Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2014, n. 22566
CASS
Sentenza 8 maggio 2014

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Massime1

Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso efficacia preclusiva al decreto di non luogo a procedere emesso dal Pubblico Ministero svizzero).

Commentario1

  • 1Archiviazione può fondare ne bis in idem estradizionale? (Cass., 27384/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 agosto 2022

    In tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e l'azione penale si sia definitivamente estinta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE sentenza depositata in data 14 luglio 2022, n. 27384 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2014, n. 22566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22566
Data del deposito : 8 maggio 2014

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