Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, riferita a misure cautelari emesse da giudici aventi diversa competenza territoriale in presenza di una connessione qualificata, può essere dichiarata anche all'esito del giudizio di cognizione, pur ove sia intervenuta sentenza irrevocabile con riferimento alla prima imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la scarcerazione per decorrenza dei termini, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., disposta all'esito del giudizio abbreviato rispetto ad imputazione, ritenuta connessa per identità del disegno criminoso, rispetto alla quale era stata pronunciata, in altro processo, sentenza irrevocabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2013, n. 43235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43235 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 25/09/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1364
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 25957/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SI KO IM, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 03/05/2013 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cagliari con ordinanza del 03/05/2013, in accoglimento dell'appello del PM, ha disposto la misura cautelare nei confronti di KO IM SI in relazione ai reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74 annullando l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare di quel Tribunale che, definendo con giudizio abbreviato il procedimento nel quale era stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare ha accertato che le imputazioni sono connesse per identità del disegno criminoso con quelle oggetto di un precedente provvedimento restrittivo, emesso nell'ambito di un giudizio poi definito con sentenza passata in giudicato, verificando la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3 e disponendo l'immediata liberazione dell'interessato.
2. Con unico motivo di ricorso la difesa, dopo aver osservato che il provvedimento impugnato aveva accolto esclusivamente il quarto motivo d'appello proposto dal P.m., ritenendo assorbiti tutti gli altri, rileva che l'interessato era stato raggiunto da due distinti provvedimenti cautelari per i medesimi titoli di reato, eseguiti in tempi diversi, per fattispecie contestate autonomamente, tra le quali il giudice di merito ha riconosciuto l'istituto della continuazione. In proposito il Gup ha ritenuto sussistente la connessione qualificata tra le vicende che avevano condotto all'emissione di due successive misure cautelari, situazione che legittima la decorrenza dei termini di custodia della seconda ordinanza dall'esecuzione del primo provvedimento cautelare che aveva fondato la decisione di scarcerazione.
Tale accertamento è stato fondato sul rilievo che gli atti posti a base della seconda ordinanza erano pervenuti alla DDA un anno prima della data in cui l'interessato nel diverso procedimento era stato catturato su istanza dello stesso ufficio ed un anno e mezzo prima che, in relazione al primo procedimento il P.m. depositasse la richiesta di rinvio a giudizio.
Il Tribunale, nulla contestando in ordine all'effettiva verificazione di tali elementi di fatto, ha ritenuto l'eccezione della retrodatazione rilevabile soltanto in fase delle indagini, termine il cui superamento precluderebbe che quanto accertato successivamente possa produrre conseguenze ai fini del computo rilevante per la fase precedente.
Si assume in senso contrario che tale preclusione non operi ove, come nella specie, la situazione preesistente era conosciuta o conoscibile sia all'organo dell'accusa che al giudicante;
si rileva inoltre che la difesa aveva eccepito senza successole corso delle indagini, la maturazione della decorrenza connessa alla contestazione a catena, adempiendo all'onere su di essa gravante, situazione che impedisce l'operatività della preclusione di fase invocata dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si osserva in argomento che l'art. 297 c.p.p., comma 3 riconosce, tra gli elementi di fatto che impongono una valutazione unitaria della custodia cautelare in carcere, sia pure disposta con diversi provvedimenti, la rilevanza della connessione ideativa derivante dall'accertamento di identità di disegno criminoso, identità che nella specie è stata valutata presente nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Gup. A seguito di tale accertamento questi ha contestualmente riconosciuto, operando un giudizio sulla base delle cognizioni di fatto acquisite al momento della sua valutazione, che tale situazione dovesse avere rilievo anche per il periodo temporale decorso.
La valutazione, ancorché svolta nella fase del giudizio, è corretta, quanto, lungi da fornire rilievo al decorso del termine operante per quella fase, si limita ad operare un calcolo dei tempi di carcerazione sviluppato tutto nell'arco della durata delle indagini, con determinazione ora per allora, accertando che il termine di custodia della seconda ordinanza, per la connessione riconosciuta, doveva decorrere dalla data di esecuzione del primo provvedimento, e conseguentemente doveva intendersi perento già nella fase delle indagini.
Nell'ordinanza impugnata si contesta da parte del Tribunale che la valutazione di merito in oggetto intervenuta nel corso del giudizio possa assumere effetto retroattivo, al punto da legittimare la sua incidenza restrittiva sui termini già decorsi. Tale valutazione è fondata sulla parificazione della mutata qualificazione giuridica all'ipotesi in cui intervenga una derubricazione dei fatti nel corso del giudizio, situazione per la quale è stata autorevolmente esclusa l'operatività del meccanismo invocato, per la natura sopravvenuta di tale difforme inquadramento, che conseguentemente non è stata ritenuta idonea a privare di legittimità la carcerazione già decorsa, in quanto disposta a diverso titolo.
L'equiparazione di trattamento tra le due diverse fattispecie risulta però impropria. Deve infatti ricordarsi che la norma di cui all'art.297 c.p.p., comma 3 espressamente prevede che debba operare il meccanismo della retrodatazione, nei casi in cui una seconda ordinanza, emessa per fatti commessi prima di quelli descritti in un provvedimento restrittivo precedente, riguardi reati connessi a quelli oggetto del precedente provvedimento per unità ideativa. La valutazione sull'esistenza di tale vincolo, squisitamente di fatto, richiede la cognizione piena di tutte le circostanze esecutive, che, anche per il fisiologico sviluppo della possibilità di approfondimento in contraddittorio, ha modo di svolgersi più propriamente nel corso del giudizio di cognizione, ove sia già intervenuta la pronuncia definitiva per il primo procedimento. Risulta che nel procedimento in esame una tale valutazione sia stata sollecitata nella fase delle indagini, senza esito al Gip ed al Tribunale del riesame, che respinsero la richiesta. Le loro determinazioni, essendo ancorate allo stato di accertamento caratterizzante la fase cautelare, devono ritenersi fisiologicamente superate dalle diverse determinazioni in proposito intervenute nella fase del giudizio.
Nè la praticabilità di una tale conclusione può essere esclusa in ragione della più volte affermata impermeabilità, sui termini già decorsi, di una diversa qualificazione giuridica dei fatti che intervenga nel corso del giudizio, atteso che a differenziare gli effetti delle due situazioni richiamate, apparentemente sovrapponibili, soccorre la previsione normativa di cui all'art. 303 cod. proc. pen. che ancora i calcoli per il decorso dei termini massimi di custodia per le singole fasi processuali ai reati per i quali si procede, elemento di fatto che va calibrato, per ogni singola fase, alla prospettazione giuridica che le è propria e che correttamente non si è ritenuto possedere una efficacia espansiva retroattiva.
Per converso nella situazione in esame si è in presenza di una situazione di fatto che si profila potenzialmente lesiva dei diritti di libertà della persona per cui si procede, costituita dall'emissione di due provvedimenti per fatti potenzialmente connessi, in cui la verifica di tale estremo di fatto, rilevante al fine dell'attuazione del particolare computo, è suscettibile di arricchirsi di nuovi elementi di verifica, nel corso del procedimento.
Come è stato rilevato dalla Corte Costituzionale n. 233 del 2011 in argomento attualmente la disposizione normativa di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 risulta svincolata dall'accertamento di una
""rimproverabilita" all'autorità giudiziaria della frammentazione temporale delle misure, risultando che il legislatore ha preferito individuare talune relazioni tra i reati oggetto dei plurimi provvedimenti cautelari, reputandole di per sè giustificative della retrodatazione dei termini", in ragione della individuata necessità che l'operatività della disposizione sia funzionale alla garanzia dei diritti di libertà dell'interessato; conseguentemente non appare logicamente possibile negare che l'accertamento sul medesimo aspetto della connessione qualificata raggiunto nel corso del secondo giudizio di merito, ancorché non definitivo, possa avere la prevalenza rispetto alle determinazioni assunte in sede cautelare, non foss'altro che per la maggiore ampiezza valutativa che caratterizza la fase del giudizio rispetto alla seconda. Del resto, come ha osservato la richiamata pronuncia della Corte costituzionale "Alla luce di una lettura ormai consolidata, in presenza delle condizioni ora ricordate la retrodatazione opera automaticamente: senza, cioè, che occorra accertare che i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare fossero desumibili dagli atti acquisiti dall'autorità giudiziaria al momento dell'emissione della prima ordinanza e, tanto meno, che dagli atti emergessero elementi già idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare".
La configurazione del diritto alla scarcerazione, nelle condizioni date impone che ove l'accertamento della continuità ideativa intervenga nella fase di merito, questo non possa essere impermeabile alla valutazione dei termini di custodia, ancorché riferibili ad una fase già decorsa;
risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali ritenere che l'accertamento giudiziale della connessione qualificata tra i reati oggetto di due diverse ordinanze, solo perché intervenuto solo nel corso del giudizio a cognizione piena, possa indebolire la legittima aspettativa dell'interessato alla minore compressione possibile del diritto fondamentale di libertà, cui la previsione dell'istituto in esame è stata preposta, in attuazione del principio di cui all'art. 13 Cost.. Del resto l'applicazione dell'istituto della retrodatazione operata dal Gup nella specie, costituisce attuazione del principio stabilito dalla pronuncia della Corte Costituzionale già citata, che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura, così di fatto disancorando l'applicazione concreta del diritto dalla coesistenza di due procedimenti in fase di indagini, come delimitato dalla disposizione di legge, al fine di escludere artificiose restrizioni all'esercizio del diritto di libertà.
4. Non appare ostativa alla determinazione richiamata la circostanza che l'istanza sia stata proposta ed accolta nella fase del giudizio diversa da quella delle indagini alla quale è riferita la maturazione del termine, posto che la valutazione operata dal giudice è stata svolta non rapportandosi per la decorrenza al termine maturato durante la fase del giudizio, problema rispetto al quale questa Corte si è già ripetutamente pronunciata nel senso dell'esclusione dell'operatività dell'istituto (Sez. 2, Sentenza n. 1129 del 13/12/2007, dep. 10/01/2008, imp. Mossuto, Rv. 238906 e più recentemente Sez. 1, Sentenza n. 50000 del 27/11/2009, dep. 30/12/2009, imp. Carcione, Rv. 245976), ma con riferimento ad una valutazione "ora per allora" della perenzione del termine massimo di un anno previsto per le indagini, stabilendo che tale termine, anche per la seconda ordinanza, debba decorrere dalla data di esecuzione della prima, in conseguenza dell'accertata continuità ideativa, possibilità di cui questa Corte ha già pienamente riconosciuto l'operatività (Sez. 6, Sentenza n. 18148 del 18/02/2008, dep. 06/05/2008, imp. Darrham, Rv. 240485).
5. Gli accertamenti di fatto che condizionano l'operatività della retrodatazione (ricezione della notizia di reato per i fatti contesati nella seconda ordinanza un anno prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo ed un anno e mezzo prima che venisse depositata la richiesta di rinvio a giudizio nel secondo provvedimento) risultano tutti svolti dal Gup, e la loro correttezza non è posta in discussione nel provvedimento oggi impugnato, che ha fondato il suo dissenso alle argomentazioni sopra richiamate. In particolare risulta accertato che è decorso un termine superiore all'anno tra l'esecuzione della prima misura e l'emissione del decreto che dispone il giudizio nella seconda, circostanza che ha condotto a disporre la scarcerazione.
4. Superate, per le ragioni esposte, le valutazioni in diritto espresse dal Tribunale, l'accertamento nella fase di merito delle condizioni legittimanti l'operatività del procedimento della retrodatazione, nonché la verifica del decorso, nell'ambito delle indagini preliminari, di un termine di carcerazione preventiva superiore all'anno a far tempo dall'emissione della prima misura, impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013