Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2013, n. 43235
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Sentenza 25 settembre 2013

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, riferita a misure cautelari emesse da giudici aventi diversa competenza territoriale in presenza di una connessione qualificata, può essere dichiarata anche all'esito del giudizio di cognizione, pur ove sia intervenuta sentenza irrevocabile con riferimento alla prima imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la scarcerazione per decorrenza dei termini, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., disposta all'esito del giudizio abbreviato rispetto ad imputazione, ritenuta connessa per identità del disegno criminoso, rispetto alla quale era stata pronunciata, in altro processo, sentenza irrevocabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2013, n. 43235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43235
    Data del deposito : 25 settembre 2013

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