Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Qualora si assuma l'esistenza di una cosiddetta "contestazione a catena", la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura cautelare successivamente disposta può essere invocata solo nella fase delle indagini preliminari e non già nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 50000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50000 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
50000 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/11/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
- Presidente - SENTENZA EDOARDO FAZZIOLI
Consigliere N. 321109- UMBERTO GIORDANO Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO
- Consigliere N. 33618/2009 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. MAURIZIO BARBARISI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CI IO NO N. IL 08/10/1967
avverso l'ordinanza n. 78/2009 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 25/02/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio fialanalla, SeXART. 23 che ha chiesto il ripetto del narro;
Uditiflifensor Avv. to. Riuseffe Serafins, che ha chiario l'accoplimento del curso;стој
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Considerato in fatto e in diritto
1. ON ER Antonio, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza della Corte di Assise di Messina del 25 luglio 2008 emessa all'esito del giudizio di primo grado conclusosi con la sua condanna all'ergastolo siccome colpevole del reato di omicidio aggravato ai danni di RA PE (procedimento n. 6678/05 RGNR), avendo la Corte di
Assise di Messina rigettato l'istanza di rimessione in libertà per cessazione della misura cautelare della custodia in carcere per violazione dell'art. 297, 3° co. c.p.p. e dell'art. 303 c.p.p., proponeva appello avverso il suddetto provvedimento con ricorso al Tribunale del riesame di Messina.
1.1 Il tribunale del riesame, con ordinanza deliberata il 25 febbraio 2009, ha rigettato l'appello e confermato il provvedimento impugnato.
1.2 Il tribunale, per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni: (a) che la custodia cautelare del ON non si è
protratta oltre il termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase dibattimentale [pari ad anni uno e mesi sei, essendovi stata condanna all'ergastolo], giacché,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il termine iniziale non può farsi retroagire alla data di applicazione di altra misura per lo stesso fatto o per fatti diversi in relazione di connessione qualificata con l'omicidio di cui trattasi, dovendo farsi invece esclusivo riferimento alla data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (25 luglio 2008), e ciò in quanto,
secondo i giudici dell'appello, la regola della retrodatazione non opera in relazione ai termini di custodia cautelare previsti per la fase del dibattimento;
(b) che neppure il termine di durata complessiva massima [sei anni] può ritenersi scaduto, poiché l'ordinanza cautelare del 25 luglio
2008 è stata emessa solo al termine del dibattimento di primo grado ex art. 275 comma 1 bis c.p.p. (e non già ex art. 307 c.p.p. come impropriamente affermato in un provvedimento emesso il 4 agosto 2008) sicché trattandosi di misura cautelare che non è stata disposta nella fase delle indagini preliminari, anche sotto tale diverso profilo il principio di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p.
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ch deve ritenersi non operante.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del OR ER, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (artt. 297 e 303 c.p.p.) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, dopo un'articolata premessa dedicata:
(1) all'illustrazione delle misure cautelari applicate nei confronti del ON sia nel procedimento denominato "operazione Icaro” (n. 4208/2002 RGNR) il 1° dicembre 2003 relativamente ad una imputazione per reato associativo e per un episodio di estorsione, sia in quello denominato
"operazione Romanza” (n. 1127/1997 RGNR) il 29 marzo 2000, relativamente proprio all'omicidio RA, quest'ultima misura poi revocata dal GIP di Messina il 20 febbraio 2001;
(2) all'esplicazione delle ragioni per cui gli indicati procedimenti dovevano ritenersi tra loro strettamente connessi sin dalla fase delle indagini preliminari, tanto da venire successivamente riuniti, contesta in primo luogo l'affermazione dei giudici del riesame, circa la non operatività del principio di retrodatazione di cui all'art. 297 c.p.p. rispetto ai termini di fase, espressamente riconosciuta invece, nell'originario provvedimento del GIP applicativo della misura.
Sul punto si evidenzia, in particolare, che la tesi sostenuta dal tribunale del riesame è tutt'altro che pacifica nella giurisprudenza di questa Corte ed in contrapposizione al precedente richiamato nell'ordinanza impugnata (Sez. 2, Sentenza n. 1129 del 13/12/2007-10/1/2008, Rv. 238906) si richiama, in ricorso, quanto affermato nella sentenza n. 5496 del 3/12/1997 - 13/1/1998, Rv.
209652, ric. Di Dio, secondo cui il principio enunciato dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc.
pen., che impone, in caso di più provvedimenti cautelari relativi al medesimo fatto, la retrodatazione del computo dei termini massimi di custodia cautelare a partire dal primo dei provvedimenti emessi "è valido anche nella fase del giudizio, quando i procedimenti siano riuniti in appello", osservandosi in ricorso che anche in tal caso ricorre l'esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata cautelare che è alla base della norma invocata, implicando la diversa
2 interpretazione della norma accolta dal tribunale fondati sospetti di illegittimità costituzionale,
pure rappresentati in sede di gravame, ma disattesi dal giudice dell'appello senza alcuna motivazione.
L'ulteriore censura prospettata in ricorso investe, infine, il mancato accoglimento dell'appello in relazione al dedotto superamento dei termini di durata complessiva della custodia.
Sul punto si evidenzia anzitutto che poiché l'istanza di inefficacia della custodia era stata disattesa dalla Corte di Assise in base alla valutazione, ritenuta totalmente infondata, che non ricorresse il requisito della desumibilità degli elementi indizianti per l'omicidio AD anteriormente al rinvio a giudizio del OR per il reato associativo oggetto della prima ordinanza cautelare,
nell'atto di gravame erano state diffusamente illustrate le ragioni per cui tale giudizio doveva ritenersi infondato e perché ai fini della decisione occorreva tener conto di tutti i periodi di carcerazione già sofferti sia nel processo "Icaro" che nel processo "Romanza", i quali superavano largamente il termine di sei anni.
Ciò posto, da parte del ricorrente si deduce che il tribunale, non avrebbe fornito alcuna risposta alle specifiche argomentazioni prospettate nell'atto di appello, sviluppando una motivazione a del tutto incomprensibile oltre che totalmente incoerente rispetto alle questioni sollevate con il gravame, mancando tra l'altro una logica risposta anche all'ulteriore specifica censura mossa alla decisione della Corte di Assise, secondo cui il termine di cui all'art. 303 comma 4 c.p.p. doveva ritenersi prolungato ai sensi dell'art. 304 comma 6 c.p.p., non essendo stato adottato nei confronti del OR alcun provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.
3. Il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
L'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha infatti un apparato motivazionale assolutamente logico e coerente rispetto al thema decidendum, che non presenta alcun profilo di illegittimità.
Ed invero i giudici di merito, indipendentemente da ogni questione relativa alla connessione
3 rilevante ai sensi dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p. esistente tra i fatti oggetto del procedimento
"operazione Romanza" e quelli del procedimento "Icaro", hanno correttamente escluso ogni ipotesi di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, per l'assorbente e decisiva considerazione che tale retrodatazione risultava invocata dalla difesa dell'imputato solo dopo il rinvio a giudizio e dopo la pronuncia della prima sentenza di condanna per l'omicidio RA.
3.1. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto reiteratamente modo di affermare che la retrodatazione della misura di custodia cautelare non vale per la fase del dibattimento e ciò in quanto l'art. 297 c.p.p., comma 3, è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso (cfr Cass, sez. 6^, n. 437/1998, Di Fazio, nonché,
analogamente, Cass., sez. 3^, n. 40913/2001, Rana;
Cass., Sez. 6^, n. 6841/2004,
Asero).Nell'ipotesi che si sostenga l'esistenza di contestazioni a catena, la retrodatazione della misura cautelare, in altri termini, può essere invocata solo nel corso delle indagini preliminari, non già nel corso del dibattimento ovvero, come nel caso in esame, dopo che sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'art. 303 c.p.p. stabilisce infatti i termini di durata massima della misura cautelare in relazione ad ogni fase del giudizio. Per la fase delle indagini preliminari il dies a quo coincide proprio con il giorno dell'applicazione della misura cautelare. Con riguardo alla fase dibattimentale, invece, il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, e non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo;
per la fase ancora successiva il termine decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado ed anche in questo caso non è prevista alcuna retrodatazione (v. anche Cass.
6.2.1998 n. 437, Di Fazio U.).
3.2 La ragione dell'omissione legislativa, per altro, come già chiarito da questa Corte (si veda Sez.
6, Sentenza n. 6841 del 18/02/2004 Rv. 227879) "è da ricercare nel fatto che il controllo deve essere operato dal giudice su ogni possibile elusione dei termini di durata della privazione della libertà, in quella particolare fase delle indagini preliminari, che vede il solo P.M. dominus del procedimento. Non sussistendo eguali esigenze nel corso delle restanti fasi del giudizio
сег Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, I 3.0 DIC. 2009
l'omissione legislativa risulta esente da qualsiasi giudizio di arbitrarietà".
Né d'altro canto, per contrastare l'orientamento di questa Corte secondo cui la retrodatazione della misura di custodia cautelare non vale per la fase del dibattimento, può utilmente invocarsi da parte del ricorrente l'isolato precedente rappresentato dalla sentenza n. 5496 della sez. 5 del
13/1/1998, Rv. 209652, che si riferisce, del resto, all'ipotesi di più provvedimenti cautelari relativi al medesimo fatto, laddove nel procedimento Icaro nei confronti del ON risulta si disposta una misura cautelare, ma per reato associativo.
Esclusa ogni ipotesi di retrodatazione, neppure possono ritenersi superati i termini di durata complessiva della custodia cautelare subita dal ON in riferimento all'imputazione di omicidio, ove si consideri che, anche sommando il pregresso periodo di mesi undici e giorni diciannove a quello subito ininterrottamente dal 25 luglio 2008, la durata complessiva non supera il termine massimo di anni sei, previsto dall'art. 303 comma 4 lettera c), c.p.p..
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Il consigliere estensore Il presidente
Q рия DEPOSITATA IN CANCELLERIA
30 DIC 2009
CANCELLIERE
Pietro DhMga
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