Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 3862
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Sentenza 13 gennaio 2009

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Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, va computato il periodo di detenzione all'estero sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, a nulla rilevando che, comunque deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero, mentre non va computato il periodo di detenzione riconducibile a titoli esecutivi esteri. V. Corte cost., 21 luglio 2005 n. 253.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2009, n. 3862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3862
    Data del deposito : 13 gennaio 2009

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