Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, va computato il periodo di detenzione all'estero sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero, mentre non va computato il periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri. V. Corte cost., 21 luglio 2005 n. 253.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 87
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 034219/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IO N. IL 13/04/1959;
avverso ORDINANZA del 09/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mura A. che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Michele Santonastaso che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1. Pronunciandosi sull'appello proposto da AR OR avverso l'ordinanza in data 1.04.2008 del Tribunale di Napoli con cui veniva rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere la sua scarcerazione per decorrenza dei termini, il tribunale partenopeo, questa volta in sede di giudice del riesame, rigettava il gravame.
A sostegno della decisione impugnata il giudice dell'appello, dopo aver premesso:
che l'appellante risultava sottoposto a custodia cautelare in carcere adottata dal G.I.P. del Tribunale il 17.3.2003 (epoca in cui l'interessato era detenuto in Olanda) in relazione alla contestazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per aver promosso, diretto ed organizzato un'associazione criminosa, avente in Olanda la disponibilità di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente di volta in volta ceduta ad un gruppo italiano stabilmente interessato all'acquisto;
che all'udienza dibattimentale del 1 aprile 2008 la difesa dell'imputato aveva proposto la questione processuale della legittimità del decreto di latitanza del AR e conseguentemente richiesto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare;
che il giudice di prime cure aveva ritenuto fondata, accogliendo la relativa domanda, l'eccezione proposta, disponendo, per l'effetto, la restituzione degli atti al P.M. in sede, respingendo, nel contempo, l'istanza di scarcerazione;
illustrava le seguenti ragioni di diritto, confermando in toto quelle di prime cure e contrastando il diverso opinamento della difesa istante, in particolare osservando:
che il periodo di detenzione patito dal detenuto all'estero, dapprima dal 9.12.2004 al 23.1.2006 e successivamente dal 5.12.2006 al 1.4.2008 (giorno del provvedimento impugnato) non poteva essere imputato al medesimo titolo di detenzione, giacché in Olanda il AR avrebbe subito un periodo di carcerazione per reati perseguiti dalla giustizia olandese;
che il tempo di detenzione utile ai fini del conteggio dei termini massimi di detenzione andava determinato con riferimento alla domanda di estradizione, momento iniziale, questo, per l'imputabilità della detenzione stessa al titolo emesso dall'autorità italiana;
che nello specifico, la domanda di estradizione risulta accolta il 27.2.2007, ma l'estradizione differita ad epoca successiva proprio in quanto in atto l'espiazione della pena inflitta dai giudici olandesi;
che soltanto il 7.1.2008 il ricorrente è stato materialmente consegnato alle autorità del nostro Paese, di guisa che soltanto a partire da tale ultima data è legittimo considerare il tempo di detenzione ai fini anzidetti;
che l'accoglimento della eccezione proposta nella fase degli atti preliminari all'apertura del dibattimento ha determinato il regresso del processo alla fase delle indagini preliminari;
che ciò, infine, comporta la decorrenza di un nuovo termine di fase per il tempo della carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2, secondo lettura interpretativa datane da Cass., Sez.
Un. 17 maggio 2004, n. 23016.
2. Ricorre per l'annullamento dell'impugnata decisione il AR denunciandone la illegittimità giacché viziata da difetto di motivazione e dalla violazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2, e art.304 c.p.p., comma 6, e art. 722 c.p.p..
Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente:
1. che il primo periodo di detenzione sopportato in terra olandese dal 9.12.2004 al 31.1.2006 (data in tal modo corretta rispetto alle indicazioni di cui all'ordinanza impugnata che indicava il 23.1.2006) doveva essere necessariamente computato ai fini per cui è causa, ai sensi dell'art. 722 c.p.p., vertendosi in ipotesi di "custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato";
2. che il secondo periodo di detenzione subito dal 5.12.2006 al 30.09.2008, ancora all'estero, andava anch'esso conteggiato ai fini predetti giacché conseguenza esecutiva del mandato di arresto Europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 30.11.2006;
3. che i termini massimi di carcerazione preventiva di fase, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2, secondo lettura datane dalla Corte Costituzionale con sentenza 7.7.2005 n. 299, vanno conteggiati computando altresì i periodi sofferti in fasi e gradi procedimentali diversi da quello in cui il processo è regredito.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 A tale conclusione la Corte perviene attraverso i seguenti passaggi logici e relativi principi di diritto.
Il ricorrente risponde del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, punito con la reclusione non inferiore ad anni venti, ed il termine massimo di carcerazione preventiva prevista dalle norme di riferimento per la fase delle indagini preliminari è pari ad anni due a mente del combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 304 c.p.p., comma 6.
Nel caso di specie, ai fini della concreta valutazione del rispetto di tali termini, vanno applicate (e statuizioni di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2, il quale disciplina l'ipotesi in cui il processo,
progredito proceduralmente, regredisca ad una fase anteriore e quelle di cui all'art. 722 c.p.p., che si occupa invece, come è noto, della rilevanza giuridica nel nostro ordinamento della custodia cautelare all'estero.
In entrambe le citate previsioni normative è intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 303 c.p.p., comma 2, (C. Cost. 22.7.2005 n. 299) con riferimento alla parte in cui non consentiva di computare, ai fini dei termini massimi di fase cui si discetta così come determinati dall'art. 304 c.p.p., comma 6, citato, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, ed in relazione all'art. 722 c.p.p., (C. Cost. 21.7.2005 n. 253) con riferimento alla parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase di cui al predetto art. 303 c.p.p.. 3.2 Ciò premesso sul piano dei principi di diritto da applicare alla fattispecie in esame, ai fini della invocata decisione occorre determinare il tempo trascorso dal ricorrente in stato di detenzione con riferimento ai titoli detentivi di cui al processo de quo, posto che da parte del giudice territoriale si è rappresentata la circostanza che il detenuto abbia espiato patte della custodia all'estero in esecuzione di titoli detentivi proprii dell'autorità giudiziaria dello Stato olandese.
È agli atti la sentenza del Tribunale di Gravenhage del 13 gennaio 2006 dalla quale si rileva la richiesta dello Stato italiano di estradizione del AR, richiesta del 6.10.2004, dapprima, il 25.3.2005, favorevolmente delibata, eppoi, il 13.1.2006, definitivamente respinta. In seguito a tale iniziativa il ricorrente fu tratto in arresto all'estero il 9.12.2004 e mantenuto in tale stato fino al 23.1.2006 per un totale di giorni 410, da computare ai fini per cui è causa a mente dell'art. 722 c.p.p., il quale trova applicazione, secondo lezione interpretativa di questa Corte, non solo nelle ipotesi in cui la procedura estradizionale sia pendente o si concluda positivamente, ma anche in quello in cui essa venga negata (Cass. 13 marzo 2002, in G.I. 2003, 740). Ancora agli atti v'è altresì la sentenza del Tribunale di Amsterdam del 27 febbraio 2007, dalla quale si rileva che, in seguito a mandato di arresto Europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli del 30.11.2006, il 22 dicembre 2006 è stato richiesto l'arresto e la consegna del AR, arresto eseguito il 6.12.2006 ed estradizione concessa nel gennaio 2008, per un totale di giorni 410 fino al 1 aprile 2008 - giorno della decisione dalla quale è originato il gravame in esame - giacché, a mente dell'art. 722 c.p.p., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del termine in discussione alla soia condizione che essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero (Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2004, 23882, rv. 228102). Dal totale in tal modo conseguito, pari a giorni 891, a loro volta pari ad anni due e giorni 161, è necessario poi detrarre il periodo di detenzione ricollegabile a titoli esecutivi esteri (Cass., Sez. 6^, 2.4.1993, n. 967, Toscanino, Cass., Sez. 1^, 1.8.1995, n. 4312, Calabrò);periodo quest'ultimo in relazione al quale il giudice a quo è tenuto ad operare gli opportuni accertamenti, nei caso di specie omessi, ai fini della decisione invocata.
3.3 Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009