Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4664
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Sentenza 29 marzo 2001

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La controversia relativa al computo, nella indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, delle competenze accessorie ai sensi dell'art. 94, sesto comma, del contratto collettivo nazionale 1990 - 1992 ( il quale aveva solo previsto la istituzione di una commissione tecnica, peraltro mai insediata, con il compito di studiare opportune modalità per promuovere la parziale pensionabilità di tali competenze ed il riconoscimento delle stesse agli effetti della buonuscita ) non ha natura previdenziale, riguardando eventuali diritti relativi a contrattazione collettiva, e non ha oggetto previdenziale, ne' è rivolta nei confronti di enti previdenziali, a nulla rilevando in contrario la circostanza dell'avvenuta erogazione della buonuscita da parte dell'OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato), poiché tale ente è stato soppresso, con trasferimento delle relative attribuzioni alla SpA Ferrovie dello Stato. Ne consegue che al lavoratore soccombente nei giudizi in questione non spetta l'esonero dalle spese giudiziali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione alle controversie di natura previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4664
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4664
    Data del deposito : 29 marzo 2001

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