Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Nel caso di specie, si trattava di un provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, emesso dall'autorità giudiziaria svizzera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2010, n. 19947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19947 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 454
Dott. BONITO CE M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 46044/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO FR N. IL 16/11/1932;
2) MO GN N. IL 19/12/1958;
3) EL FR N. IL 07/10/1934;
avverso la sentenza n. 2953/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FR MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da MM GN e per il rigetto del ricorso proposto da MM CE e LL CE;
Uditi i difensori Avv.ti CE Inzerillo e Gioacchino Stacchi. MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del giudizio di primo grado, che aveva visto imputate sei persone con contestazioni di associazione per delinquere e di concorso esterno in associazione mafiosa, per MM CE e LL CE, e di favoreggiamento aggravato per gli altri, contestazioni temporalmente riferite dalla fine degli anni settanta sino al 1998, MM CE e MM GN venivano condannati con sentenza resa dal GUP di Palermo il 30.10.2006, rispettivamente, ad anni cinque di reclusione, e ad anni tre di reclusione perché giudicati colpevoli, il primo, del reato ascrittogli al capo A) nn. 4 e 5 della rubrica ed il secondo del reato di cui al capo C) della rubrica. Con la medesima sentenza LL CE veniva invece assolto dai reati ascrittigli (Capo B) della rubrica nn. 1, 2 e 3, con formule ampie, così come assolti venivano gli altri imputati e gli stessi MM CE e MM GN in relazione alle contestazioni residue rispetto a quelle dell'intervenuta condanna.
Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello sta gli imputati condannati che il P.M. e la Corte distrettuale, concludendo il relativo grado di giudizio, in parziale riforma della sentenza di prime cure:
1. assolveva MM CE dal reato contestatogli al capo A) della rubrica, nn. 4 e 5 e dichiarava, in ciò parzialmente accogliendo il gravame proposto dalla P.A., n.d.p. a suo carico, in ordine al reato di cui allo stesso capo di imputazione, sub n.
2 - del quale dichiarava la consumazione fino al 1984 - perché estinto per prescrizione;
2. assolveva MM GN dall'imputazione ascrittagli al capo C) della rubrica limitatamente alla condotta data dall'intestazione delle quote della immobiliare Quadrifoglio s.r.l. e, previa esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 7, dichiarava l'estinzione del reato per le residue condotte ivi contestate, per intervenuta prescrizione;
3. dichiarava n.d.p. nei confronti di LL CE in ordine al reato ascrittogli al capo B) della rubrica n. 2, dichiarandone l'avvenuta consumazione fino al 1984, perché estinto per intervenuta prescrizione, anche in questo caso parzialmente accogliendo il gravame proposto dalla P.A..
La Corte territoriale confermava nel resto l'impugnata sentenza. I RICORSI PER CASSAZIONE:
1. Premessa:
Ricorrono avverso la sentenza della Corte distrettuale, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia, MM CE, MM GN, e LL CE e prima di sintetizzarne le ragioni, giova prelinarmente delimitare l'ambito del presente giudizio nella parte, importante, in cui le doglianze proposte hanno fatto riferimento alle prescrizioni dichiarate dalle curie di merito, insoddisfacenti, per gli argomenti dei quali ora si tratterà, per la difesa degli imputati.
Orbene sono state dedotte alla cognizione di questa istanza di legittimità le seguenti declaratorie di estinzione di reato perché maturato il prescritto tempo prescrizionale:
MM CE:
Capo A) nn. 1 e 2: concorso in associazione di tipo mafioso, per aver concorso all'attività di "cosa nostra" utilizzando l'influenza ed il potere derivante dalla sua posizione di affermato esponente dell'imprenditoria palermitana che gli consentiva contatti con il mondo finanziario e bancario attraverso i quali avrebbe agevolato l'occultamento in Italia ed all'estero ed il reimpiego di ingenti somme di denaro frutto dell'attività criminale dell'associazione malavitosa, in particolare: 1) facendo acquistare, ricevere ed occultare denaro di provenienza illecita a Ciancimino Vito, esponente dell'associazione mafiosa ed ad altri soggetti al medesimo collegati, rimasti ignoti;
2) offrendo e mettendo a disposizione degli esponenti mafiosi GR DO e AN LO - per il tramite di AR MO, direttore della sede di Palermo del Banco di Sicilia, in rapporti con vari appartenenti a "cosa nostra" - i propri conti correnti esteri al fine di occultare denaro proveniente dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito da "cosa nostra" (anni 1981 1984). MM GN:
Capo C) limitatamente a: favoreggiamento reale aggravato e continuato in favore di ZZ ZO, associato mafioso, in particolare intestandosi ovvero facendo intestare a propri familiari:
a) quote societarie della Agricola Suvignano s.r.l. con sede in Monteroni d'Arbia;
b) quote societarie della Gardenia SpA con sede in Palermo;
c) quote societarie della Invest Sud s.r.l. con sede in Palermo;
d) quote societarie della Bata Costruzioni s.r.l. con sede in Palermo;
e) quote societarie della Lami s.r.l. con sede in Palermo;
f) quote societarie della MEC.IN s.r.l. con sede in Palermo;
g) quote azionarie della Banca del Popolo di Trapani dalla metà degli anni ottanta sino al 1998.
LL CE:
Capo B) n. 2: concorso in associazione di tipo mafioso negli stessi termini innanzi riportati per MM CE (anni 1981 1984).
2. Il ricorso di MM GN.
2.1 La difesa di MM GN sviluppa un solo ed articolato motivo di doglianza, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 e 328 bis c.p.p., nonché agli artt. 42, 43 e 379 c.p., in particolare deducendo che:
- il reato di favoreggiamento reale risulta probatoriamente sostenuto dal giudice territoriale attraverso l'utilizzo processuale della sentenza di condanna a carico di ZZ ZO, suocero dell'imputato e beneficiario, secondo ipotesi accusatoria, del contestato favoreggiamento, ed attraverso il richiamo del decreto di prevenzione emesso dall'autorità giudiziaria il 3.3.2005, anch'esso a carico del ZZ;
- l'art. 238 bis c.p.p., norma di dubbia costituzionalità, consente l'acquisizione di elementi di prova formati in altro processo, eppertanto in assenza di contraddittorio riferibile al processo ad quem, di guisa che l'interpretazione della norma non può che essere estremamente rigorosa;
- ciò significa che la norma in argomento, là dove fa riferimento alla nozione di "prova di fatto accertato", va inteso limitatamente al fatto contestato nell'imputazione e riportato nella decisione divenuta irrevocabile;
- nel caso di specie vi è stata invece la mera riproposizione del contenuto della sentenza di condanna;
- con riferimento poi al decreto di prevenzione non appare applicabile il disposto di cui all'art. 238 bis c.p.p., giacché la norma parla di "sentenza" e di "sentenza irrevocabile", mentre il decreto di prevenzione è provvedimento diverso dalla sentenza, processualmente, non suscettibile dell'effetto tipico del giudicato;
- di qui il difetto di motivazione;
- con riferimento poi alle azioni della Banca del Popolo di Trapani appaiono contraddittorie le valutazioni operate circa l'attendibilità del teste Marchetti, ritenuto attendibile come fonte a carico ed inattendibile come fonte probatoria favorevole all'imputato; apodittica ed espressione di irritale inversione dell'onere probatorio tipico del procedimento di prevenzione, appare altresì l'asserzione dei giudicanti in ordine alla non riconducibilità all'imputato del versamento in contanti per l'acquisto dei titoli perché passatagli la provvista dal suocero;
- analogo argomento può essere sviluppato in relazione alla limitatissima partecipazione nell'Agricola Suvignano s.r.l. ed all'acquisizione delle azioni della Gardenia;
- il dolo in capo all'imputato è stato logicamente sostenuto con l'argomento che il prevenuto, figlio di affermato imprenditore, non poteva non rendersi conto della natura e qualità delle operazioni finanziarie alle quali era chiamato a partecipare;
- hanno del tutto ignorato i giudicanti che il ZZ, nel 1988, era uscito indenne da un procedimento di prevenzione, e che lo stesso non poteva essere definito, perché espressamente escluso dall'autorità giudiziaria, associato mafioso.
2.2 Il ricorso non è fondato.
2.2.1 È principio di diritto ormai costante nella lezione interpretativa di questa Corte che, in presenza di causa estintiva di reato, non può trovare applicazione l'obbligo del giudice, ex art.530 c.p.p., comma 2, di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità, in quanto, in tale situazione, per potersi pervenire ad un proscioglimento nel merito, deve positivamente emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli, giacché, a norma dell'art. 129 c.p.p., in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non può essere equiparata alla mancanza di prova (Cass. pen., Sez. 4^, 18/12/2007, n. 36468; Cass. pen., Sez. Unite, 28/05/2009, n. 35490; Cass., Sez. 6^, 6/3/2008, n. 16466).
2.2.2 Orbene, nel caso di specie non può certamente desumersi dagli atti processuali l'innocenza dell'imputato rispetto a quanto contestatogli tenuto conto della probatio semiplena data dalla sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso a carico di ZZ ZO, suocero del prevenuto, richiamata in primo grado a mente dell'art. 238 bis c.p.p.. È pur vero che sul punto sono state esposte dalla difesa le censure innanzi sintetizzate, ma alle stesse va opposto l'insegnamento di questa Corte secondo cui, perché la sentenza penale irrevocabile possa assumere dignità di prova nel diverso processo penale nel quale viene acquisita (art. 238 bis del c.p.p.), occorre che siano seguiti, come criteri di valutazione della prova, quelli contenuti nell'art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3. A tal fine occorre che il giudice, in primo luogo, accerti, nel contraddittorio delle parti, la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrativi dalla detta sentenza e la loro rilevanza ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario;
il giudice, inoltre, su richiesta dell'accusa, deve acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nella sentenza irrevocabile acquisita e che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede (Cass., Sez. 1^, 08/05/2003, n. 23460). Ebbene, i dati di fatto acquisiti col giudicato che ha interessato ZZ ZO, suocero di MM GN, sono estremamente rilevanti: ZZ ha partecipato attivamente all'associazione "cosa nostra" dal 1975 al 1994, quando è stato sottoposto a misura cautelare, in questo frangente ha svolto attività di costruttore avendo come soci occulti i massimi vertici dell'associazione mafiosa della famiglia dell'Uditore, muovendo somme ingenti di denaro e dando vita ad una serie di società caratterizzate tutte da anomalie contabili e gestionali. Sulla scorta di quella sentenza nel 2007 è divenuta irrevocabile la confisca di beni e quote societarie comprese quelle di cui al capo di imputazione contestato a MM GN. Su tali premesse la doglianza si appalesa quindi generica in parte, palesemente di merito sotto altri aspetti (si vedano i richiami a quanto riferito dal teste Marchetti, e l'interpretazione difensiva relativa al versamento bancario in contanti) ed infine infondata, là dove ritiene non provato il dolo in capo all'imputato perché non nota la qualità mafiosa del suocero dell'imputato, giacché la sentenza irrevocabile di cui innanzi colloca al 1975 la partecipazione mafiosa del ZZ, peraltro articolata ai massimi livelli malavitosi e con impegno continuo e rilevante sotto l'aspetto finanziario, di guisa che il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito, su tale indubitabile presupposto, assume una indiscutibile validità logica e motivazionale.
3. Il ricorso di MM CE e LL CE. Il ricorso proposto nell'interesse di MM CE e LL CE si articola in tre motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi, nell'interesse di MM CE, denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, difetto di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli arti 649 e 629 c.p.p., nonché agli artt. 379 e 416 bis c.p., in particolare deducendo che:
- MM CE, in ordine al medesimo fatto storico per il quale è intervenuta l'impugnata pronuncia di improcedibilità per maturata prescrizione, è stato condannato dal Tribunale di Palermo il 17 gennaio 1992, con sentenza passata in giudicato il 2 dicembre 1993;
- la Corte di merito ha respinto l'eccezione di cui innanzi con l'argomento che l'addebito non sarebbe "perfettamente identico";
- tale assunto, per la difesa, sarebbe infondato;
- la diversità tra titolo di reato attualmente contestato e titolo di reato giudicato con la sentenza del 1992 trova giustificazione nella mancanza all'epoca dei fatti giudicati della norma di cui all'art. 416 bis c.p.;
- l'esame comparato della condotta, dell'evento e del nesso di causalità consente invece di apprezzare la fondatezza della eccezione.
3.2 Col secondo motivo di ricorso, illustrato nell'interesse di entrambi i predetti ricorrenti, la difesa denuncia violazione di legge, difetto di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 649 e 629 c.p.p., nonché all'art. 54 della Convenzione di Schengen del 1990 ed alla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 1 e segg.. Deduce in particolare, sul punto, la difesa ricorrente che:
- in relazione alla vicenda relativa al trasferimento di denaro degli esponenti mafiosi GR ed LL assicurato mettendo a disposizione i propri conti correnti, il Procuratore della Repubblica e Cantone del Ticino, in data 21 marzo 1994, dichiarò non luogo a procedere nei confronti dei due ricorrenti per il medesimo fatto oggetto del presente giudizio all'esito di accurata istruttoria arricchita anche da un accertamento peritale;
- nella fattispecie ricorre pertanto il divieto del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.;
- l'accordo di Schengen consente l'efficacia sopranazionale della pronuncia svizzera e l'applicazione del principio detto nello Stato anche in costanza di pronuncia straniera;
- la disciplina pattizia trova applicazione nel caso di specie perché il provvedimento del magistrato elvetico ha natura di sentenza, con la quale si è pervenuti ad una pronuncia definitiva preclusiva di ulteriori iniziative penali sul medesimo fatto ed a carico delle medesime persone;
- la Convenzione di Schengen coinvolge altresì lo Stato elvetico in forza della ratifica dell'accordo tra i nostri due Paesi di cui alla L. 5 ottobre 2001, n. 367, che espressamente richiama la Convenzione comunitaria;
- non è condivisibile l'opinione espressa con la sentenza impugnata secondo cui il provvedimento elvetico non avrebbe forma ed effetti di una sentenza passata in giudicato e che i fatti delibati dall'autorità giudiziaria svizzera, riferiti ad un concorso nel traffico internazionale di droga, sarebbero diversi da quelli dedotti con l'imputazione in esame, che riguarda, come è noto, il concorso esterno nell'associazione mafiosa;
- quanto al rilievo processuale, infatti, richiama la difesa impugnante Cass., sez. un. 28.6.2005, e quanto alla identità dei fatti, la diversità dei reati contestati dalle autorità dei due Paesi non esclude affatto la identità dei fatti materiali, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia;
- errata è altresì la tesi sostenuta in sentenza, secondo cui la causa estintiva del reato prevarrebbe sulla improcedibilità dell'azione, dappoiché priva di supporto probatorio atteso il tenore dell'art. 129 c.p.p., comma 1, indistinto sul punto.
3.3 Col terzo motivo di ricorso la difesa ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.110 e 416 bis c.p., artt. 42 e 43 c.p., art. 192 c.p.p., e art. 129 c.p.p., comma 2, a sostegno deducendo che:
- nel caso in esame può essere dimostrata l'evidenza della insussistenza delle ipotesi delittuose in relazione alle quali la Corte di merito ha applicato la causa estintiva dei reati contestati a MM CE e LL CE;
- il ragionamento sviluppato dal giudice a quo a carico dei due imputati si caratterizza per una serie di evidenti travisamenti;
- si fondano così su palesi travisamenti delle risultanze processuali le affermazioni secondo cui MM CE avrebbe rifiutato di fornire giustificazioni delle operazioni effettuate per ragioni di sicurezza personale e familiare e secondo cui gli accertamenti eseguiti e le risultanze peritali avrebbero indotto le mogli degli imputati a rivelare agli inquirenti che era stato AR MO, direttore della sede palermitana della B.d.S., l'intermediario che aveva reso possibili le esportazioni di capitali in Svizzera;
- la prova di tali travisamenti sarebbe data dall'esame diretto delle dichiarazioni rese da MM CE ai PP.MM. palermitani il di 11.4.1990. il 9.5.1991, dalle dichiarazioni rese dal direttore di banca AR il 6.12.1993, dalle dichiarazioni ancora dello MM del 18.10.1993, comprovanti, tutte, la buona fede dell'imputato;
- sulle argomentazioni difensive nulla avrebbe detto la sentenza di secondo grado, nonostante il richiamo esplicito ad una serie di testimonianze rese dagli interessati, comprovanti che l'imputato solo tramite il direttore AR seppe del collegamento dei fondi trasferiti in Svizzera e del collegamento accreditato dall'autorità svizzera agli introiti del narcotraffico;
- travisato è, altresì, il riferimento giudiziale alla provvigione del 3% pagata per realizzare le esportazioni di capitale, evocata dai giudicanti a sostegno probatorio del dolo che avrebbe animato le condotte dello MM, provvigione pure affermata dal AR, ma esclusa dagli accertamenti peritali su movimenti bancari in Italia ed all'estero e dallo stesso AR in successivi interrogatori e confronti;
- ancora a sostegno del dolo imputabile agli imputati ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe fatto leva sui rapporti di malaffare tra Ciancimino e MM in modi e termini del tutto smentiti dalla sentenza Ciancimino, del quale il giudice a quo accredita una inesistente notorietà, sin dal 1975, quale esponente di spicco della malavita mafiosa;
- ancora travisamenti sussisterebbero in relazione ai provvedimenti della Procura di Palermo del 29.5.1992 (richiesta di archiviazione in relazione a denunciate condotte associative finalizzate al narcotraffico) e della Procura di Lugano;
- quanto alla prima si afferma, in contrasto con gli atti originali della richiesta di archiviazione, che il P.M. avrebbe comunque ravvisato nei fatti di causa una ipotesi di ricettazione in realtà poi non perseguita perché già prescritta, mentre in essa si legge della convinzione dei magistrati circa la reale proprietà da parte di MM e LL delle somme di denaro di cui si discuteva;
- quanto al provvedimento dell'autorità svizzera la Corte valorizza, per superare le argomentazioni assolutorie di quel provvedimenti, dati e fatti illogicamente trattati, come la mafiosità del Ciancimino nel 1980 per le sue ingenti disponibilità di denaro, la mafiosità del ZZ, che pire nel 1988 era stato liberato da ogni sospetto in tal senso dal giudice palermitano della prevenzione;
- anche sui collaboratori di giustizia avrebbe la Corte illogicamente motivato perché non indicati i riscontri individualizzanti;
- le dichiarazioni del collaboratore NZ CE OL, il quale palesemente individua in MM un imprenditore sottoposto al pizzo e, secondo nota terminologia, "messo a posto", eppertanto sottoposto inequivocabilmente a sistematiche estorsioni, vengono illogicamente lette come prova dell'inserimento dell'imputato nella consorteria malavitosa;
- la realizzazione degli edifici da parte degli imputati affermata dall'NZ, sarebbe stata indicata, molto singolarmente, come riscontro alle dichiarazioni del collaborante, il quale in realtà per quelle costruzioni, insieme al suo sodale CI, aveva imposto estorsioni mafiose;
- tali realizzazioni non possono costituire riscontri individualizzanti;
- in ogni caso le propalazioni dei collaboratori di giustizia, peraltro in gran parte ritenute irrilevanti dalla stessa Corte di merito, nulla aggiungono di nuovo ai provvedimenti giudiziari del 1992 ed a quelli svizzeri innanzi richiamati;
- in particolare il Di LO è considerato non attendibile dalla stessa Corte di merito, mentre CI e ZZ non hanno riferito mai di finanziamenti conferiti da esponenti mafiosi agli odierni ricorrenti;
- con riferimento alla contestazione in atti (A n. 2 e B n. 2) per le quali il giudice di prime cure aveva assolto con ampia formula, non dice la Corte di secondo grado quale tipo di collaborazione abbiano fornito gli imputati, avendo gli atti di causa del tutto chiarito, a favore dei prevenuti, la c.d. vicenda AR, tratteggiata, come detto, nella ricostruzione della sentenza impugnata dai denunciati travisamenti;
- in particolare sul dolo, occorre richiamare la lezione interpretativa della Corte di legittimità in ordine alla necessità che, nella ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, esso sia deducibile dalla condotta nella forma del dolo diretto e che nelle dette fattispecie debba sempre escludersi la possibilità di un dolo eventuale;
- nel caso specifico, che i ricorrenti fossero all'oscuro dei giuochi effettuati alle loro spalle e con le operazioni bancarie trasfuse nel processo, sarebbe provato dalla riconosciuta inconsapevolezza del ruolo del GN e degli altri soggetti impegnati sul fronte svizzero (pag. 37 della sentenza impugnata).
4. Anche il sintetizzato ricorso proposto nell'interesse degli imputati MM CE e LL CE è, ad avviso della Corte, infondato.
4.1 Quanto al primo motivo di ricorso osserva il Collegio che vertesi in ipotesi di censura generica, proposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. È noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale tale principio, costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che,
quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).
Nel caso di specie la difesa ha diffusamente denunciato la violazione del principio del ne bis in idem senza offrire a questa Curia di legittimità la possibilità di verificarla.
4.2 Anche il secondo motivo di impugnazione risulta proposto in violazione del principio di autosufficienza di cui innanzi, dappoiché del tutto analoga la censura illustrata, ancorché in questo secondo motivo connesso non già ad un provvedimento del giudice italiano, bensì ad un atto processuale di una autorità giudiziaria straniera. A parte ciò non può esimersi questa Corte dal rilevare che la pronuncia del p.m. svizzero non è provvedimento giudiziale idoneo a formalizzare una situazione processuale rapportabile a quella conseguente al giudicato penale. Trattasi, infatti, di pronuncia resa non già da un giudice terzo, ma dal rappresentante della pubblica accusa, parte processuale, di guisa che la stessa non può equivalere ad una sentenza giudiziale ne' può impedire il promuovimento dell'azione penale in costanza di ulteriori elementi giustificativi di una nuova fase processuale. L'accordo di Schengen infatti fa salve le regole interne dei vari Stati aderenti relative al riparto di giurisdizione, ai ruoli funzionali all'interno della giurisdizione e le regole generali in materia processuale e sostanziali relative alla forma degli atti giudiziari. Rilevante appare, altresì, la diversità di contestazione tra il processo svizzero e quello in atto, dappoiché lo stesso fatto può avere rilevanza e qualificazione penale diversa nei vari Stati aderenti alla convenzione ed una associazione per delinquere di stampo mafioso perseguibile nelle forme del concorso esterno, verosimilmente, non è contemplato dall'ordinamento dello stato svizzero, che ebbe ad occuparsi, con l'evocato provvedimento di improcedibilità, di condotte col legate ad ipotesi di traffico internazionale di stupefacenti. In conclusione, e comunque, concorda questa Corte con il seguente principio di diritto, riferibile al caso in esame dappoiché l'applicazione del principio del ne bis in idem viene invocato in relazione ad un provvedimento dichiarativo della improcedibilità dell'azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, provvedimento rapportabile al decreto di archiviazione del nostro ordinamento processuale penale: il principio del "ne bis in idem" Europeo, sancito dall'art. 54 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera, inidoneo in quanto tale a definire il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione (nel caso di specie, relativo a un decreto di archiviazione adottato dall'autorità giudiziaria svizzera, la S.C. ha escluso "ratione temporis" l'applicabilità dell'accordo successivamente concluso tra la Confederazione Svizzera e l'U.E. il 26 ottobre 2004, e riguardante l'adesione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'accordo di Schengen (Cass., Sez. 5^, 11/11/2008, n. 7687; Cass., Sez. 1^, 2/02/2005, n. 10426).
4.3 Anche il terzo motivo di doglianza deve ritenersi infondato. Ribadito che, nella fattispecie, occorre pervenire ad una convincente dimostrazione che la responsabilità degli imputati deve emergere incontestabilmente dagli atti e che a tal fine non può essere invocata la prova insufficiente, ovvero incompleta, ovvero, ancora, non palesemente univoca nella sua rappresentazione fattuale, nel caso in esame le diffuse argomentazioni difensive non appaiono idonee a fornire tale incontestabile evidenza probatoria di innocenza. Ed invero tutti gli argomenti sviluppati hanno avuto nella motivazione impugnata un diverso riscontro argomentativo, comunque apprezzabile, rispetto al quale le censure difensive convergono più verso una diversa prospettazione di merito, che non verso la riprova di una opzione incompatibile con quella accreditata dal giudicante. Ed infatti, le giustificazioni del ricorrente MM circa il timore per sè e la sua famiglia vennero effettivamente riferite dall'imputato come documentato in atti giudiziari, anche se le stesse possono poi apparire smentite da altre dichiarazioni dell'interessato e del direttore di banca;
l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del AR e del dato che i ricorrenti fossero all'oscuro circa l'anomalo utilizzo dei loro conti correnti sui quali si manovravano ingentissime quantità di denaro sporco proveniente dagli utili mafiosi del narcotraffico, sul piano logico appare l'opzione più verosimile;
sulle dichiarazioni del collaboratore NZ la difesa sviluppa una interpretazione logica alternativa a quella eseguita correttamente dalla Corte;
della provvigione del 3% per i trasferimenti di capitale all'estero è stato il AR a parlarne ai magistrati, anche se successivamente ha fatto dichiarazioni contrarie, per la difesa suffragate dalle risultanze peritali (comunque non portate all'attenzione di questa Corte); il dolo diretto in capo agli imputati appare la conclusione più ragionevole rispetto alle dimensioni ed alla complessità dei fatti oggettivamente accertati e la oggettività dei fatti stessi, dato probatorio non di secondo piano, è ammesso dagli stessi difensori. Ciò posto, torna a riaffermarsi il principio di diritto secondo cui il proscioglimento nel merito non può prevalere rispetto alla dichiarazione della causa di non punibilità, giacché il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2, come già innanzi ribadito, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile e tale opzione, per quanto sin qui detto, non si configura nel presente giudizio (Cass. pen., Sez. 4^, 18/12/2007, n. 36468; Cass. pen., Sez. Unite, 28/05/2009, n. 35490; Cass., Sez. 6^, 6/3/2008, n. 16466).
5. I ricorsi vanno pertanto rigettati con l'applicazione, in danno dei ricorrenti, della disciplina di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010