Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice l'obbligo di motivare accertando in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile. (Nella fattispecie, relativa al rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere imposta al soggetto trovato in possesso di circa duecento grammi di cocaina, la Corte ha accolto il ricorso sul presupposto della mancato esame da parte del Gip dell'incensuratezza del prevenuto e della sua concreta collaborazione alle indagini).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2006, n. 37363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37363 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/10/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1113
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 009838/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL ON IM, N. IL 01/10/1973;
avverso ORDINANZA del 18/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA Rocco Marco;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha richiesto la reiezione del ricorso.
MOTIVI ELLA DECISIONE
1. L'impedimento del difensore dedotto per l'udienza odierna non sussiste poiché, per la data risalente della relativa certificazione medica, non è dimostrata l'attualità della patologia.
2. Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DE ON ON;
e lo ha autorizzato a lasciare l'abitazione per svolgere attività lavorativa.
A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Milano ha sostituito la detenzione domiciliare con quella carceraria.
La misura cautelare in questione fa riferimento ad un episodio di detenzione illegale di cocaina. Il DE ON è stato sorpreso alla guida di un'auto al cui interno si trovavano circa 208 grammi di stupefacente;
ed è stato quindi tratto in arresto. Egli ha subito spontaneamente condotto la polizia giudiziaria in un ripostiglio dell'azienda nella quale presta attività lavorativa,ove sono stati sequestrati altri 300 grammi circa del medesimo stupefacente, nonché un bilancino di precisione, alcuni cucchiaini e sacchetti in plastica per il frazionamento della sostanza.
L'ordinanza del Tribunale del riesame si fonda sulla considerazione che le cose sequestrate denotano la stabile dedizione ad una intensa attività di spaccio;
confermata dalle ammissioni rese in interrogatorio circa la commissione di altri illeciti del medesimo genere nell'ultimo anno. Ad avviso del Tribunale l'inserimento negli illeciti è confermato dalla reticenza dell'indagato in ordine all'indicazione delle persone dalle quali si rifornisce di droga. In tale situazione si evidenzia un pericolo di commissione di altri delitti dello stesso genere che può essere fronteggiato solo con la custodia in carcere.
3. Ricorre per Cassazione la difesa dell'indagato deducendo la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., e, nel corpo dell'esposizione, vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata. Si osserva che il DE ON ha fornito spontanea collaborazione nel far rinvenire la droga nascosta;
ha reso piena ammissione anche in ordine ad illeciti pregressi è incensurato;
svolge una regolare attività lavorativa. Il Tribunale, per contro, ha pretermesso la disamina di tali profili del fatto;
ed ha illegittimamente tratto valutazioni negative dalla mancata indicazione dei nomi dei complici. Lo stesso Tribunale inoltre, ad avviso del ricorrente, non ha in alcun modo spiegato perché misure diverse dalla custodia in carcere sono inadeguate.
4. Il ricorso è fondato.
L'art. 274 c.p.p., richiede esplicitamente che la valutazione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva specifica sia caratterizzata da concretezza e si fondi su un esame completo delle più qualificate caratterizzazioni del fatto;
nonché su una compiuta valutazione della personalità dell'indagato. Tale complessiva e penetrante valutazione costituisce altresì la base per il giudizio in ordine alla scelta delle misure cautelari, richiesto dall'art. 275 c.p.p.. La norma richiede, infatti, che il giudice consideri e ponderi il "grado" delle esigenze cautelari e ne tragga indicazioni in ordine alla "specifica" idoneità di ciascuna misura a fronteggiare i pericoli concretamente riscontrati.
Quanto all'applicazione della misura della custodia in carcere, poi, è richiesto un positivo giudizio di inadeguatezza di ogni altra più tenue cautela.
Anche tale giudizio, come gli altri di cui si parla, deve essere fondato su valutazioni concrete.
È chiaro che valutazioni così difficili e delicate, che per volontà della legge devono attingere il massimo possibile livello di concretezza, non possono in alcun modo prescindere dalla completa individuazione ed analisi comparativa di tutte le circostanze rilevanti. La mancanza di analitica considerazione e ponderazione di tutte le contingenze significative si risolve in vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera e). L'esigenza di una considerazione compiuta ed analitica delle caratterizzazioni di ciascuna vicenda processuale è riproposta con tutta la possibile forza lessicale dall'art. 292 c.p.p., che richiede, a pena di nullità, l'esposizione delle "specifiche" esigenze cautelari" e degli indizi che giustificano "in concreto" la misura, con l'indicazioni degli "elementi di fatto" da cui sono desunti;
nonché l'esposizione delle "concrete e specifiche ragioni" che rendono la custodia in carcere l'unico strumento idoneo a soddisfare le esigenze cautelari.
La necessità di una motivazione compiuta, anche se non necessariamente diffusa o prolissa, è stata enunciata ripetutamente da questa Corte e recentemente riproposta, condivisibilmente, anche per i più gravi reati di terrorismo. Si è infatti affermato che il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice, anche con riguardo a reati di terrorismo, l'obbligo di motivare, accertando, in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile (Cass. 1^, 27/10/2004, RV 231027).
5. L'esame dell'ordinanza impugnata consente di cogliere l'assenza di una compiuta analisi del fatto. Sia il Gip che il Tribunale non dubitano che la vicenda evidenzi importanti esigenze cautelari in connessione con il pericolo di recidiva specifica. Il Tribunale, tuttavia, enuncia l'inadeguatezza di misure non carcerarie desumendola dalla gravità del fatto e dalla reiterazione delle condotte illecite. È invece pretermessa l'esplicita considerazione e ponderazione di circostanze della vicenda che risultano in modo più o meno implicito dal testo del provvedimento impugnato e che rimangono sullo sfondo, inespresse: l'incensuratezza; lo spontaneo contributo all'individuazione di droga nascosta l'altrettanto spontanea ammissione di illeciti precedenti.
Il giudizio del Tribunale, oltre ad essere fondato su un'incompiuta analisi del fatto, è anche censurabile per il rilievo attribuito al rifiuto di indicare i fornitori dello stupefacente. Il divieto di dedurre esigenze cautelari dal rifiuto dell'indagato di rendere dichiarazioni o dalla mancata ammissione degli addebiti, enunciato dall'art. 274 c.p.p., lett. a), è espressione di un principio generale dell'ordinamento processuale connesso al diritto dell'imputato di difendersi tacendo. Tale principio è stato enunciato in numerose occasioni da questa Corte sia in relazione all'esercizio della facoltà di non rispondere (Cass. 2^, 27 marzo 1996, RV 204747; Cass. 6^, 9 luglio 1992, RV 191601), sia in riferimento allo specifico tema del rifiuto di indicare, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, le proprie fonti di approvvigionamento di droga (Cass. 6^, 3 febbraio 2005, RV 230995). Per completezza occorre infine rilevare che il Tribunale, facendo proprio un argomento del P.M., ha ritenuto, alludendo evidentemente alla autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso l'azienda in cui era custodita parte della droga, che la misura domiciliare abbia ripristinato le condizioni ambientali e di vita in cui gli illeciti si erano concretizzati. Pure sotto tale riguardo si configura il vizio di motivazione dedotto dalla difesa. Infatti l'art. 284 c.p.p., consente la modulazione della portata della misura degli arresti domiciliari, sia attraverso il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi;
sia ammettendo o escludendo l'allontanamento dall'abitazione per far fronte ad esigenze esistenziali. In conseguenza il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza di cui si parla non può prescindere, ove reso necessario da specifiche caratterizzazioni del fatto, dalla considerazione di tali opportunità di conformazione della portata della misura cautelare.
Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata ai sensi dell'art. 292 c.p.p., con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Milano.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006