Articolo 7 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 ottobre 1993
Art. 7. 1. L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa. 2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
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