Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Poiché l'art 18 della legge 25.giugno.1999 n. 205 ha abrogato, tra gli altri, il delitto di cui all'art 341 cod.pen., il comportamento di chi offenda l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, va riqualificato come ingiuria (art. 594 cod.pen), con la conseguenza che, se, al momento della entrata in vigore della suddetta legge, il giudizio sia ancora in corso, va dichiarata la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 9968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9968 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13/7/1999
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 1318
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 20611/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RZ TO, nato a [...] il [...], nei confronti della sentenza del Pretore di Genova in data 22.10.1998. Letti gli atti processuali e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato di oltraggio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e per l'annullamento senza rinvio per il reato sub a) con trasmissione degli atti al Pretore di Genova;
considerato che, a seguito di concorde richiesta delle parti, formulata a norma dell'art. 444 c.p.p., il Pretore di Genova applicava a TO RZ, con sentenza del 22.10.1998, la pena di venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 688 (capo a) e 341, 1^ e ult. comma c.p. (capo b), con la recidiva reiterata e infraquinquennale e riuniti detti reati nel vincolo della continuazione;
che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 444 c.p.p., per essere stata applicata, per la scelta del rito del "patteggiamento", la diminuzione di 1/3 della pena anziché disporre la sua riduzione ad un terzo;
che l'art. 341 c.p. è stato abrogato con legge 25.6.1999 n.205, entrata in vigore in data odierna;
che il fatto sub b) integra, pertanto, non più il reato di oltraggio ma quello di ingiuria per il quale non è stata proposta querela;
che, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 594 c.p., così derubricato il capo di imputazione sub b) perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela;
che, venendo meno in ordine all'imputazione sub a) il fondamento della richiesta di patteggiamento nei termini in cui essa venne formulata, la stessa sentenza va annullata senza rinvio con riferimento all'imputazione di ubriachezza, con trasmissione degli atti al Pretore di Genova per l'ulteriore corso di giustizia;
che ogni altra questione deve ritenersi allo stato superata;
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di ingiuria, così derubricato il capo di imputazione sub b), perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela;
annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. (capo a) e dispone la trasmissione degli atti al Pretore di Genova per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999