Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
La controversia relativa al computo, nella indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle competenze accessorie ai sensi dell'art. 94, sesto comma, del contratto collettivo nazionale 1990 - 1992 ( il quale aveva solo previsto la istituzione di una commissione tecnica, peraltro mai insediata, con il compito di studiare opportune modalità per promuovere la parziale pensionabilità di tali competenze ed il riconoscimento delle stesse agli effetti della buonuscita ) non ha natura previdenziale, riguardando eventuali diritti relativi a contrattazione collettiva, e non ha oggetto previdenziale, ne' è rivolta nei confronti di enti previdenziali, a nulla rilevando in contrario la circostanza dell'avvenuta erogazione della buonuscita da parte dell'OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato), poiché tale ente è stato soppresso, con trasferimento delle relative attribuzioni alla SpA Ferrovie dello Stato. Ne consegue che al lavoratore soccombente nei giudizi in questione non spetta l'esonero dalle spese giudiziali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione alle controversie di natura previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
2. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
3. Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
4. Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
5. Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
SI ON, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Candiano del foro di Bari per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 172, presso lo studio dell'Avv. Massimo Ozzola, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 299/98 del Tribunale del Lavoro di Foggia del 26.3 1998/27.4.1998. R.G. n. 1750/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
uditi l'Avv. Mario Candiano e l'Avv. Massimo Ozzola;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 19.4.1995, NA SI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Foggia la S.p.A. Ferrovie dello Stato per sentirla condannare al preciso ed immediato adempimento degli obblighi assunti con gli artt. 94/6^ comma - e 97 CCNL nonché alla rifusione delle spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Al riguardo premetteva: di essere stato dipendente di ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato e di essere stato collocato in quiescenza nel marzo 1990, di non avere avuto computate sull'indennità di buonuscita le competenze accessorie;
che tale diritto derivava dall'art. 94/6^ comma - dell'anzidetto contratto collettivo nazionale, il quale aveva previsto l'istituzione di una Commissione Tecnica con il compito di studiare opportune modalità per promuovere la pensionabilità parziale delle competenze accessorie, il loro riconoscimento agli effetti della buonuscita e la riduzione dell'età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività particolarmente logoranti ed usuranti, il tutto entro il 31.12.1990; che la Commissione non si era mai insediata e non si era proceduto al riconoscimento delle competenze anzidette.
La convenuta costituendosi contestava le richieste degli attori. All'esito dell'istruzione, il Pretore del Lavoro di Foggia, con sentenza del 7.3.1997, rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese, ritenendo la lite temeraria. Tale decisione, impugnata dal SI, veniva confermata dal Tribunale di Foggia con sentenza 26.3.1998/27.4.1998 con condanna degli appellanti alle spese.
In particolare il Tribunale osservava che: le norme contrattuali invocate dal ricorrente non garantivano alcuna posizione soggettiva ai lavoratori, neppure sotto il profilo dell'aspettativa di un diritto tutelabile in via giurisdizionale;
le parti non si erano obbligate a riconoscere i benefici di cui alle proposte, ancora di là da venire, da parte della Commissione Tecnica prevista dall'art. 94 del CCNL e ancora da istituire;
con riguardo alle spese non era applicabile l'art. 152 disp. att. C.P.C., non vertendosi in materia previdenziale.
IL SI ricorre per cassazione deducendo due motivi. La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. I ricorsi e il controricorso sono stati illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione - degli artt. 1362 e segg. C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C..
Al riguardo sostiene che i giudici di appello erano incorsi nella violazione del canone primario di interpretazione dei contratti (quello letterale) e in vizi di motivazione, per non avere considerato che: a) la clausola era chiara e non ambigua, nel senso che secondo il dato testuale dell'accordo le parti avrebbero immediatamente costituito la Commissione Tecnica, a nulla rilevando il suo mancato funzionamento e la mancata designazione dei membri della stessa;
b) risultava un preciso impegno delle parti ad accordarsi sulla materia e l'anzidetta Commissione avrebbe dovuto suggerire soltanto le modalità, come la percentuale di computo e la decorrenza unica o frazionata dei benefici nell'arco della vigenza contrattuale, essendo chiara la volontà delle stesse parti di promuovere tale computabilità; c) il termine assegnato alla Commissione per terminare i lavori era di natura perentoria, risultando ciò espressamente dalla clausola contrattuale;
d) la stessa clausola contrattuale, contenente la volontà delle parti di computare le competenze accessorie su pensione e buonuscita subito dopo il 31.12.1990, non aveva esclusiva rilevanza interna al mondo sindacale, ma aveva riflessi immediati sulle posizioni soggettive dei lavoratori, che avevano conferito un preciso mandato ai sindacati. L'articolata censura non ha pregio giuridico e pertanto non merita di essere condivisa.
Il ricorrente non propone precise censure con riguardo alla interpretazione seguita dal Tribunale circa le violazioni dell'art. 1362 c.c., ma si limita a prospettare una sua diversa interpretazione. Parimenti generici appaiono i rilievi concernenti il difetto della motivazione contenuta nella impugnata sentenza, consistiti in una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti senza alcuna indicazione specifica della manchevolezza o contraddittorietà del ragionamento seguito dai giudici di appello. La motivazione pertanto può ritenersi logica e congrua, avendo dato ampia giustificazione dell'iter logico della decisione in ordine alla natura meramente programmatica dell'art. 94 del CCNL, del carattere ordinatorio del termine assegnato per lo svolgimento dei lavori della commissione, dell'attività da svolgere dalla stessa, trattandosi non di pervenire al riconoscimento dei diritti pretesi dai dipendenti, ma di studiare opportune modalità per promuovere eventualmente il riconoscimento di tali diritti, sicché correttamente il Tribunale sulla base di tali premesse ha ravvisato soltanto una mera aspettativa, non azionabile o tutelabile in via giurisdizionale, ma eventualmente suscettibile di mero risarcimento in relazione al mancato adempimento dell'obbligo preliminare di istituire e far funzionare la commissione (in tal senso in termini Cass. sentenza n. 11053 del 24 agosto 2000; Cass. sentenza n. 4535 del 10 aprile 2000). Utili richiami a sostegno della decisione adottata da questo collegio si rinvengono in precedenti giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. I richiamati indirizzi puntualizzano inoltre che sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (ex plurimis Cass. sentenza n. 8057 del 24 luglio 1999; sentenza n. 12877 del 29 dicembre 1998; sentenza n. 435 del 17 gennaio 1997). Il ricorrente con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. C.P.C., per avere il Tribunale in modo erroneo escluso la natura previdenziale della controversia, in relazione all'esonero del lavoratore soccombente dalle spese, e per essersi limitato all'esame dell'oggetto immediato della domanda senza avere riguardo alla finalità perseguita con l'azione, che può essere previdenziale anche se solo indirettamente. La doglianza non è fondata e va quindi disattesa.
Nella specie esula il profilo previdenziale della causa, in quanto riguarda eventuali diritti relativi a contrattazione collettiva, come preteso dallo stesso ricorrente e ritenuto dal Tribunale con interpretazione della domanda in base alla causa petendi, e non ha un oggetto previdenziale ne' è rivolta nei confronti di enti previdenziali (in questo senso in termini Cass. 10 aprile 2000, n. 4535; Cass. 24 agosto 2000, n. 11053). Nè è determinante al fine di far ritenere la natura previdenziale della causa la circostanza dell'avvenuta erogazione della buonuscita da parte dell'PA (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato), poiché tale ente è stato soppresso con attribuzione delle prestazioni già dallo stesso erogate alla S.p.A. Ferrovie dello Stato e di tale questione non vi è traccia nel ricorso per cassazione, essendo stata sollevata soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c.. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in L. 28.000=, oltre L.
2.500.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001