Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
In tema di giudicato cautelare, può costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già, a suo tempo, valutato ed a legittimare istanza di revoca della misura, il fatto che, nell'ambito dello stesso procedimento, un altro indagato o imputato abbia ottenuto una decisione favorevole, specie se questa sia stata dovuta ad un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità. (Fattispecie relativa ad intercettazione tra presenti, le cui operazioni di captazione furono effettuate, senza adeguata motivazione, con impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della repubblica).
Commentario • 1
- 1. Copia incolla non basta per rigettare istanza di libertà (Cass. 2926/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
Il copia incolla informatico della motivazione elude l'obbligo per di valutazione. In tema cautelare, il decorso del tempo, accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 13/12/2013) 22-01-2014, n. 2926 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. SAVANI Piero - Consigliere - Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2002, n. 21344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21344 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 23/04/2002
Dott. FRANCESCO PRIVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1237
Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - N. 44770/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De BI AE nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 16/10/01 dal Tribunale di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con ordinanza 6/10/01 il Gip presso il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza avanzata da De BI AE, diretta ad ottenere la revoca della custodia cautelare, in precedenza applicatagli per i reati previsti dagli agli artt. 416 bis nonché 56, 110, 629, 628 c. 3 n. 1 e 3 c.p., 7 L. 203/91. L'appello dell'indagato avverso il provvedimento reiettivo veniva respinto in data 4/10/01 dal Tribunale il quale, a sostegno della propria decisione, rilevava che l'imputato si era limitato a riproporre la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'interno di una autovettura, alla luce del difetto assoluto di motivazione sull'autorizzazione a provvedervi con mezzi diversi dagli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, segnalando che tale questione gli era stata sollevata in sede di riesarne ed ivi disattesa, concludeva nel senso che Una nuova valutazione della medesima era da ritenersi preclusa. Avverso la riportata pronuncia ha proposto appello il De BI, denunciando violazione degli artt. 268, 271 e 649 c.p.p. In particolare è stato dedotto che in data 24/6/01 era stata emessa dal Tribunale del riesame ordinanza nei confronti di altri soggetti, indagati nel medesimo procedimento principale, con la quale era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi;
assumeva altresì che in tema di questioni procedurali - e precipuamente su questioni di inutilizzabilità - non poteva formarsi giudicato cautelare. La Corte osserva.
I provvedimenti in materia cautelare, qualora non vengano impugnati oppure nel caso in cui si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica della irrevocabilità allo stato degli atti: questa peraltro non è parificabile all'autorità della cosa giudicata a norma dell'art. 649 c.p.p. e l'impossibilità di una nuova decisione non sussiste quando risultino cambiate le condizioni in base alla quale fu emessa quella precedente. (Cass. S.U. 27/1/94 n. 000 26 RV. 195806 ed in seguito: Cass. 16/11/96 n. 7 0 5494 RV. 205956; Cass. 13/12/99 n. 0 3317 RV. 214901). In particolare, pure essendosi esuarito il procedimento incidentale del riesame, sarà comunque possibile ottenere la revoca di una misura cautelare personale alla luce di fatti nuovi ed altresì in base a questioni non proposte In detta sede e non implicitamente ricomprese in quelle già sollevate.
In codesta ottica deve ritenersi che possa costituire fatto nuovo, idoneo a mutare il già verificato quadro indiziarlo ed a legittimare l'istanza di revoca, la circostanza che nell'ambito dello stesso processo un altro imputato abbia ottenuto una decisione favorevole (si veda: Cass. 26/10/95 n. 0 3748 RV. 9/08 814: Cass. 5/12/96 n. 0 2033) RV. 206439; Cass. 10/11/95 n. 0 2204 RV. 202992) e tale situazione acquista particolare rilievo qualora l'interpretazione normativa su cui si fondò il Tribunale del riesame sia stata nel frattempo modificata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Se invero la statuizione giurisprudenziale più elevata non assurge al livello di vincolo giuridico e non potrebbe valere in sede di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento di un decisione del Tribunale del riesame, ad escludere l'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento (Cass. 11/12/95 0 5690 RV. 203066), va invece ritenuto che essa possa essere invocata in sede di revoca. Orbene nel presente caso, come riconosciuto nel provvedimento impugnato, l'eccezione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancanza di motivazione ex art. 267 e. 3 c.p.p. è stata accolta dal Tribunale del riesame con riguardo alla posizione di altri imputati;
a ciò aggiungasi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno in effetti affermato che anche in tema di intercettazioni tra presenti il provvedimento che dispone lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti diversi da quelli in dotazione della Procura deve essere motivato in ordine alla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e sull'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura (Cass. S.U. 28/11/01 n. 42792 RV. 220095). Per le svolte considerazioni si palesa erronea la conclusione del Tribunale circa la preclusione ad un nuovo esame della questione de qua: s'impone di conseguenza l'annullamento del provvedimento impugnato onde si proceda all'esame nel merito dell'istanza di revoca. Il giudice del rinvio dovrà, attenendosi al principio di cui sopra, verificare se in effetti i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali utilizzati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare siano affetti dalla lamentata mancanza di motivazione ed in caso positivo se esse abbiano avuto Incidenza decisiva nell'ambito del quadro indiziarlo originariamente ritenuto: nella ricorrenza di tali situazioni la revoca del provvedimento non potrà essere negata.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002