Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
L'accertamento delle condizioni di operatività della preclusione del "ne bis in idem", per giudicato sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, non può essere svolto dalla Corte di cassazione, poiché resta estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito, potendo comunque l'imputato far valere la violazione di detto divieto davanti al giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1131 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1131 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da Siano Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano 1'11/09/1982 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/02/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, Salvatore Siano veniva condannato, a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2009, n. 48575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48575 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 03/12/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 3073
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 10699/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AR N. IL 23/06/1973;
avverso la sentenza n. 136/2008 GIUDICE DI PACE di VERCELLI, del 22/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per la inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Falcolini Enzo del foro di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22.1.2009 il giudice di pace di Vercelli ha condannato ER RD a 1.000,00 Euro di ammenda e alla sospensione della patente di guida per due mesi per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., per aver guidato un'auto in condizioni di alterazione correlata all'uso di sostanza stupefacente. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato lamentando la violazione dell'art. 649 c.p.p. che fa divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. Fa presente che per il medesimo fatto di cui alla impugnata sentenza egli era stato già giudicato con sentenza di assoluzione del 26.3.2008 del giudice di pace di Vercelli, passata in giudicato il 15.5.2008. A sostegno di quanto dedotto produce copia delle due sentenze penali e dei relativi decreti di citazione a giudizio.
Il ricorso non può essere accolto. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 5^ 29.1.2007, n. 9180 rv. 236259) la valutazione della fondatezza della censura di "bis in idem" presuppone un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità. Invero, "il divieto del bis in idem stabilito dall'art.649 c.p.p. postula una preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito degli atti necessari per l'accertamento dell'identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perché è precluso al giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. L'imputato non rimane peraltro senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione".
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009