in Italia fosse perseguito per gli stessi fatti. Sostiene che sarebbe indiscutibile la vigenza del principio del ne bis in idem internazionale in base all'accordo con la Svizzera, il cui art. 3 ricalcherebbe l'art. 54 degli accordi di Schenghen.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria Svizzera costituirebbe il "passo conclusivo di una procedura volta alla rinuncia all'esercizio dell'azione", che sarebbe da equiparare ad una sentenza ex art. 425 c.p.p. anch'essa possibile oggetto di revoca ex art. 434 c.p.p.;
anche se fosse da assimilare al decreto di archiviazione italiano, tale atto avrebbe comunque efficacia preclusiva.
Come quarto motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. c) che i CCT ricevuti dalla Svizzera sarebbero inutilizzabili come prova della colpevolezza.
In Svizzera si era aperto un procedimento su denuncia di AN. Nel provvedimento del 27.1.2004 della Camera dei ricorsi penali del tribunale di appello, col quale a seguito di rogatoria internazionale furono trasmessi dall' autorità giudiziaria elvetica 69 CCT, sarebbe stato precisato che essi non avrebbero potuto venire utilizzati "per perseguire lo stesso IZ TA per i reati già giudicati in Svizzera". Sostengono quindi che tutto il processo dovrebbe venire dichiarato nullo perché si sarebbe fondato sulla utilizzazione dei CCT non consentita.
Come quinto motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. c) d) ed e) la violazione del diritto di difesa, perché non era stata disposta la rinnovazione del dibattimento;
in particolare non era stato sentito il teste AV RL jr. e sul punto mancherebbe la motivazione. Sostiene che l'audizione del teste, indicato come il vero dominus dell'intera vicenda, sarebbe stata necessaria e che sarebbe stata evidente la decisività della testimonianza, sia perché la Corte aveva fatto continuo riferimento al ruolo di questi, sia perché egli era l'unico a potere deporre sulla conoscenza o meno della falsità da parte del TA;
l'audizione del teste sarebbe dovuta avvenire quanto meno ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Come sesto motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) errata interpretazione di norme e vizio di motivazione sulla sussistenza e sulla valutazione degli elementi probatori;
in particolare sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Non sarebbe stato provato che i titoli falsi fossero gli stessi che erano stati consegnati a AN e da questi al prof. UO, considerato che avevano subito vari passaggi. Neppure sarebbe stata provata la consapevolezza da parte del TA della falsità. Il tribunale sarebbe incorso in vari errori: non sarebbe verosimile la versione accolta dalla Corte considerata l'età e l'esperienza dei vari soggetti.
Come settimo motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) che nel fatto si sarebbe potuta ravvisare solo l'ipotesi colposa prevista dall'art. 457 c.p., mancando la prova dell'originaria mala fede del TA e quindi eccepiscono l'intervenuta prescrizione. Come ottavo motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena che era stata infinta in misura sensibilmente superiore al minimo ed alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che era stato quantificato dalla sentenza del tribunale in Euro 500.634, e ciò perché non ci sarebbe certezza sulla titolarità del diritto al risarcimento. Come nono motivo deducono ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione di legge e vizio di motivazione;
sostengono che AN non avrebbe potuto costituirsi parte civile perché il vero truffato sarebbe WI RA, cittadino svizzero che si era rivolto al prof. UO per fare investimenti eludendo il fisco svizzero e quindi sostiene che AB avrebbe dovuto venire condannato al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.. All'odierna udienza il difensore del ricorrente in aggiunta a quanto già esposto nel ricorso, ha evidenziato che a partire dal 1 marzo 2008 è entrato in vigore l'accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea concluso il 26.10.2004, e riguardante l'adesione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'accordo di Schengen, per cui sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 54 sul divieto del bis in idem internazionale. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato. I motivi di ricorso dedotti in questo giudizio sono gli stessi già posti a fondamento dell'atto di appello ed ai quali la Corte d'Appello ha dato esauriente risposta che questa Corte ritiene non contraddittoria ne' illogica.
Come ha rilevato il Procuratore Generale, avverso le specifiche motivazioni della Corte d'Appello il ricorrente non ha dedotto nessun motivo specifico ed in questo ricorso per cassazione ha sostanzialmente riprodotto, con le stesse argomentazione, gli stessi motivi che aveva già dedotto in appello, soltanto sdoppiando il 3^ motivo di appello nel 3^ e nel 4^ motivo di ricorso.
In ordine al primo motivo di ricorso rileva questa Corte che non c'è stata una contestazione alternativa in relazione a due diversi ed autonomi reati, ne' c'è stata violazione del principio di corrispondenza fra il fatto contestato ed il fatto ritenuto per la condanna.
Le condotte sono state contestate entrambe ed era sufficiente che fosse stata accertata la commissione di una di esse per ritenere sussistente il reato;
non sarebbe stato possibile ipotizzare un reato continuato o un concorso di reati. È corretta la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale, essendoci stata la cessione dei titoli, tutte le condotte precedenti, come la detenzione che è stata anch'essa contestata, restano assorbite nell'azione finale della spendita dei titoli falsi.
È opportuno richiamare anche l'interpretazione di questa Corte (Cass. Pen., sez. 6, 20.5.1998, n. 8854) per la quale può aversi difetto di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, se vi è stata una "trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali tale da dare luogo ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa".
In ordine al secondo motivo le eventuali conclusioni del pubblico ministero sono irrilevanti;
la contestazione riguardava soltanto azioni commesse in Italia, come la detenzione che certamente c'è stata prima della vendita e questa;
il reato di introduzione nello stato di titoli falsi non era stato contestato.
In ordine al terzo motivo, l'atto col quale la Svizzera ha aderito agli accordi di Schengen si è concluso il 26.10.2004 e la sua esecuzione ha cominciato a decorrere dal 1.3.2008; non può essere quindi invocato, quale norma processuale per la quale vige il principio tempus regit actum, in relazione al decreto di archiviazione del Procuratore di Lugano del 13.3.2000. Correttamente la Corte d'Appello ha rilevato la diversità fra l'art. 3, comma 1 dell'accordo Italo-Svizzero del 10.9.1998, che regola i casi in cui può essere rifiutata l'assistenza giudiziaria e non impedisce di perseguire il reato utilizzando altre prove e l'art. 54 degli accordi di Schengen, norma diretta espressamente ad impedire che per gli stessi fatti si celebri un secondo giudizio. Il decreto di archiviazione, inoltre, non può comunque essere equiparato ad un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. È il caso di richiamare quanto già deciso da questa stessa sezione di questa Corte con la sentenza n. 10426 del 2.2.2005 secondo la quale: "Il principio del ne bis in idem internazionale, sancito dalla L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54 di ratifica di adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, opera, nel diritto interno, solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili. Ne consegue che non può essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria tedesca che, in base ad entrambi gli ordinamenti, non è in alcun modo equiparabile alla sentenza - intesa come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione - costituente l'unico fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli stessi fatti". La Corte ha anche ricordato che l'accordo sulla assistenza giudiziaria prevede la possibilità di deroga se i fatti oggetto della sentenza costituiscono reato contro interessi essenziali dello stato richiedente e correttamente ha ritenuto essere un interesse esenziale per l'Italia la tutela dell'autenticità dei propri titoli di stato.
In relazione al quarto motivo il giudice di primo grado aveva precisato che la contestazione riguardava solo la detenzione e cessione degli 87 CCT falsi avvenuta in Milano il 26.10.1995 e quindi che il processo non riguardava in nessun modo tutto quanto era avvenuta in Svizzera e tanto ciò è vero che neppure è stato ipotizzato il reato previsto dall'art. 453 c.p., n. 3 di introduzione in Italia dei titoli falsi. La motivazione è da condividere pienamente.
Infondato è anche il quinto motivo perché la rinnovazione del dibattimento in appello è evento eccezionale ed è previsto che venga disposta nel giudizio di appello solo quando il giudice ritenga di non essere in condizione di decidere allo stato degli atti (art.603 c.p.p.) il che non è stato ritenuto nel caso di specie ed il giudice ha motivato il proprio convincimento in modo pieno ed esauriente. In particolare in relazione alla chiesta audizione di AV RL neppure era stato chiarito in che modo la testimonianza sarebbe stata decisiva. Le questioni circa la pretesa mancanza di prova sulla identità dei titoli è questione di fatto non deducibile in questa sede, non essendo peraltro mai stata sollevata in precedenza.
Il sesto motivo implica valutazioni di fatto ed è inammissibile e la motivazione con la quale è stato ritenuto accertato il reato è priva di contraddizioni o vizi logici. In particolare sull'elemento soggettivo è stato posto in luce che TA era un operatore finanziario esperto che già prima del 1995 aveva svolto attività nel settore della intermediazione mobiliare;
che il denaro era stato subito dopo trasferito su un altro conto fatto aprire appositamente da un terzo e la somma assai rilevante era stata subito dopo prelevata ed in contanti;
che a TA era stata riconosciuta la provvigione del 27%, di gran lunga maggiore di quelle solitamente riconosciute per analoghe operazioni. Che da tali indizi sia stato ritenuto provato il dolo è logico e non contraddittorio. Per lo stesso motivo correttamente è stata esclusa la sussistenza della sola ipotesi colposa (settimo motivo).
Anche in relazione alla misura della pena, determinata ben lontana dai valori medi e massimi come ha rilevatola Corte d'Appello, la motivazione è priva di vizi: è stato richiamato l'ingente danno causato, la particolare intensità del dolo, il comportamento processuale e, soprattutto ed anche in relazione alla subordinazione dei benefici al risarcimento del danno, il fatto che dopo tanti anni il danno non era stato risarcito neppure in minima parte. Infine, è del tutto corretta e priva di vizi la motivazione con la quale è stata rigettata l'eccezione per cui AN non avrebbe potuto costituirsi parte civile non essendo la parte danneggiata. La Corte d'Appello ha rilevato che questi aveva agito come mandatario senza rappresentanza per cui gli effetti del contratto si erano verificati direttamente in capo a lui.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009