Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2005, n. 10426
CASS
Sentenza 2 febbraio 2005

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La questione della preclusione del precedente giudicato (art. 649 cod. proc. pen.), pur se non fatta valere nel giudizio di cognizione, può essere sollevata e rilevata per la prima volta in sede esecutiva.

Il principio del "ne bis in idem internazionale", sancito dall'art. 54 della legge 30 settembre 1993 n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno1985, opera, nel diritto interno, solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili. Ne consegue che non può essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti il decreto di archiviazione emesso dall'Autorità giudiziaria tedesca che, in base ad entrambi gli ordinamenti, non é in alcun modo equiparabile alla sentenza - intesa come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione - costituente l'unico fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli stessi fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'incidente proposto da un soggetto condannato in Italia con sentenza definitiva per plurime violazioni alla disciplina sulle armi, in relazione ad alcune delle quali l'Autorità giudiziaria tedesca aveva in precedenza emesso decreto di archiviazione).

Commentario1

  • 1Il principio di ne bis in idem internazionale (Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664)
    Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2014

    In una recentissima pronuncia – Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664 – i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla possibilità di rinnovare un processo già celebrato in un Paese non aderente al Trattato di Schengen nei confronti di imputato straniero per fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano. Prima di entrare nel merito della decisione, giova ricordare che il nostro ordinamento prevede un importante principio: il divieto di ne bis in idem per il quale non si può essere sottoposti una seconda volta a processo per i medesimi fatti per i quali si è già stati giudicati. Il principio è espressamente positivizzato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2005, n. 10426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10426
Data del deposito : 2 febbraio 2005

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