Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2002, n. 21344
CASS
Sentenza 23 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di giudicato cautelare, può costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già, a suo tempo, valutato ed a legittimare istanza di revoca della misura, il fatto che, nell'ambito dello stesso procedimento, un altro indagato o imputato abbia ottenuto una decisione favorevole, specie se questa sia stata dovuta ad un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità. (Fattispecie relativa ad intercettazione tra presenti, le cui operazioni di captazione furono effettuate, senza adeguata motivazione, con impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della repubblica).

Commentario1

  • 1Copia incolla non basta per rigettare istanza di libertà (Cass. 2926/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020

    Il copia incolla informatico della motivazione elude l'obbligo per di valutazione. In tema cautelare, il decorso del tempo, accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 13/12/2013) 22-01-2014, n. 2926 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. SAVANI Piero - Consigliere - Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2002, n. 21344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21344
Data del deposito : 23 aprile 2002

Testo completo